Avv. Stefano Paloschi
7 gen 20217 min
N. SIGE 2020/160
TRIBUNALE DI PAVIA
in composizione monocratica
Con istanza trasmessa il 24 agosto 2020 L.M., detenuto in espiazione pena definitiva, ha chiesto applicarsi la continuazione tra:
-1) la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 13 marzo 2015, irrevocabile l'8 aprile 2015
2) la sentenza emessa dai Tribunale di Bergamo il 9 ottobre 2015, irrevocabile il 27 novembre 2015.
All'udienza del 12 novembre 2020, dato atto della necessità dell'acquisizione di tali sentenze, il procedimento è stato trattenuto in riserva in attesa deposito all'esito dell'acquisizione delle predette sentenze.
Udite , pertanto, le parti nella camera di consiglio del 12 NOVEMBRE 2020 ( in collegamento Teams IL Difensore ) e sciogliendo la riserva quivi assunta;
OSSERVA
Deve osservarsi che nella predetta istanza il signor M. rappresentava, inoltre, di aver eletto domicilio presso lo studio del Difensore nei predetti processi, ma di non aver rinunciato a comparire, pur tuttavia, deve osservarsi che, tale punto è già stato oggetto di esame in un pregresso procedimento Sige 83/2020, definito con ordinanza del Tribunale di Pavia depositata il 31 luglio 2020
Ebbene, quanto, invece alla richiesta di applicazione della continuazione, sono state acquisite in copia le predette sentenze e deve osservarsi che:
- con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 9 ottobre 2015, irrevocabile il 27 novembre 2015 il signor L.M. è stato condannato per il reato di cui all'articolo 648 C.p., accertato in Bergamo il 27 novembre 2013 alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 200,00 di multa;
- con sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13 marzo 2015, irrevocabile il 2 aprile 2015, il signor L.M. è stato condannato per il reato di cui agli articoli 56, 624 bis C.p. commesso in Bergamo il 26 febbraio 2013, alla pena di mesi 10 di reclusione e € 250,00 di multa.
Ora deve rilevarsi che "L'unicità del disegno criminoso (non è esclusa dalla natura contravvenzionale di alcuni reati sempre che siano posti in essere con dolo) e va desunta di regola da elementi presuntivi e indiziari, tenendo conto, tra l'altro, delle modalità della condotta, della sistematicità e delle abitudini programmate di vita, della tipologia dei reati, del bene protetto, dell'omogeneità, o non, delle violazioni, della causale, delle condizioni di tempo e di luogo, e non trascurando il valore non decisivo, ma comunque sintomatico, della brevità dell'intervallo cronologico, specie se fra alcuni fatti in esso compresi il vincolo della continuazione sia stato già definitivamente riconosciuto dal giudice della cognizione o da quello dell'esecuzione. "Sez. 1, Sentenza n. 5521 del 02/10/1997 Cc. (dep. 28/11/1997)
Deve altresì rilevarsi che , quanto ai presupposti per il riconoscimento della continuazione (Sez. 1, Sentenza n. 50716 del 07/10/2014 Cc. (dep. 03/12/2014) "Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, sin da quando si commette la prima violazione le altre siano già deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.
La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di .più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati."
in conclusione la continuazione sussiste allorquando i reati sono frutto di una deliberazione e programmazione iniziale, sia pure a grandi linee, che conduce ad una trattamento sanzionatorio più benevolo, poiché espressione di una minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, diversamente, più reati, anche della stessa natura, ma espressione di ricaduta consapevole del soggetto agente nello stesso reato, non solo non consente di ritenere la continuazione, ma, anzi, può configurare un trattamento sanzionatorio più grave, in sede di cognizione, con il riconoscimento della delinquenza abituale, poiché espressione di spinte criminose indipendenti e reiterate.
Ebbene,
- vista l'omogeneità delle violazioni e l'arco temporale dei reati commessi può riconoscersi la continuazione tra i reati delle predette sentenze
Per l'effetto si ridetermina la pena di cui alle citate sentenze come segue:
- ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 13 marzo 2015, irrevocabile l'8 aprile 2015 e, quindi pena base mesi 10 di reclusione ed € 250,00 di multa,
- aumentata per la continuazione con i reati oggetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo il 9 ottobre 2015, irrevocabile il 27 novembre 2015, considerata la contestazione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, di mesi 4 di reclusione e € 100,00 di multa,
- si ridetermina !a pena complessiva delle due predette sentenze Tribunale di Bergamo sentenza n.790 del 13 marzo 2015, irrevocabile 1'8 aprile 2015 e sentenza Tribunale di Bergamo n.2652 del 9 ottobre 2015, irrevocabile il 27 novembre 2015 in anni 1 e mesi 2 di reclusione e € 350,00 di multa.
Pertanto, in applicazione del riconoscimento della continuazione tra le due citate sentenze la pena viene rideterminata in anni 1 e mesi 2 di reclusione e € 350,00 di multa.
PQM
visti gli a rtt.666, 671 c.p.p.
1) Accoglie l'istanza della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sopra richiamate sub 1) e sub 2 ), rideterminando a norma dell'art.81 cpv. c.p. la pena da esse derivante in:
- anni uno e mesi due di reclusione ed euro 350,00 di multa
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza e per la trasmissione al Sig. L.M., all'Avv. Stefano Paloschi del Foro di Brescia ed al Pubblico Ministero.
Pavia, 17 dicembre 2020
Il Giudice Raffaella Filoni