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Avv. Stefano Paloschi

Inutilizzabilità del prelievo ematico dettato da esigenze investigative in assenza di avvisi

Sussiste l’obbligo di preventivo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari.



 

SENTENZA n. 1313

del 27/3/2019

SENTENZA

Depositata

Il 25 maggio 2019

n. 4808/17 R.G. Mod. 16 n. 15060/15 R.G. notizie di reato


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

PRIMA SEZIONE PENALE

In composizione monocratica nella persona del Giudice

dott.ssa FUGARO Michela Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

V. M. nato a Xxxxx il XX/XX/XXXX, residente in Xxxxxxx (xx), via Xxxxxxxxx n. X, con domicilio dichiarato nel luogo di residenza.

LIBERO - PRESENTE


Difeso di fiducia dall’avv. Stefano Paloschi del Foro di Brescia


IMPUTATO


del reato p. e p. dall’art. 186 bis, comma], lett. a) e III, 24 ipotesi, e 186 commi II, lettera c), Il bis e II sexies, decreto l.vo n. 285/1992, perché quale minore di anni 21/titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, circolava alla guida del veicolo Mercedes targato XX000XX in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro 1,69 g/l (rif. Referto degli Spedali Civili di Brescia del 25/08/2015) provocando a causa di tale condotta un incidente stradale;

con le aggravanti di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7 e di aver causato un incidente;

Commesso in Xxxxx il 23 agosto 2015


CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna ad 1 anno e 4 mesi di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda. Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste o altra formula assolutiva.


Svolgimento del processo


A seguito di regolari indagini preliminari, era citato avanti questo tribunale in composizione monocratica V. M., in atti compiutamente generalizzato, al fine di rispondere dell’imputazione a lui ascritta e di cui all’epigrafe.

Si apriva il dibattimento e all’udienza del 20.02.2019 l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni.

Dichiarati utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, Pubblico ministero e Difesa discutevano rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Il giudice pronunciava sentenza, dando lettura in pubblica udienza del dispositivo.


Motivi della decisione


Si ritiene che, all’esito dell'esame della documentazione in atti, si debba dichiarare assolto l'imputato dal reato a lui ascritto. Ciò per le seguenti considerazioni.

Si evince dalla documentazione in atti che il giorno 23.08.2015, alle ore 19.30 circa, i carabinieri della Stazione di Rudiano intervenivano sul luogo di un incidente stradale, accaduto poco prima e che aveva coinvolto un’unica autovettura, marca Mercedes targata ES651ZH, condotta dal Vezzoli, che aveva perso il controllo ad una rotonda (come da dichiarazioni spontanee rese dall’imputato stesso).

Non è stato sentito alcun teste e l’imputato ha riferito che, dopo essere uscito di strada, era soccorso dai carabinieri, i quali lo accompagnavano al Pronto Soccorso, dove, come previsto in caso di incidente stradale, veniva da loro richiesto il prelievo del sangue, pet accertare il suo tasso alcolemico e l’eventuale alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Gli esami richiesti relativi al tasso di sostanze stupefacenti davano esito negativo, mentre gli esiti del prelievo del sangue evidenziavano che l'imputato aveva un tasso alcolemico pari a 1,69 g/1 (come da referto degli Spedali Civili di Brescia del 24.08.2015).

Ritiene il giudicante come non vi sia dubbio in merito alla sussistenza del fatto storico su cui riposa l'odierna imputazione, ossia la guida in stato di ebbrezza alcolica da parte dell'imputato, così come pacifico il fatto che lo stesso abbia provocato l'incidente stradale, considerata la dinamica dello stesso, raccontata dal V.; gli esiti rilevati dal prelievo in ospedale hanno stabilito con certezza l'assunzione di alcool, e quindi dell’altrettanto svolgimento degli effetti dello stesso sulle capacità psicofisiche dell'imputato al momento della conduzione dell'autovettura.

Tuttavia, non si può non rilevare che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione, nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria deleghi il personale sanitario all'accertamento del tasso alcolemico nel sangue, sussiste l'obbligo di dare l’avviso del diritto a far presenziare il difensore, allorché il conducente sia già indiziato di reato, al momento in cui la P.G. ha inviato al personale sanitario la richiesta di procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico, e se l’accertamento non venga espletato a fini di cura della persona, e cioè sia unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato (Cass. 29.05.2018 n. 24096).

Com'è noto, l'accertamento del tasso alcolemico può essere operato direttamente dalla polizia giudiziaria, mediante esame spirometrico, avvalendosi cioè di apposito apparecchio di misurazione in dotazione, oppure attraverso le metodologie cliniche e analitiche in uso alla struttura sanitaria o esame dei liquidi biologici.

Proprio con riferimento a tale seconda ipotesi, si è - anche di recente - chiarito che sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (cfr. sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017), Rv. 268885; n. 53293 del 27/09/2016, Rv. 268690, sez. F. n. 34886 del 06/08/2015, Rv. 264728).

Nel caso di specie, non vi è prova scritta sul punto, né l’operante sentito è stato in grado di dichiarare con certezza e, comunque, in modo convincente, di avere agito in tal senso.

Pertanto, l’accertamento del tasso alcolemico così eseguito deve dichiararsi inutilizzabile.

Nei documenti del fascicolo non vi è traccia di sintomi di ebbrezza alcolica rilevati dai carabinieri, pertanto, non è possibile nemmeno ricondurre il caso in esame nella fattispecie meno grave di cui all’art. 186 co. II lett. a) CdS.

Ne consegue l’obbligo di assolvere l’imputato, secondo la formula di cui al dispositivo.

Da ultimo, non si ritiene fondata l’assunto della difesa, secondo il quale l'accertamento del tasso alcolemico tramite prelievo ematico, su richiesta degli operanti, deve ritenersi inutilizzabile, perché non è stato prestato alcun consenso scritto da parte dell’imputato.

Ebbene, si sottolinea che il consenso, in queste situazioni, non necessita di forma scritta, richiesta, invece, in caso di rifiuto al prelievo.

Visto l'art. 544 c.p.p., si indica il termine di giorni sessanta pet il deposito della motivazione.


P.Q.M.


Visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve V. M. dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Brescia, 27 marzo 2019.

Il Giudice

dott.ssa Michela Fugaro


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