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Avv. Stefano Paloschi

Ancora in tema di minorata difesa: truffe online

Nessun automatismo tra aggravante della minorata difesa e truffa attraverso portali online


Il fenomeno della compravendita online di prodotti ha assunto nel tempo una dimensione sempre più vasta: accanto alla cessione di beni si ha anche quella di servizî, che sempre più frequentemente vengono proposti, ed acquistati, dall’utenza finale tramite la Rete.

Ma oltre alla possibilità di stipulare validi contratti, avvengono anche episodî fraudolenti, sovente verificantesi sulle piattaforme attraverso le quali gli utenti pongono direttamente in vendita proprî beni, chiedendo pagamenti attraverso accrediti diretti (come bonifici o ricariche su carte prepagate) anziché attraverso modalità più sicure (come ad esempio Paypal) cui non segue la consegna del bene ovvero di un bene di qualità macroscopicamente diversa.

In questi casi non si è di fronte ad un semplice inadempimento contrattuale, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione; infatti “in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p.” (Cass. pen. sez. II, n. 41073 del 05.10.2004); elemento caratterizzante la fattispecie d’illecito penale rispetto a quella civilistica è quello soggettivo: “l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria" (Cass. pen. sez. II n. 5801 dell’08.11.2013; per le truffe tramite annuncî sul sito “Ebay” cfr. Cass. pen. sez. II n. 3058 del 29.09.2011 e n. 46849 del 22.10.2014; di recente Cass. pen. sez. II n. 51551 del 04.12.2019: “integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto”).


Ma le compravendite online pongono altresì un’altra tematica “cruciale”: la distanza fisica esistente tra acquirente e venditore rende impossibile o molto difficoltoso per il primo verificare lo stato o addirittura l’effettiva esistenza di quanto sta acquistando.

Ciò lo pone in una posizione di “svantaggio” che lo induce a porre particolare fiducia in quanto rappresentatogli per via telematica dall’altra parte.

Il che vale a configurare, sempre secondo la Suprema Corte, la circostanza aggravante della minorata difesa, richiamata e recepita come abbiamo già visto qui, dal nr. 2-bis dell’art. 640 c.p.

Affermano condivisibilmente gli ermellini (Cass. pen., Sez. II, Sent. 14 ottobre 2020, n. 1085) che “sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti ‘on-line’, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta”.

Più nello specifico, “tale condivisa giurisprudenza identifica le condizioni della minorata difesa nella ‘costante’ distanza tra venditore ed acquirente che gestiscono trattative che si svolgono interamente sulle piattaforme web: tale modalità di contrattazione pone l’acquirente in una situazione di debolezza in quanto è costretto ad affidarsi alle immagini che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò si aggiunge che la trattativa telematica consente di vendere (ed acquistare) sotto falso nome rendendo difficile anche l’identificazione del contraente e difficile il controllo sulla sua affidabilità”.

In sintesi “la compravendita online richiede un particolare affidamento del contraente alla buona fede dell’altro, dato che le trattative si svolgono integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto”: in ciò si sostanzia e concretizza il presupposto di sussistenza della circostanza aggravante della “minorata difesa”.



Tuttavia il nostro ordinamento è costituzionalmente refrattario ad automatismi, che alienano la natura individualizzante che deve avere ogni decisione giudiziaria, richiesta dal principio di uguaglianza (in questo senso, ad es., C. Cost. 234/2015) anche e soprattutto in tema di valutazione della prova. E difatti – ed anche in questo caso, condivisibilmente – la Cassazione ha precisato come l’aggravante in questione possa dirsi integrata solo in caso di trattativa e stipula avvenuti integralmente attraverso la piattaforma telematica, così effettivamente sottraendo al soggetto passivo ogni possibilità di controllo e spingendo al massimo l’affidamento che questi debba serbare nei confronti dell’altro soggetto.

Diverso deve invece ritenersi il caso in cuila trattativa prenda avvio dall’ostensione di un bene su una piattaforma telematica, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici – oggi in gran parte sostituiti dalla messagistica istantanea – ed incontri in presenza”. In questo caso, afferma sempre la sentenza n. 1085/20, l’aggravante non è configurabile, perché “non può dirsi che i contraenti versino in una condizione di particolare vulnerabilità; gli stessi risultano esposti a ordinarie azioni fraudolente, che non risultano agevolate dalla condizione di minorità in cui è posta la vittima di truffe contrattuali che si consumano attraverso trattative svolte interamente ‘a distanza’, su piattaforme web”.

Si tratta di un ragionamento che si pone in linea anche con altra giurisprudenza della Corte, che correttamente affermava di dover “escludere la generalizzazione della ricorrenza dell'aggravante in tutti i casi di truffa online, che finirebbe con l'attribuire carattere "circostanziale" a una delle possibili modalità della condotta di truffa, è sempre a tal fine richiesta la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che, nel singolo caso, la truffa sia realizzata bensì con lo strumento online, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l'autore” (Cass. pen. sez. II, 17.07.2018, n. 40045).


