L'avulsione di un dente canino non costituisce indebolimento permanente di un organo
- Avv. Stefano Paloschi
- 23 lug 2019
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 9 ago 2019
Tra le circostanze aggravanti proprie del delitto di lesioni, elencate dall'art. 583 c.p., figura al nr. 2 quella dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Per ciò si intende una riduzione anatomo-funzionale di un senso, ossia del complesso di elementi e tessuti che rendono possibili le percezioni del mondo esterno (vista, udito, tatto, olfatto, gusto), ovvero di un organo, per tale intendendosi la parte o l'insieme di parti del corpo umano che servono a una determinata funzione anatomo-fisiologica.
Sussiste l'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza d'un fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, e che perciò risulti ridotta rispetto allo stato precedente.
Con specifico riferimento all'apparato dentario, la giurisprudenza ritiene che lo stesso, assolvendo le funzioni della masticazione, debba considerarsi organo (Cass. pen., sez. V, 3301/83). L'aggravante non è esclusa per la circostanza che l'organo della masticazione possa riacquistare una completa efficienza attraverso l'applicazione di una protesi, volta che la permanenza dell'indebolimento deve riferirsi non già alla possibilità di utilizzo di mezzi artificiali, bensì alla normale funzione dell'organo stesso (Cass. pen. sez. V, 14768/89).

Cionondimeno, è stato ritenuto che la perdita di un dente costituisca indebolimento permanente dell'apparato masticatorio solo ove ciò ne riduca apprezzabilmente la capacità funzionale (Cass. pen., sez. 3253/83): numerose pronunce di legittimità hanno ritenuto integrata l'aggravante di specie in caso di perdita o rottura di anche un solo incisivo, attesa la funzione fondamentale di tali denti nell'afferrare e tagliare il cibo, nonché nella fonazione.
Viceversa, non integra necessariamente l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione la perdita o rottura di altri denti, quali i canini: è il caso deciso dalla sentenza dl G.U.P. di Brescia n. 245 del 14.02.19, che correttamente ritiene non diminuita la funzionalità di detto organo della persona offesa per la perdita di un canino; a seguito di questa valutazione, l'organo giudicante ha escluso la contestata aggravante prevista dal n. 2 del comma I dell'art. 583 c.p., con conseguente riqualificazione del reato contestato in quello di lesioni c.d. "lievissime" e pronuncia liberatoria per l'imputato, mancando la necessaria condizione di procedibilità richiesta per quest'ultima fattispecie.
n. 1139/18 R.G.Mod.20 n. 13120/17 R.G.N.R.
Sentenza n. 245 del 14-02-2019
depositata- il 25.02.19 ALDI Est. I
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione indagini preliminari e udienza preliminare dott.ssa Alessandra Dl FAZIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 442 c.p.p.
nella causa penale a carico di:
R.R., nato a ___ il 21.08.1967, detenuto, per altra causa, in stato di custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Brescia "Nerio Fischione"
Difeso di fiducia dall'avvocato Stefano Paloschi del Foro di Brescia
DETENUTO P.A.C. — PRESENTE.
IMPUTATO
in ordine ai seguenti reati:
delitto di cui agli artt. 582 e 583 comma l n. 2 c.p., perché, colpendolo con diversi pugni, cagionava a M.A. lesioni personali consistite nella rottura delle ossa nasali, nell'avulsione di un canino dell'arcata inferiore, in tumefazioni ed escoriazioni al volto.
Con l'aggravante per di avere cagionato alla vittima l'avulsione di un dente. Commesso in T.M. (BS), il 11 settembre 2017.
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero chiedeva di riconoscere la penale responsabilità dell'imputato e di condannare lo stesso alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione.
Il difensore dell'imputato chiedeva, in via principale, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 582 c.p., sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, in via subordinata la condanna al minimo della pena.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 16.11.2017 il Pubblico Ministero richiedeva il rinvio a giudizio di R.R. in relazione al reato descritto al capo di imputazione.
All'udienza del 19.10.2018 l'imputato presente personalmente chiedeva di procedersi con rito abbreviato. Quindi il Giudice ammetteva il rito e rinviava per discussione.
All'udienza odierna, le parti venivano invitate alla discussione.
Il Pubblico Ministero chiedeva di riconoscere la penale responsabilità dell'imputato e di condannare lo stesso alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione.
