Lesioni colpose non punibili se il fatto è di particolare tenuità anche in conseguenza di incidente durante gara automobilistica
Il caso in commento, riguardante lesioni colpose cagionate a seguito di un incidente automobilistico durante le prove di qualifica per una gara di "Porsche Carrera Cup", è stato definito dal Giudice di Pace mediante l'istituto della "esclusione della punibilità nei casi di particolare tenuità del fatto".
Ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, il Giudice di Pace può, già durante le indagini preliminari, dichiarare con decreto d’archiviazione di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato
Si tratta di un istituto mutuato dal rito minorile e testato appunto nella speciale giurisdizione del Giudice di Pace, e quindi introdotto anche nel rito ordinario ad opera del d.lgs. 28/2015, mediante l'art. 131-bis c.p.
L'istituto della particolare tenuità del fatto come causa di improcedibilità dell'azione penale trova la sua ragione nell'esigenza, avvertita dal legislatore, di limitare la cognizione del giudice penale a fatti che assumano, in relazione alla lesione o messa in pericolo del bene protetto dalla norma, carattere di percepibile offensività, alla luce della scala di valori dei beni giuridici tutelati dalla Carta costituzionale.
Gli indici normativi sopra indicati dovranno essere congiuntamente considerati mediante una valutazione da effettuarsi in concreto e non in relazione all'astratta fattispecie (Cass.,sez. V,13 marzo 2015, n. 29831; Cass., sez. V, 7 maggio 2009, n. 34227).
Occorre quindi una duplice valutazione: la prima riguarda il reato e la sua concreta offensività (intesa sia come lesione che come messa in pericolo); la seconda, di natura soggettiva, tiene conto della personalità dell'imputato e della sua capacità a delinquere (intesa come probabilità di continuare a violare, nel futuro, la legge penale).
Quanto all'entità dell'illecito, il fatto potrà dirsi «tenue » tutte quelle volte in cui superi la soglia dell'inoffensività. Se il fatto è improduttivo di qualsivoglia effetto dannoso o pericoloso, dovrà, invece, darsi applicazione al disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p. (reato impossibile) e ritenere che non costituisca reato (Cass., sez. IV, 28 settembre 2007, n.43383).
La giurisprudenza ha ritenuto applicabile l'istituto anche ai reati di pericolo astratto o presunto, poiché anche per questa categoria di fattispecie criminose è possibile apprezzare il disvalore della condotta. Ciò in quanto la particolare tenuità («esiguità ») si apprezza per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto che viene elaborato alla luce di tutti gli elementi normativamente indicati, sia di valenza oggettiva che soggettiva, che si individuano nell'esiguità del danno o del pericolo, nell'occasionalità della condotta, nel basso grado di colpevolezza e nell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato (Cass., sez. IV, 28 aprile 2006, n. 24249; Cass. pen. 2007, 2901; Cass., sez. IV, 28 settembre 2007, n. 43383).
L'istituto è inoltre applicabile tanto ai delitti che alle contravvenzioni, non essendo condizionante la tipologia dei reati (v. Cass., sez. IV, 8 aprile 2003, n.25917).
I requisiti applicativi dell'istituto, nello specifico, sono:
esiguità del danno o del pericolo. Dovrà aversi riguardo al manifestarsi dell'offesa nel mondo esteriore e fenomenico, nonché alle modalità di aggressione deibeni giuridici;
occasionalità del fatto. Si dovrà fare riferimento a rapporti tra il colpevole e l'offeso al fine di verificare se la vicenda sottostante all'illecito penale possa costituire occasione per nuove violazioni della legge penale; alle modalità della condotta, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'indagato, ai motivi a delinquere e al carattere del reo, ai precedenti penali o giudiziarî, al comportamento contemporaneo o susseguente al reato, al fine di stabilire se socialmente pericoloso. Potrà ritenersi occasionale il comportamento tutte quelle volte che, in base a tali parametri, si possa ritenere che la condotta non venga ripetuta e, come tale, non appaia dimostrativa della possibile ricaduta dell'imputato nell'illecito;
grado della colpevolezza. Riguarda l'intensità del dolo ed il grado della colpa. Vi rientreranno le ipotesi di dolo eventuale o indiretto (quando l'agente ha agito accettando il rischio del verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso o lo ha ritenutoconseguenza probabile) o di dolo d'impeto, conseguente a provocazione; le ipotesi di colpa lieve o lievissima o di violazioni colpose formali a cui non è seguito un evento dannoso o pericoloso.
