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Trattenimento di minore all'estero: procedibilità a querela

Aggiornamento: 19 nov 2019


Il delitto previsto e punito dall'art. 574 bis c.p. è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 3, comma 29, lettera B), della legge 15.07.2009 n. 94, su sollecitazione del Parlamento Europeo, a fronte della copertura sanzionatoria - ritenuta inadeguata - offerta sino a quel momento dagli artt. 573 (Sottrazione consensuale di minorenni) e 574 (Sottrazione di persone incapaci) c.p., i cui limiti edittali non consentivano l'adozione di misure cautelari, per far fronte al fenomeno del legal kidnapping, ritenuto in ascesa. Trattasi di delitto comune, la cui commissione da parte di un genitore comporta altresì la sospensione della potestà genitoriale quale pena accessoria alla condanna.

Come suggerisce la rubrica stessa dell'articolo (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero), la consumazione del reato può avvenire in due modi, tra loro alternativi: la sottrazione di minore "al genitore esercente la potestà genitoriale" con conduzione all'estero (abductio), ovvero il trattenimento in paese diverso da quello di residenza abituale a seguito di un espatrio originariamente legittimo.

Il legal kidnapping consiste, quindi, nel trasferimento illegittimo del minore attraverso una frontiera o nella sua permanenza in un Paese diverso da quello di sua residenza abituale.

Centrale è, da parte dell'autorità, la tutela del bambino che diviene strumento di contesa in liti a carattere transfrontaliero: in questi casi il superamento della frontiera rappresenta il mezzo attraverso cui i genitori si contendono i figli. Il bene giuridico tutelato sarebbe, tanto secondo fonti internazionali quanto secondo la più recente giurisprudenza interna (Cassazione penale sez. VI, 16.05.2019, n. 36828), duplice: tanto il del diritto minore alla c.d. "bigenitorialità", quanto il diritto del genitore dissenziente ad esercitare la potestà.



Trattasi pertanto di reato "plurioffensivo", ossia lesivo di plurimi beni giuridici.

Porre l'accento sull'uno o sull'altro al fine di determinare il tempus e soprattutto il locus commissi delicti porta a differenti interpretazioni.

Laddove si accentuasse la tutela del minore e del suo diritto alla "bigenitorialità", come paiono suggerire le stesse fonti convenzionali, il delitto si consumerebbe nel momento e nel luogo in cui si trova il minore quando non riceve le attenzioni e le cure di entrambi i genitori.

Viceversa, ove tale accento cadesse sul diritto del genitore ad esercitare le prerogative proprie della sua condizione e di poter "continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto" (Cass. pen., II Sez., n. 8660/18), il delitto si riterrebbe consumato presso il luogo di residenza abituale del minore.

Se problemi non paiono porsi con riferimento alla condotta di "sottrazione" e conduzione all'estero del minore, caso nel quale si ritiene consumato il reato presso la residenza abituale o comunque nel luogo ove il minore aveva la propria residenza sul territorio nazionale, diverso discorso si pone per la condotta di "trattenimento".

In tale caso, nel quale l'allontanamento dall'Italia avviene legittimamente, il delitto si perfeziona con il mancato rientro del minore al termine del periodo nel quale la sua permanenza all'estero è avvenuta con il consenso degli aventi diritto.

Sia pure affrontando il tema non già al fine di valutare l'applicabilità o meno degli artt. 9 e 10 c.p. (Delitto comune del cittadino all'estero e Delitto comune dello straniero all'estero), bensì circa la sussistenza della giurisdizione italiana, la Corte di Cassazione ha con più pronunce individuato a questi fini come il bene protetto dalla norma sia il diritto del genitore a mantenere uno stabile rapporto con il figlio (Sez. VI, 16.05.2019, n. 36828; Sez. VI, 11.12.2018, n. 8660; Sez. VI, 14.12.017, n. 7777), e di conseguenza ritenuto che il delitto debba considerarsi commesso sul territorio nazionale in quanto ivi si è verificata la lesione del bene giuridico tutelato, e ciò anche se il trattenimento del minore sia avvenuto interamente al di fuori dell'Italia.

La Giurisprudenza di merito appare viceversa più sensibile, sotto questo profilo, al tema del diritto del minore alla bigenitorialità; valorizzando quest'ultimo quale bene giuridico prevalente ed in grado di determinare il luogo di consumazione del reato, plurime pronunce di merito hanno considerato commesso all'estero il delitto previsto e punito dall'art. 574 bis c.p. commesso mediante trattenimento del minore all'estero: in questo senso si sono pronunciati la Corte d'Appello di Venezia (sent. n. 1420 dell’11 ottobre 2013), il Tribunale di Milano (sent. 05.06.2013, n. 13773/12 Mod. 16; sent. 19.05.2011, n. 14480/10 Mod. 16), ed infine la pronuncia recentemente adottata dal Tribunale di Brescia il 23.09.2019.

Tale ultima pronuncia riconosce che "la condotta di cui all’art. 574-bis c.p. in contestazione — consistita nel trattenimento all’estero del minore A. da parte della madre, che lo aveva condotto in Polonia per le vacanze natalizie con il consenso dell’altro genitore, ma non lo aveva più riportato in Italia alla scadenza del 12 gennaio 2015 tra loro concordata — configura un delitto comune commesso da uno straniero all’estero ai danni di un cittadino italiano", collocando pertanto al di fuori dello Stato italiano il luogo di consumazione del reato.

