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  • Avv. Stefano Paloschi

Coltivazione "di gruppo" ed uso personale

Aggiornamento: 25 mar 2021

Non sono punibili “le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore…” anche nel caso di pluralità di soggetti coinvolti nella coltivazione.


Un recente arresto delle Sezioni Unite (SS.UU. n. 12348/20, imp. Caruso, udienza del 19.12.2019, deposito il 16 aprile 2020) risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto nelle sezioni semplici, ha stabilito che “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.


La motivazione di tale recente arresto, muovendo da premesse tecniche, supera un diverso orientamento più restrittivo pervenendo ad un concetto giuridico di coltivazione, diverso da quello naturalistico-agrario (fatto proprio da precedenti pronunce che le recenti Sezioni Unite espressamente superano, Corte cost. n. 360/1995 e SS.UU. n. 28605/2008, imp. Di Salvia), e distinguendo semmai tra coltivazione svolta con modalità professionali da quella svolta con modalità domestiche e finalizzata all’autoconsumo, distinzione precedentemente negata dalla giurisprudenza.


Il cuore della sentenza (p. 19) è l’affermazione del Supremo consesso circa “l'irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale, [che] deve … essere ancorata, non alla sua assimilazione alla detenzione e al regime giuridico di quest'ultima, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante; dandosi, così, un'interpretazione restrittiva della fattispecie penale…”; le coltivazioni domestiche di minime dimensioni sono infatti “intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti” (p. 20).


La conclusione cui giungono le Sezioni Unite si basa, radicalmente, “sull'affermazione della mancanza di tipicità della condotta di coltivazione domestica destinata all'autoconsumo”. Se la prima conseguenza di questa radicalità è l’esclusione dal penalmente rilevante, non meno importante è la seconda conseguenza, e cioè l’esclusione dalla rilevanza amministrativa ex art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, norma che non può trovare applicazione “perché tale disposizione non si riferisce in nessun caso alla coltivazione”.


Ecco dunque in conclusione la graduazione della risposta giudiziaria alla coltivazione di cannabis alla luce della sentenza Caruso:


a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo (per mancanza di tipicità) nonché la coltivazione industriale che non produca sostanza stupefacente (per mancanza di offensività in concreto);

b) la detenzione di sostanza stupefacente ottenuta attraverso una coltivazione domestica è soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 (in quanto detenzione);

c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l'art. 131-bis cod. pen., e l'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.





Vien ora da chiedersi quali siano le caratteristiche che debba avere una “coltivazione di minime dimensioni svolta in forma domestica… destinata in via esclusiva all’uso personale”.

Sono dunque due gli elementi costitutivi che vanno accertati in fatto: le caratteristiche della coltivazione e la destinazione esclusiva all’uso personale.


Le “minime dimensioni svolte in forma domestica” significa, a detta di condivisibile dottrina formatasi in commento alla sentenza Caruso delle Sezioni Unite, che la coltivazione debba essere personale, svolta in luoghi di disponibilità del coltivatore, di dimensioni minime, in via approssimativa e rudimentale e i cui frutti sarebbero funzionali ad un utilizzo meramente personale, con semina e governo della coltivazione manuali, senza la disponibilità di attrezzi, strutture e sostanze da cui desumere un approccio tecnico-agrario, cioè imprenditoriale, alla coltivazione.


La rudimentalità delle tecniche di coltivazione si riferisce non solo dalle modalità, più o meno eterogenee, poste in essere (ad es.: parte invaso, parte in terreno), ma anche dall’assenza di preparazione specifica del terreno, dalla semina con modalità manuali e non meccaniche, dal governo delle piante a livello meramente intuitivo e senza macchine agricole, senza strumenti professionali di misurazione (dell’umidità del terreno, della composizione chimica…) e senza pianificazione di interventi (concimazioni, disinfestazioni…), ed in assenza di locali destinati alla raccolta e conservazione dei prodotti.


Lo “scarso numero di piante” che la sentenza delle Sezioni Unite indica quale indice sintomatico della destinazione ad uso personale evoca subito il problema del numero delle piante stesse.

La casistica del numero di piante considerate dalla giurisprudenza nelle sentenze di questi decenni, nel processo di valutazione della sussistenza del reato, è molto vasta, ma va ricordato che in passato nel caso di contestazione del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, la valutazione del numero di piante era finalizzata all’esistenza di un principio attivo talmente basso da non soddisfare il criterio di offensività richiesto dalla precedente giurisprudenza, un criterio non più valido alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite per il quale il discrimine non è la quantità di principio attivo ma la destinazione ad uso personale (di cui la quantità di principio attivo è solo un indice).