Allorché il fatto, alla luce delle possibili modalità di aggressione del bene giuridico tutelato e dell'offesa subita, risulti allora di particolare tenuità (a ciò non ostando la personalità dell'imputato), il giudice deve tenere altresì conto del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può arrecare alle esigenze di lavoro, studio, di famiglia o di salute dell'indagato e/o dell'imputato.
Tale criterio viene ad aggiungersi, in conformità all'orientamento espresso nella relazione governativa, ai presupposti oggettivi e soggettivi sopra menzionati e costituisce per il giudice «una condizione per il riconoscimento della particolare tenuitàdel fatto». Si tratta, quindi, di un criterio di valutazione ulteriore ed integrativo per il giudice - come linguisticamente reso chiaro dall'avverbio "altresì"- e non già una condizione ineludibile per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La prognosi di desocializzazione si viene cosi a collocare su un piano che autorevole dottrina ha definito «accessorio» rispetto «alla piattaforma in cui operano gli estremi dell'esiguità del danno o del pericolo, del grado di colpevolezza e dell'occasionalità della condotta». Del resto, anche il soggetto che non ha famiglia, studî in corso o lavoro, ben può ricevere pregiudizio dalla prosecuzione del procedimento.
Secondo la giurisprudenza, l'esistenza della particolare tenuità del fatto deve essere valutata attraverso l'accertamento positivo nella fattispecie della presenza concorrente - e non soltanto alternativa - di tutti gli indici normativamente indicati (Cass.,s ez.V, 13 marzo 2015, n. 29831; Cass., sez. IV, 7 luglio 2005, n.34179; Cass., sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 15374). Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il danno o il pericolo non sia esiguo, la declaratoria d'improcedibilità è esclusa anche nell'ipotesi in cui sussistano gli altri parametri di giudizio sopra indicati (Cass., sez. IV, 4 luglio 2023, n. 36990).
L'istituto è pertinenza esclusiva della giurisdizione di Pace, e può trovare applicazione per tutti i reati di pertinenza di tale organismo giudiziario, senza alcuna limitazione edittale di pena, come invece accade per il diverso e distinto istituto previsto dall'art. 131-bis c.p., che non può trovare applicazione innanzi al Giudice di Pace.
Differenti sono i presupposti applicativi: invero, a fronte di un nucleo comune rappresentato dall’accertamento giudiziale del fatto concreto, si osserva che la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di Pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati e sopra riportati
Di contro, si osserva, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) «il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibili e dell’entità del danno o del pericolo» (Cass. pen., SS.UU., n. 13681/2016).
A tali presupposti si aggiungono i parametri meglio specificati al comma 2 dell’art. 131-bis, che sancisce la definizione negativa della particolare tenuità del fatto, e al comma 3 stessa norma, che sancisce in positivo quando si ha abitualità del comportamento. Questi parametri, sia quelli negativi che positivi, ostano, se sussistenti, all’applicazione dell’istituto.
Infine, differente è il ruolo della persona offesa ai fini del perfezionamento della fattispecie: infatti, in base all’art. 34 commi 2 e 3 del citato decreto, è dato desumere una “facoltà inibitoria” in capo alla persona offesa. Questa è una previsione evidentemente figlia della natura “eminentemente conciliativa” che sorregge la disciplina dinnanzi al Giudice di Pace, disciplina che dà evidente risalto alla figura della persona offesa dal reato; egli esercita un vero e proprio diritto potestativo allorquando sceglie di proseguire o meno nel giudizio, che può venir meno, pro boni pacis, mediante tale conciliazione così esaltando la semplificazione e la snellezza del giudizio medesimo.
Di contro, tale corollario non governa la disciplina sostanziale di cui all’art. 131-bis, nel senso che «l'istituto previsto dall'art. 131-bis c.p. non prevede (salvo che per la particolare ipotesi di cui all'art. 469 cod. proc. pen.) alcun vincolo procedurale conseguente al dissenso delle parti» (Cass. pen., Ord. Rim. SS.UU. n. 20245/2017).
Infatti la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede semplicemente che sia “sentita” la persona offesa (artt. 411 e 469 c.p.p.), senza che l'eventuale dissenso della stessa vincoli la decisione del Giudice; quella di cui all’art. 34 d. lgs. 274/00 invece è subordinata, nella fase delle indagini preliminari, alla condizione che “non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento” e, nella fase del giudizio, alla mancata opposizione sia dell'imputato che della persona offesa (rispettivamente, commi 2 e 3 dell'art. 34).