La difesa chiedeva, in via principale. previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 582 c.p.. sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, in via subordinata la condanna al minimo della pena.
Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza.
***
Dagli atti di indagine - utilizzabili in quanto si procede nella forma del rito abbreviato - emerge che, in data 12.09.2017, la Centrale Operativa del Comando CC di Salò, su richiesta dei titolari del Bar "P." sito in T.M., via V. B* n. 1, disponeva l'intervento di una pattuglia. Gli operanti di p.g. si recavano sul luogo alle ore 23.06 e constatavano che un individuo era appena stato vittima di aggressione ed era stato già trasportato a cura del personale del Pronto intervento 118 presso l'ospedale civile di Gavardo (BS). Gli agenti avevano notizia dai titolari del Bar che questo soggetto. conosciuto personalmente dalla titolare del Bar (R.E.) nella persona di M.A., aveva avuto una discussione con un altro avventore per via delle condotte moleste che quest'ultimo stava tenendo nei confronti dei baristi e di altri clienti. Il disturbatore, in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze alcoliche, usciva dal locale su invito del M., in tale circostanza iniziava ad aggredire il M. stesso prima verbalmente e poi fisicamente. L'aggressore era noto ai titolari del Bar nella persona diR.R., dagli stessi conosciuto in quanto residente a Toscolano Maderno (BS) da molti anni.
Gli operanti di p.g. si recavano quindi presso il domicilio da questi dichiarato in T.M.(BS), vicolo dei Mille, n. 7. L'odierno prevenuto si presentava in stato di manifesta ubriachezza e chiedeva informazioni sulla condizione dell'individuo coinvolto nella lite. Il R. era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Brescia in data 24.01.2017 (R.G. GIP 13423/16) e la p.g. intervenuta riteneva dì procedere ad arresto fuori flagranza ex art. 3 D.L. 152/1991 in relazione al reato di evasione (art. 385 c.p.).
Frattanto, il M. veniva sottoposto ad esami clinici dai quali si accertava la avulsione traumatica del dente canino destro dell'arcata inferiore: era quindi dimesso il 12.09.2017 con una prognosi di giorni 18.
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Sulla scorta degli clementi sopra illustrati si ritiene che l'aggressore sia stato opportunamente individuato nella persona dell'odierno imputato. È infatti pacifico il riconoscimento dell'aggressore nella persona del R.R. da parte sia della p.o. (verbale s.i.t. 12.09.2017, fg. 38-39) che da R.E. titolare del Bar "P." (verbale s.i.t. 12.09.2017, fg. 40), posto che, oltretutto, entrambi i soggetti avevano una conoscenza di lungo corso con l'odierno prevenuto.
Sennonché. ricorrono motivi di natura procedurale che depongono in favore del proscioglimento dell'odierno imputato. In particolare, riqualificato il reato in quello previsto dall'art. 582 c.p., deve rilevarsi la mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla querela.
Ritiene, infatti, questo Giudice che l'avulsione traumatica di un dente non possa rientrare nella fattispecie aggravata di cui all'art. 583 comma I, n. 2, c.p., quando non si traduce in un'apprezzabile menomazione della funziona masticatoria.
Nel caso di specie. dagli atti a disposizione non sì desume un pregiudizio apprezzabile alla funzionalità dell'organo medesimo, le cui potenzialità rimangono pressoché invariate. Ne consegue la derubricazione della condotta in lesioni semplici.
In seconda istanza, si preme osservare che comunque la predetta circostanza non emerge nemmeno dal capo di imputazione limitandosi l'accusa, nel contestare l'aggravante, a rilevare la mera perdita del dente, omettendo di descrivere in che cosa consista realmente l'indebolimento dell'organo, necessario ad integrare la contestata circostanza.
In definitiva, il fattodi reato è dunque da riqualificarsi in quello di cui all'art. 582 c.p. (prognosi inferiore ai 20 giorni come da referto medico del 12.09.2017), procedibile a querela di parte. La p.o. escussa a sit in data 12.09.2017 si riservava sull'istanza di querela, in seuuito mai avanzata.
Si impone, in difetto della condizione di procedibilità, una pronuncia di non doversi procedere con la formula di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 529 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di R.R.per il reato di cui all'art. 582 c.p., così riqualificato il fatto a lui contestato, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Brescia. 14 febbraio 2019
Il Gup
Alessandra Di Fazio
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