Più interessante e utile ai fini della presente indagine può essere invece l’esame della giurisprudenza in materia di particolare tenuità del fatto applicata alla coltivazione di marijuana; infatti la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente coltivata è stata per la giurisprudenza un elemento decisivo per escludere la punibilità.

La casistica rinvenuta vede ritenere il fatto particolarmente tenue, essendo la sostanza destinata all’uso personale, dalla Suprema Corte per 3, 5, 13 piante e dai giudici di merito per 1 e 9 piante; mentre viene esclusa la particolare tenuità da parte della Cassazione in un caso di rinvenimento di 26 piante.

In conclusione: per quanto possa essere possibile ragionare in analogia fra gli istituti della particolare tenuità e della destinazione ad uso personale, si può ritenere che in materia di coltivazione, un numero di piante che non superi la decina può essere considerato “scarso” anche ai fini della non tipicità della coltivazione secondo i principi della sentenza Caruso.


Relativamente al “quantitativo modestissimo ricavabile”, si è di fronte al dato di più difficile apprezzamento, in quanto nelle piante il quantitativo di sostanza drogante ricavabile è futuro; la coltivazione infatti non è un gesto unico, ma ha un percorso di tempo lungo e soggetto a numerose variabili con caratteristiche differenti caso per caso.

Nell’ultima Relazione annuale al Parlamentosul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia anno 2019 (dati 2018), si stima una percentuale media di purezza del 12% del Delta-THC in media per la marijuana sequestrata in Italia.


Quanto a “la mancanza di ulteriori indici di un loro [delle attività di coltivazione, ndr] inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti”, come per il requisito che la coltivazione sia “destinata in via esclusiva all’uso personale del coltivatore, cruciale appare accertare che il soggetto o i soggetti coltivatori siano assuntori di sostanze del medesimo tipo, come pure accertare (in negativo) l'assenza di ulteriori indici di dedizione allo spaccio: strumenti di confezionamento, di pesatura, di essicazione o conservazione delle sostanze prodotte, quantitativi di denaro non giustificabili.


La pronuncia in commento si segnala per un'ulteriore peculiarità.

Infatti la sentenza delle Sezioni Unite delle Sezioni Unite riguardava infatti una fattispecie monosoggettiva, pur non includendo esplicitamente tra le caratteristiche che in astratto debba avere la coltivazione “domestica” la circostanza che sia posta in essere da un solo soggetto piuttosto che da più persone.

In altri termini il tema affrontato dalla pronuncia del Tribunale di Brescia riguarda la possibile applicazione della categoria dell’uso di gruppo alla coltivazione di gruppo, così come la destinazione a uso personale della detenzione è stata estesa alla coltivazione personale.

Nel 2013 le SS.UU. (Sentenza n. 25401 del 31.01.2013) hanno indicato, opportunamente e con grande precisione, quali sono le condizioni per ritenere sussistente l’uso di gruppo in materia di detenzione di sostanze stupefacenti. Da allora la giurisprudenza si è uniformata ed è costante nel riconoscere la non rilevanza penale dell’uso di gruppo.

Le condizioni individuate sono tre: a) che l'acquirente sia uno degli assuntori; b) che l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) che sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto.

Orbene, sostituendo la parola “coltivazione” alla parola “acquisto” appare logica ed ipotizzabile una “coltivazione di gruppo destinata all’uso personale”.


La sentenza bresciana, con acuta lungimiranza, fa proprie le valutazioni di dottrina formatasi in commento alla SS.UU. Caruso, ritenendo che si sia di fronte ad una “coltivazione di gruppo destinata all’uso personale” quando: a) il coltivatore o i coltivatori siano fra gli assuntori del prodotto finito; b) la coltivazione avvenga da parte di tutti o avvenga da parte di uno o alcuni del gruppo ma sin dall'inizio anche per conto degli altri componenti; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente alle spese occorrenti per la coltivazione.



 

N. 2812/20 R.G. Dib.

N. 2181/2020

N. 11043/20 R.G. N.R.

del 14 novembre 2020


Depositata il 16 dicembre 2020


TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

(artt. 544 e 465 e ss. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Mauro Liberti all'udienza del 14 novembre 2020, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento a margine indicato, nei confronti di


T.G., nato a Brescia il 23.12.1999, residente a E*** (BS) Via S** C******* n. 7, assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. D. Pedrali del foro di Brescia;


M.E., nato a Brescia il 5.01.2000, residente in E*** (BS), Via B***** n. 10, assistito e difeso d'ufficio dagli Avv. Ti L. Caruna e S. Paloschi del foro di Brescia;

PRESENTI — CON OBBLIGHI


M.P., nato a Chiari il 8.122001, residente in E*** (BS), Via ** N******* n. 3, assistito e difeso d'ufficio dagli Avv. Ti L. Caruna e S. Paloschi del foro di Brescia;