Da ultimo si segnala come l'eventuale pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d. lgs. 274/00 non lasci alcuna traccia sul casellario giudiziale dell'interessato, a differenza dei provvedimenti che "hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale", che invece vengono iscritti ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett f) del D.P.R. 14 novembre 2002, nr. 313.

Il caso oggetto di commento pertiene un procedimento celebratosi innanzi al Giudice di Pace di Firenze e relativo alla contestazione di lesioni personali colpose, cagionate nel corso di prove di qualifica ad una gara della "Porsche Carerra Cup".
Il Giudice, accogliendo la richiesta difensive avanzata in tal senso, ha ritenuto di prosciogliere l'imputato valorizzando non solo la non gravità della condotta (che lo stesso Pubblico Ministero, in corso di dibattimento, aveva riqualificato rimodulando la durata della malattia in un periodo inferiore a 40 giorni) e l'occasionalità del tutto particolare in cui la stessa si sarebbe verificata, ma anche il grado minimo della colpa nonché le conseguenze desocializzanti che una pronuncia di responsabilità penale avrebbe comportato per l'imputato, persona di giovanissima età al momento del fatto ed ancora al momento del giudizio.
Di nessun rilievo, invece, i danni cagionati per effetto del sinistro alla vettura della persona offesa, elemento questo eccentrico rispetto all'imputazione.
Particolare e decisivo rilievo ha assunto, nella valutazione dell'intensità della colpa, la circostanza che l'occasione in cui si è verificato l'evento rientrasse nel c.d. "Rischio Sportivo": partecipando ad una attività sportiva, l’atleta accetta un “grado” (più o meno elevato, a seconda dei casi) di rischio di incorrere in eventi lesivi (Cass. Pen., sez. V, n. 19473/2005; Cass. Pen., sez. V, n. 17923/2009; Cass. Pen., sez. IV, n. 9559/2015).
In particolare, le gare automobilistiche costituiscono un'attività pericolosa per tutti i concorrenti: il grado di colpa richiesto per la causazione di un sinistro è certamente inferiore da quello ordinariamente esigibile dal Codice della Strada.
Sentenza nr. 1636/24
R.G. 1115/20
R.G. 52/19
Distretto della Corte di Appello di Firenze
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Firenze, Dott. Mauro Goracci
all'udienza del 20.11.2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:M.T., nato in data ***, a ***, ivi residente in ***, n.16, difeso di fiducia dall'Avv. Stefano Paloschi del foro di Brescia.
IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 590 c. p. perché,quale conducente dell'autovettura Porsche 911 GT3 mod.2018 riportante numero di gara 19,durante la prima sessiodi circuito, giunto all'altezza del tratto rettilineo successivo alla curva T5, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione dell'art.10 del Regolammento Particolare di Gara,dell'art.7.3 della Regolamentazione di settore "Velocità in Circuito", dell'art.143 del Regolamento Sportivo Nazionale in relazione all'art.2 dell'appendice H del Codice Internazionale della FIA, concernenti la regolamentazione della gara di velocità su circuito e segnatamente per aver omesso di rallentare in presenza di segnalazione di doppia bandiera gialla esposte dai Commissari di gara a seguito del testacoda dell'auto Porsche 911 GT3 mod.2015, riportante numero di gara 99 condotta da S.S. che lo precedeva, andava a tamponare con la parte anteriore sinistra del proprio veicolo la parte posteriore destra della vettura n.99 che si trovava in stato di quiete sul cordolo sinistro della pista nel tentativo di ripartenza, cagionando in tal modo a S.S. lesioni personali gravi consistite in "INCIDENTE STRADALE A DINAMICA MAGGIORE FRATTURA COMPOSTA DELL'ARCO AN'T'ERIORE DELL'VI, VII, VIII, IX costa destra e contusione polmonare.Riferito episodio di ACR trattata da massaggio cardiaco post traumatico" con ricovero in struttura sanitaria e successiva dimissione in data 19.7.2018 con prognosi ne delle prove ufficiali del Campionato "Porche Carrera Cup Italia" nell'ama tutto il 14.8.2018 e prosecuzione della malattia di ulteriore 30 gg per un totale complessivo superiore ai 40 giorni. In S*** e S** P*** il 14.7.2018
Persona Offesa: S.S., nato in data ***, in ***, residente a *** ivi residente in Via ***, n. 102
LE PARTI COSI' CONCLUDONO:
Il Pubblico Ministero: Dott. P. Abate: chiede assoluzione ex art.530 n. 2 c.p.p.
