Ai fini del differimento dell'esecuzione della pena, non è sufficiente che l'infermità, ove esistente, menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario, invece, che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale, nel senso che occorre che la malattia sia di tale gravità da escludere ad un tempo la pericolosità del condannato e la sua capacità di avvertire l'effetto rieducativo del trattamento penitenziario.
N. SIUS 2019 / 8001 - UDS BRESCIA
N. SIEP 2017 / 231 - PGCAP BRESCIA
Decreto N. 5065/19
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA
DIFFERIMENTO PROVVISORIO DELL'ESECUZIONE DI PENA (art. 684 C.P.P.) IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Vista la richiesta relativa al differimento provvisorio dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di P.M., nato a XXX (Prov. XX) il XX-XX-XXX, già detenuto presso la Casa Circondariale di BRESCIA e trasferito in data 23.07.2019 presso la Casa Circondariale di S.Vittore di Milano, in espiazione della pena determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale di Brescia il 28.11.2017. SIEP N.2017/231 — posizione giuridica mista con definitivo, in quanto destinatario di misura cautelare custodiale in carcere emessa il 28.1.2019 dal Gip presso il Tribunale di Brescia;
OSSERVA
Con istanza depositata in data 16.7.2019, la difesa dell'odierno interessato ha rappresentato che il sig. P. versa in gravi condizioni di salute in quanto ricoverato in data 15.5.2019 presso il reparto di cardiologia a seguito di dolore toracico e tenuto conto della consulenza cardiologica a firma del dott. R.R. che, all'esito di visita coronografica, riteneva necessaria una nuova valutazione della compatibilità del prevenuto con il regime carcerario.
Dalle acquisite risultanze istruttorie - relazione sanitaria dell'ASST Spedali civili di Brescia, pervenuta il 20.7.2019 - è emerso quanto segue.
Il detenuto ha fatto ingresso in istituto affetto da cardiopatia ischemica, angina instabile e ipertensione arteriosa.
In data 9.7.2019 è stato visitato da uno specialista cardiologo che ha riscontrato la persistenza della sintomatologia anginosa, confermando l'ipotesi di angina microvascolare associata a coronarosclerosi parziale, rappresentando una prognosi sfavorevole con possibili eventi coronarici acuti.
Per tale ragione, considerate le condizioni cliniche, al fine di garantire un controllo clinico ottimale e costante è stato trasferito presso istituto di pena con servizio medico multidisciplinare integrato con sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva.
Orbene, si ritiene, sulla scorta degli elementi acquisiti ed aggiornati fino alla data odierna, che le condizioni di salute dell'interessato non risultano incompatibili con il regime carcerario e sono tali da poter essere efficacemente trattate in ambito penitenziario.
Va ribadito che, ai fini del differimento dell'esecuzione della pena, non è sufficiente che l'infermità, ove esistente, menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario, invece, che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale, nel senso che occorre che la malattia sia, allo stato, di tale gravità da escludere ad un tempo la pericolosità del condannato e la sua capacità di avvertire l'effetto rieducativo del trattamento penitenziario.
A tal proposito, va osservato che il paziente risulta condurre uno stile di vita caratterizzato da importanti fattori di rischio cardiocircolatorio, quali uso di cocaina e tabagismo (40 sigarette al giorno circa).
Pertanto, la possibilità di un pronto intervento - essendo il soggetto ristretto presso un istituto dotato di struttura con servizio medico multidisciplinare integrato con sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva - e il controllo sulla dipendenza da cocaina, sono sicuramente fattori che contribuiscono a salvaguardare la salute del paziente, con adeguatezza rispetto all'ambiente domestico.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, la richiesta va rigettata, rimandando ad una nuova valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza, dominus della decisione in ordine al differimento pena, sottolineando che il detenuto potrà nel frattempo fruire delle cure apprestate dall'istituto penitenziario ovvero dei ricoveri in luogo esterno di cura, ove si verificassero episodi acuti e critici per i quali la struttura sanitaria dell'istituto non risulti adeguatamente attrezzata.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di P.M., nato a XXX (Prov. XX) il XX-XX-XXXX;
Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per quanto di competenza. Manda alla Cancelleria per i necessari adempimenti
BRESCIA, 23-07-2019
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Rossella Gangi
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25.7.19
Comments