PRESENTE — LIBERO


IMPUTATI


B.A. (per il quale si procede separatamente); T.G., M.E. e M.P.:

a) per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 co. 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/90 e fuori dalle ipotesi di cui all'ad. 75 del DPR citato, in concorso tra loro, coltivavano in una radura posta nel bosco alle falde della collina di Via Albano Z***, nove (9) piante di cannabis indica, dell'altezza tra 1,20 a 2,10 mt, cinque messe a coltura in vaso e quattro a dimora nel terreno, di cui alla tabella ll dell'ad. 14 del D.P.R. n. 309/90

In E*** il 14.09.2020


B.A. (per il quale si procede separatamente)

b) omissis


c) M.E.

per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'ad. 17 del D.P.R. 309/90 e fuori dalle ipotesi di cui all'ad. 75 del DPR citato, illecitamente deteneva per la vendita grammi 3,9 di sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui alla tabella ll dell'ad. 14 del D.P.R. n. 309/90, contenuta in una busta di plastica trasparente e occultata nel marsupio che il medesimo portava addosso

In E*** il 14.09.2020


d)T.G.

per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'ad. 17 del D.P.R. 309/90 e fuori dalle ipotesi di cui all'ad. 75 del DPR citato, illecitamente deteneva per la vendita due pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui alla tabella ll dell'ad. 14 del D.P.R. n. 309/90, rispettivamente del peso di grammi 0,9 e grammi 3,7, avvolti in cellophane trasparente e occultati sotto il cuscino del divano della propria abitazione.

In E*** il 14.09.2020

Conclusioni


Il Pubblico Ministero: per gli imputati T.G. e M.E. chiede emettersi sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con l'aumento per la continuazione fra i reati.

Per l'imputato M.P. chiede emettersi sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 ed euro 1.334,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.


Avv. To Pedrali per T.G.: chiede l'assoluzione con la formula ritenuta di giustizia.

Avv. To Paloschi per gli imputati M.P. e M.E.: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste in relazione al capo A), chiede l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in relazione al capo C) In subordine, chiede assoluzione ai sensi dell'art. 131bis c.p. per particolare tenuità del fatto.


Svolgimento del processo


A seguito di arresto nella flagranza del reato in epigrafe descritto, B.A. (per il quale si procede separatamente); T.G., M.E. e M.P. sono stati tratti all'udienza del 15 settembre 2020 dinanzi al Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, per la convalida della misura precautelare e la celebrazione del giudizio direttissimo.

Convalidato l'arresto e applicata misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti degli imputati - ad esclusione del solo Mi. - il procedimento è stato rinviato in considerazione della richiesta di concessione del termine a difesa da parte degli imputati, con i rispettivi difensori.

All'udienza del 17 ottobre 2010, presenti i prevenuti, è stato disposto un rinvio in via preliminare stante l'assenza delle analisi sulla sostanza stupefacente in sequestro.

All'odierna udienza, in via preliminare veniva disposto lo stralcio della posizione dell'imputato B.A., il quale, unitamente al proprio difensore, ha richiesto procedersi accedendo all'istituto della messa alla prova, con il parere favorevole del PM.

Quindi, previa ammissione del rito abbreviato nei confronti degli imputati T.G., M.E. e M.P., subordinata all’acquisizione della documentazione depositata in udienza dal difensore di questi ultimi, con il consenso del PM, tutti gli imputati rendevano dichiarazioni spontanee.

Le parti hanno dunque concordato l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti delle indagini preliminari contenuti ne! fascicolo del P.M. e, segnatamente, della c.n.r. della Stazione dei Carabinieri di E*** e degli allegati verbali di perquisizione e contestuale sequestro, di arresto, di constatazione di reperto e verifica "narcotest", nonché delle analisi sulla sostanza stupefacente medio tempore pervenute da L.A.S.S. del Comando Provinciale di Brescia.

E' stata disposta, quindi, la discussione orale; al termine, sulle conclusioni formulate dal P.M. e dalla difesa, sopra trascritte, è stata pronunciata la sentenza di cui al dispositivo, del quale è stata data pubblica lettura.


Motivi della decisione


Le risultanze acquisite nel contraddittorio dibattimentale non consentono di ritenere provata la penale responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 oggetto di contestazione.

Va in primo luogo osservato che la presente decisione si fonda sugli elementi di prova evincibili dal verbale di arresto, di perquisizione domiciliare e personale e contestuale sequestro, acquisiti sull'accordo delle parti e, previa ammissione del rito abbreviato, dall'ulteriore documentazione depositata dal difensore degli imputati Mi. e M..