I. difensore dell'imputato: Avv. S. Paloschi: in tesi assoluzione, in ipotesi minimo della pena
Fatto e Svolgimento del Processo
M.T., veniva tratto in giudizio, dinanzi a questo giudice di Pace, per rispondere del reato ascritto in epigrafe di cui all'art.590 c.p. commesso a S*** S. P*** in data 14/7/2018. La persona offesa aveva sporto querela nei confronti del M., il quale durante una gara presso l'autodromo del M*** non aveva provveduto a diminuire la corsa con il suo mezzo, nonostante la presenza della segnaletica gialla manifestata dai Commissari di Pista e pertanto aveva provocato la collisione con il mezzo dello S., cagionando allo stesso lesioni con oltre 40 giorni di malattia. Dopo alcuni rinvii per la notifica del DCG, all'udienza del 13/1/2022, veniva dichiarata l'apertura del dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti. Dopo alcuni rinvii per assenza dei testi, all'udienza del 9/2/2023, il Gdp procedeva all'esame delle prove orali e acquisiva vari documenti. Dopo un rinvio per impedimento del giudicante, all'udienza del 2/11/2023 venivano trattate le prove orali. All'udienza del 27.3.2024, venivano trattate le prove orali e venivano acquisiti vari documenti. All'udienza del 20.6.2024 ,venivano completate le prove orali e venivano acquisiti vari documenti. All'udienza del 20.11.2024 il Giudice riteneva concluso il dibattimento e invitava alla discussione e le parti concludevano come sopra trascritto.
DIRITTO
Preliminarmente, non può essere emessa pronuncia assolutoria in favore dell'imputato, in quanto vari testimoni escussi hanno confermato la presenza delle bandiere gialle durante il transito della vettura da corsa condotta dall'imputato in occasione di una gara tenuta presso l'autodromo del M***; in occasione del Campionato "Porsche Carrera Cup Italia" in data 14.7.2018. Infatti, nonostante la segnalazione di pericolo, l'ìmputato non provvedeva a diminuire la velocità del proprio mezzo provocando l'urto con il mezzo condotto dall0 S***. Pertanto, questo giudicante, esaminati gli atti, pur non ravvisando elementi rilevanti per una pronuncia assolutoria ritiene comunque di non condannare l'Imputato poiché la Corte Costituzionale (provvedimento n.250/2010) e varie pronunce della suprema corte hanno ritenuto compatibile l'applicazione dell'art.34 D.L.vo n.274/2000 al reato contestato e nel caso in esame sussistono i seguenti elementi per l'applicazione del predetto istituto:
1) La conoscenza del procedimento da parte dell'imputato è dimostrata dalla nomina e dalla presenza del difensore di fiducia dell'imputato;
2) i fatti denunciati e contestati nel DCG appaiono non gravi e comunque nel caso concreto non lesivi dell'ordine pubblico non manifestando comportamenti che potessero incutere allarme sociale;
3) l'imputato risultava di giovane età al momento dei fatti (18 anni), incensurato e ha manifestato una condotta processuale corretta, collaborando per l'accertamento dei fatti con la nomina di un difensore fiduciario e la partecipazione all'esame;
4) La persona offesa e il PM non hanno manifestato opposizione per l'applicazione dell'istituto;
5) limitata intensità dell'elemento soggettivo, nfatti non può essere sottovalutato che l'evento in occasione del quale si sono verificati i fatti rientra nel c.d. Rischio Sportivo, essendo certamente un'attivita' pericolosa per tutti i concorrenti, configurando un condotta colposa minima certamente inferiore rispetto a quella richiesta per l'osservanza del Cds.
In conseguenza di quanto sopra accertato, si configura la particolare tenuità del fatto ex art.34 D.L.vo n.274/2000 con conseguente pronuncia di improcedibilità in favore dell'imputato.
P.Q.M.
Il giudice di Pace
Visto l'art. 529 del c.p.p., 34 del D.L.vo 274/2000, dichiara di non doversi procedere nei confronti di M.T. perché il fatto è di particolare tenuità.
Firenze, 20/11/2024
Il giudice di Pace
dott. Mauro Goracci
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