Avv. Stefano Paloschi
17 gen 20235 min
n. 2211/2022 R.G.Mod.16
n. 15637/2019 R.G.N.R.
Sentenza n. 4159
del 12.12.2022
depositata il 09 GEN. 2023
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione III Penale e del Riesame
In composizione Monocratica
Dott. Matteo Sette
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p.
nella causa penale a carico di:
R.O., nato a T. il 30.05.1979, domicilio dichiarato presso la residenza sita in M. (BS), via E.C. 37, difeso di fiducia dall'Avv. Stefano Paloschi del foro di Brescia
LIBERO — ASSENTE
I.F., nata a B. il 30.12.1981, domicilio dichiarato presso la residenza sita in M. (BS), via E.C. 37, difeso di fiducia dall'Avv. Stefano Paloschi del foro di Brescia
LIBERO — ASSENTE
IMPUTATI
in ordine al seguente reato:
art. 110 e.p. e art. 76 cornuta 3 in relazione all'art. 2 D.1vo 6 settembre 2011, n. 159, perché, in concorso tra loro, nonostante fossero stati attinti dal provvedimento di divieto, valido tre anni., di fare rientro nel Comune di Brescia (BS) emesso, in data 27.02.2019, dal Questore di Brescia e notificata a mani interessati in data 4.3.2019, venivano trovati alle ore 04.45 dell’11.11.2019 in via Roncadelle del Comune di Brescia.
Commesso In Brescia (BS), il 11.11.2019
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero chiede la condanna all'arresto per mesi tre per entrambi gli imputati.
La difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine perché il fatto non costituisce reato; in ulteriore subordine minimo pena ed attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta a giudizio, gli imputati venivano chiamati a rispondere del reato di cui in epigrafe all'udienza del 04.07.2022; alla prima udienza, assenti gli imputati, il difensore munito di procura speciale chiedeva procedersi con rito abbreviato condizionato all'acquisizione di cartina geografica indicante i luoghi di commesso reato; il P.M. non si opponeva ed il Tribunale ammetteva il rito, rinviando per la discussione ed il versamento degli atti del RM. all'udienza 12.12.2022.
All'odierna udienza il P.M. versava gli atti e le parti concludevano come da verbale. La causa veniva quindi decisa come da dispositivo, con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
* * *
Alla luce delle evidenze emerse gli imputati devono entrambi essere assolti perché il fatto non sussiste.
Non v'è dubbio alcuno che gli imputati si trovassero in via Roncadelle nel Comune di Brescia in data 11.11.2019, come risulta dall'annotazione di P.G. redatta in pari data.
Non v'è inoltre dubbio che in tal modo gli imputati avessero disatteso quanto disposto dal Questore della Provincia di Brescia con provvedimenti di divieto di ritorno per anni tre nel territorio del Comune di Brescia, ai sensi del D.Lgs 159/2011, emessi il 27.02.2019 e notificati il 04.03.2019 (nr. X1/39/2019 Div.Anticr./M.P. per R. e nr. X1/40/2019 Div.Anticr./M.P. per I.).
Risulta tuttavia che detto provvedimento amministrativo non disponesse, contestualmente al divieto di ritornare nel Comune di Brescia, la prescrizione del luogo in cui recarsi e quindi l'ordine di rientro nel comune di residenza per gli imputati.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che "in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159" — Cass. Pen. Sez. I 30950 del 16.04.2019.
Tale principio pare assolutamente condivisibile posto che le due prescrizioni indicate dalla norma sono tra di loro intimamente collegate e complementari e quindi entrambe costituiscono elementi essenziali del provvedimento.
Deve quindi rigettarsi la tesi del P.M. il relazione all'illogicità di detta giurisprudenza di legittimità con conseguente completezza dei provvedimenti emessi dal Questore.
Peraltro nel caso in esame, entrambi i provvedimenti, pur indicando la residenza degli imputati in Montirone (BS), via Capriolo 37, descrivevano il R. e la I. quali "di fatto senza fissa dimora", rendendo incomprensibile per gli stessi il luogo in cui fosse (implicitamente) imposto loro di tornare.
In assenza di una delle prescrizioni, l’ordine del Questore, atto amministrativo, era quindi nullo in quanto contrario a esplicita previsione di legge e, pertanto, deve necessariamente essere disapplicato.
Ne consegue la carenza dell'elemento essenziale del reato contestato, con necessaria assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.
Risulta superfluo l'esame di ogni ulteriore eccezione difensiva, ivi compresa quella relativa all'errore in cui sarebbero incorsi gli imputati, introdottisi solo minimamente nel territorio comunale di Brescia e pertanto non consapevoli della violazione dei provvedimenti, in quanto relativa all'eventuale carenza di elemento soggettivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve
R.O. e I.F. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.
Brescia, 12.12.2022
Il Giudice
Dott. Matteo Sette