La giurisprudenza di merito del Tribunale di Pescara si spinge persino oltre, rinvenendo una sorta di “accettazione del rischio” da parte dell’acquirente di beni online che – utilizzando tale particolare modalità di contrattazione – sarebbe tenuto ad adottare idonee contromisure quali il pagamento in contrassegno; tale mancanza di cautela costituirebbe, a detta di tale giurisprudenza pescarese, una sorta di bilanciamento del“l'equilibrio contrattuale delle parti” che indurrebbe ad escludere, o comunque a non ritenere automaticamente sussistente l’aggravante de quo in tutti i casi di truffe online.

Possono segnalarsi a tale proposito sentenze che si spingono ad affermare che “non sussiste l'aggravante della minorata difesa nella truffa perpetrata a mezzo internet in considerazione del fatto che la p.o. nella trattativa online, accetta il rischio del mancato contatto diretto con il bene ed i conseguenti rischi connessi” (Trib. Pescara, 22.10.2020, n. 1709), “in quanto l'acquirente, date le modalità, è conscio del rischio dell'operazione non avendo modo di constatare direttamente il bene offerto e pertanto non può sottrarsi alle possibili conseguenze negative” (Trib. Pescara, 19.10.2020, n. 1664); oppure che “la mancata adozione di contromisure, quali il pagamento in contrassegno della merce, per rendere irrilevante la circostanza che il venditore non sia rintracciabile o non abbia mostrato prima la marce, palesa l'equilibrio contrattuale delle parti o, quanto meno, la volontà della vittima di accettare una trattativa in condizioni di parità, situazione che esclude la ricorrenza di una minorata difesa” (Trib. Pescara, 13.10.2020, n. 1132). Nello stesso senso le sentenze del Tribunale di Pescara nn. 34/20, 72/20, 992/20, 1257/20, 9/21, 953/21, 1921/21.


La pronuncia in commento si pone in realtà in linea con la giurisprudenza nomofilattica della Cassazione, e correttamente esclude la sussistenza dell’aggravante della “minorata difesa” nel caso in questione, volta che la trattativa aveva preso avvio su una piattaforma online (curiosamente, le indagini non hanno saputo appurare quale, nonostante un'indicazione in tal senso nell'imputazione!) ma era proseguita attraverso contatti telefonici, seppur senza mai sfociare in incontri in presenza.

Tale aspetto ha portato a ricondurre la piattaforma online a mera occasione di incontro poi telefonico tra le due parti, a partire dal quale si è poi sviluppato l’episodio truffaldino, senza che ciò abbia rivestito quelle caratteristiche di vantaggio ulteriore per il soggetto agente che avrebbero giustificato l’inasprimento del trattamento sanzionatorio.


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MANTOVA

(SEZIONE GIP/GUP)

SENTENZA


SENTENZA N. 435/21

N. 167/19 R.G. N.R.

N. 1381/20 R.G. G.I.P.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 06.12.2021


(rito abbreviato)


Il Giudice, Dr.ssa Beatrice Bergamasco, all'udienza del 30.11.21 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente


SENTENZA


Nei confronti di:

R.O. nato a Torino il 30.05.1979 residente a B*** (BS) via M*** n. 4 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Stefano Paloschi del foro di Brescia sito in Brescia via Solferino n. 55

Difeso di fiducia dall'Avv. Stefano Paloschi del foro di Brescia

- libero, già assente —

Imputato


Del delitto di cui all'art. 640 comma II bis cp in relazione all'art. 61 n. 5 cp perché al fine di trame un profitto mediante artifici e raggiri consistiti nel pubblicare sul sito internet subito.it l'inserzione relativa alla proposta di vendita di un escavatore marca Kubota mod.41X2 anno 2010 di colore rosso con annessa attrezzatura al prezzo di euro 6500,00 induceva in errore M.G. anche quale amministratore della società E.M., con sede in S** G*** M*** S***, circa la serietà della proposta negoziale tanto che quest'ultimo si determinava all'acquisto concordando al telefono le modalità di pagamento e di consegna: modalità di pagamento che sono consistite nell'eseguire bonifico bancario per l'intero. corrispettivo ossia di euro 6500,00 sul conto corrente IBAN IT*** aperto presso l'Istituto di credito Banca *** Castiglione delle Stiviere intestato a R., nonché un versamento di ulteriori 500,00 euro per le spese di spedizione del mezzo, avvenuto con ricarica della carta postapay n. *** sempre riconducibile a R. cosi facendo si procurava un ingiusto profitto pari ad euro 7000,00 con pari danno per M. che malgrado il pagamento non riceveva la consegna del bene.

Con la aggravante di cui all'art. 2 comma 2 per avere profittato di circostanze di luogo e di tempo tali da ostacolare la privata difesa, avendo commesso il fatto attraverso contatti telematici e a distanza che non permettono alla persona offesa di controllare l'identità e la serietà dell'interlocutore/contraente, né l'esistenza del bene offerto.