Conseguentemente, devono trovare applicazione le norme contenute negli artt. 7 e seguenti del codice penale, segnatamente l'art. 10 c.p. che espressamente prevede, ai fini della punibilità dell'imputato di delitto commesso all'estero in danno di cittadino italiano, oltre alla presenza sul territorio nazionale dello stesso, anche la presenza di richiesta del Ministro della giustizia, ovvero di istanza o querela della persona offesa.

L'intervenuta remissione di querela da parte del marito della madre del minore illegittimamente trattenuto in Polonia, ha quindi condotto ad una pronuncia di improcedibilità per difetto della necessaria condizione di procedibilità, a fronte di una fattispecie, nella sua ordinaria formulazione, procedibile d'ufficio.



 

n. 3698/2019 R.G.Mod.16 n. 1870/2015 R.G.N.R.

Sentenza n. 3144

del 23/09/2019

LUP1 BSTM

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione I° Penale

In composizione Monocratica:

dott.ssa Lucia Paoloni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

motivazione contestuale


nella causa penale a carico di:


R. M. A. nata a Xxxxx il 00.00.0000,

residente a Yyyyyyyy (YY) via Alfa n. 00, domiciliata ex art. 169 c.p.p. presso il difensore d’ufficio

Difesa d’ufficio dall’avv. XX del foro di Brescia

LIBERA-PRESENTE


IMPUTATA


Delitto di cui all’art. 574 bis c.p. per aver trattenuto in Polonia il minore A. G., nato a Zzzz il 00.00.2014, contro la volontà del genitore P. G. impedendo a quest’ultimo l’esercizio della responsabilità genitoriale. Fatto commesso da un genitore nei confronti del proprio figlio minore.

Commesso in Yyyyyyyy (YY) il 12 gennaio 2015 ed in permanenza attuale


CONCLUSIONI


Le parti concordemente chiedono emettersi sentenza di NDP per remissione di querela.


FATTO E DIRITTO


Preliminarmente all’apertura del dibattimento, nel contraddittorio delle parti, si è preso atto della remissione di querela sporta nei confronti dell’imputata R. M. E. dalla persona offesa G. P., come attestata dalla dichiarazione del 16 settembre 2019 sottoscritta dal difensore munito di procura speciale all’uopo rilasciata.

La volontà così manifestata dalla persona offesa è stata accettata dall’imputata, come a sua volta attestato da corrispondente dichiarazione sottoscritta in pari data dal difensore munito di procura speciale all’uopo rilasciata.

Si impone pertanto data la ritualità delle volontà cosi manifestate, la concorde richiesta delle parti processuali (determinata anche dalla sopravvenuta riconciliazione intercorsa tra l’imputata e la persona offesa, che allo stato convivono insieme in Italia con il minore A.) e l’assenza di elementi che consentano di pervenire ad una più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito, una declaratoria di non doversi procedere per la sopravvenuta estinzione del reato contestato alla R. per remissione di querela ai sensi degli artt. 152 c.p. e 129 c.p.p.

Infatti occorre evidenziare che la condotta di cui all’art. 574-bis c.p. in contestazione — consistita nel trattenimento all’estero del minore A. da parte della madre, che lo aveva condotto in Polonia per le vacanze natalizie con il consenso dell’altro genitore, ma non lo aveva più riportato in Italia alla scadenza del 12 gennaio 2015 tra loro concordata —- configura un delitto comune commesso da uno straniero all’estero ai danni di un cittadino italiano (atteso che nel caso concreto il reato si è consumato soltanto a seguito del decorso della data del 12 gennaio 2015, quando la R. aveva rifiutato dalla Polonia di ricondurre in Italia il figlio minore), che per la sua punibilità richiede quindi ai sensi dell’art. 10, comma 1 c.p., oltre alla presenza dell’agente nel territorio dello Stato, una richiesta del Ministero della Giustizia oppure apposita istanza o querela avanzata dalla persona offesa (cfr. la decisione della Corte di Appello di Venezia n. 1420 dell’11 ottobre 2013 resa in una vicenda pienamente sovrapponibile al caso concreto, consistita nel trattenimento all’estero contro la volontà del padre di un minore che legittimamente era stato condotto in un altro Stato e dunque in una condotta illecita consumata interamente all’estero).

Di conseguenza, malgrado l’ordinaria procedibilità d’ufficio del delitto di cui all’art. 574-bis c.p., si ritiene che la sopravvenuta volontà di rimettere la querela manifestata G. precluda nell’ipotesi di specie, tenuto conto delle sue peculiarità (segnatamente la collocazione all’estero del locus commissi delicti e la nazionalità straniera dell’imputata) la possibilità di perseguire il delitto in esame, occorrendo perciò pronunciare una declaratoria di non doversi procedere in ragione della sua sopravvenuta estinzione, con allocazione delle spese processuali a carico del querelato come per legge (art. 340, comma 4 c.p.p.).


P.Q.M.


Visto l’art. 469 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di R. M. E. in ordine al reato a lei ascritto perché estinto per intervenuta remissione di querela;

pone a carico dell’imputata le spese del procedimento.

Motivazione contestuale.

Brescia, 23 settembre 2019


Il Giudice

Dott.ssa Lucia Paoloni

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Dott.ssa Arianna Tenchini


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