In Castiglione delle Stiviere luogo di accredito bonifico il 22.2.2018

Atto interruttivo udienza ex art. 408 cpp


Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa Carmela Sabatelli e dell'Avv. Stefano Paloschi del foro di Brescia, difensore di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna ad anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa

DIFENSORE: chiede assoluzione perché il fatto non sussiste ed in subordine esclusa l'aggravante contestata minimo pena, attenuanti generiche e benefici di Legge.


FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti acquisiti al fascicolo del P.M., pienamente utilizzabili alla stregua del rito prescelto, e segnatamente dalla querela proposta in data 24/02/2018 dalla persona offesa M.G., emerge che la persona offesa acquistava in internet un escavatore marca Kubota dell'anno 2010, con annessa attrezzatura, per l'importo di € 6.500, contattando l'inserzionista "Alessandro" al numero 3773712494.

Versato l'importo tramite bonifico bancario in favore di R.O. in data 22/02/2018 su richiesta dell'inserzionista, che lo consigliava di effettuare il versamento quanto prima perché disponeva di un trasportatore che il giorno seguente avrebbe potuto recapitare il bene, egli non riceveva il mezzo acquistato.

Anzi il venditore, la sera stessa del 22 febbraio, lo ricontattava chiedendogli un ulteriore bonifico dell'importo di € 500, prontamente versato dalla p.o., sull'assunto che, altrimenti, il trasportatore non avrebbe effettuato la consegna.

Venivano disposti accertamenti sul conto corrente, che ne attestavano l'effettiva titolarità in capo a R.O..

*

Osserva il giudice che, per quanto emerso, è certa la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Va premesso che integra il reato di truffa il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 10136 del 17/02/2015 Rv. 262801).

Nel caso concreto in esame, sussiste sicuramente il conseguimento dell'ingiusto profitto, consistito nell'appropriazione di una somma pari ad Euro 7.000 complessivi per la vendita di un bene che non veniva mai consegnato; così come sussistono gli artifizi e raggiri consistiti: 1) nell'aver prospettato di essere in possesso dell'escavatore e di volerlo vendere; 2) nell'aver messo l'annuncio sul dominio elencando le caratteristiche dell'oggetto da vendere e la sua disponibilità; 3) nell'averne indicato il prezzo e le modalità di pagamento; 4) nell'aver prospettato falsamente la consegna del mezzo il giorno successivo, così pressando il compratore, indotto al pagamento financo di una ulteriore somma da versare al trasportatore stesso.

Il R. ha, così, ingenerato l'affidamento del compratore circa la serietà dell'operazione.

Tali comportamenti sono risultati idonei a trarre in inganno la persona offesa che ha subito un danno economico pari alla somma versata sul conto corrente intestato all'odierno imputato senza ricevere alcunché e senza vedersi restituita la somma indebitamente percepita dal venditore, non contattabile.

Nessun dubbio può prospettarsi in ordine alla identificazione dell'odierno imputato e alla riconducibilità della condotta allo stesso, atteso che egli ha concorso quantomeno mettendo a disposizione il proprio conto per assicurare il profitto del reato.

E' provato, altresì, il dolo necessario per la configurazione del reato, essendo in re ipsa nella condotta contestata ed emergendo dal fatto che la somma indebitamente percepita non è mai stata restituita.

L'imputato, del resto, rimanendo assente, ha rinunciato a prospettare l'esistenza di eventuali elementi a sé favorevoli, rimasti solo a lui noti.

Non è possibile riconoscere la causa di non punibilità. per speciale tenuità di cui all'art. 131 bis c.p.: R. vanta, invero plurimi precedenti della stessa indole ostativi ai sensi dell'art. 131 bis III comma c.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 53590 del 20/11/2014 Rv. 261869, la quale, seppur in tema di art. 101 c.p. enuncia il principio che "Per "reati della stessa indole" ai sensi dell'art. 101 cod. pen. devono intendersi non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di stupefacenti ed in quello di furto in abitazione, assumendo rilevanza, in entrambi i casi, comportamenti dettati da omologhi motivi di indebito lucro). Il fatto, comunque, non si presenta nemmeno oggettivamente tenue, atteso l'importo lucrato.

Alla luce di tali risultanze probatorie, considerati i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., ritenuto di non poter concedere all'imputato le attenuanti generiche, non essendovi alcun elemento positivo che ne consenta la giustificazione, la pena di giustizia da irrogare alla stessa si reputa essere quella di mesi nove di reclusione ed Euro 450,00 di multa, ridotta per il rito a mesi sei ed € 300.

Va, invero, esclusa l'aggravante contestata, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Difensore nelle proprie conclusioni, a mente del quale "In tema di truffa contrattuale, non sussiste l'aggravante della minorata difesa, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen.,.nell'ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore" (Cass. Pen. Sez. 2 - , Sentenza n. 1085 del 14/10/2020 Rv. 280515 — 01): nel caso concreto, ad un primo approccio via web, sono seguiti contatti telefonici tra le parti.

Discende per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Al beneficio della sospensione condizionale della pena ostano i precedenti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.,

dichiara l'imputato responsabile del reato ascritto e, esclusa l'aggravante contestata, operata la riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Mantova, 30 novembre 2021

Il giudice





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