Dal verbale di arresto e dagli atti allegati (v. verbale di perquisizione personale e domiciliare e contestuale sequestro; verbale di constatazione di reperto e verifica "narcotest" sulla sostanza sequestrata) è emerso che, il 14 settembre 2020, operanti di P.G. in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di E***, a seguito di informative confidenziali, avevano sottoposto a controllo una radura boschiva situata in zona collinare in Via Albano Zanella, all'interno del Comune di E***. Ivi, avevano rinvenuto una rudimentale piantagione composta da n. 9 piante di cannabis indica, dell'altezza tra 1.20 e 2,10 mt, delle quali cinque messe a coltura in vaso e quattro a dimora nel terreno. In considerazione di quanto rinvenuto, le forze dell'ordine avevano deciso di appostarsi al fine di attendere il verosimile ritorno dei soggetti che avevano posto in essere la suddetta coltivazione, che in effetti successivamente sopraggiungevano e venivano quindi identificati nelle persone degli odierni imputati.

Gli operanti avevano effettuato, nell'immediatezza, una perquisizione personale all'esito della quale avevano rinvenuto una busta di plastica trasparente contenente 3,9 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata nel marsupio del M..

In seguito procedevano ad ulteriore perquisizione presso l'abitazione del T., rinvenendo, occultati sotto il cuscino del divano, due pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, avvolti in cellophane trasparente, rispettivamente del peso di grammi 0,9 e 3,7.

Dal verbale di verifica attraverso il narcotest risulta che le piante presentavano delle infiorescenze che, trattate con apposito reagente, erano risultate essere di "marijuana".

Deve essere evidenziato che tanto l'hashish, quanto le piantine di marijuana sono state sottoposte ad un accertamento chimico-tossicologico. Le analisi svolte hanno restituito i seguenti valori: per quanto concerne le 9 piante di canapa, dal peso lordo in origine di grammi 919,30, si ricava una percentuale di principio attivo del 3,5% con grammi di principio attivo pari a 32,232; per quanto concerne il frammento di sostanza resinosa di colore verde-marrone sequestrato a M., dal peso lordo in origine di grammi 3,4696, si ricava una percentuale di principio attivo del 28,8% con grammi di principio attivo pari a 0,9997; quanto al frammento di sostanza resinosa di colore verde-marrone sequestrato a T., dal peso lordo in origine di grammi 4,1578, si ricava una percentuale di principio attivo del 28,9% con grammi di principio attivo pari a 1,2010.

Ciò premesso, non è posto in dubbio che T.G., M.E. (in concorso con B.A. per cui, come detto, si procede separatamente) abbiano posto in essere la condotta di coltivazione, in una radura posta nel bosco alle false di una collina in E***, di n. 9 piante di cannabis indica, dell'altezza tra 1.20 e 2,10 mt, delle quali cinque messe a coltura in vaso e quattro a dimora nel terreno (Capo A).

E' altresì indubbio che gli odierni imputati siano stati trovati in possesso, ciascuno in misura variabile, di un modesto quantitativo di hashish — sulla propria persona (come nel caso del M. — Capo C) o presso la propria abitazione (nel caso del T.- Capo D).

Occorre dunque soffermarsi sulla natura giuridica della fattispecie penale oggetto di contestazione, al fine di verificarne la offensività in concreto, evidenziando sinteticamente l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che ha sviscerato la questione.

Come noto, la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti può considerarsi come pericolosa — e dunque idonea ad attentare al bene della salute — per il solo fatto di incrementare la provvista della sostanza e, quindi, di creare potenzialmente più occasioni di spaccio. Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 360 del 1995, con la quale è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità sollevata riguardo all'art. 73 d.P.R. 309/90, relativamente alla condotta di coltivazione, è devoluto al giudice ordinario il giudizio circa l'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata: "l'indispensabile connotazione di offensività in generale — della fattispecie astratta — implica di riflesso la necessità che anche in concreto l'offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente"; quando, al contrario, la condotta sia "assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato", la fattispecie concreta non è riconducibile alla fattispecie astratta.

Seguendo tali argomentazioni, la Corte di Cassazione, ha successivamente affermato che "la mera aderenza del fatto alla norma di per sé non integra il reato, essendo necessario che anche la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma", traendo la conclusione che la coltivazione di urla pianta_ di canapa indiana, posta in un vaso sul terrazzo di casa, contenente un principio attivo di circa 16 mg, costituisce una condotta "del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice".

Tale principio generale, evidenziato anche dalla importante decisione delle Sezioni Unite n. 28605/2008, viene ora attualizzato in termini del tutto innovativi dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 12348/20 depositata in data 16.04.202 - imputato Caruso).

La Suprema Corte, in tale arresto, ha stabilito che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore".

Sono dunque due gli elementi costitutivi che vanno accertati di fatto: le caratteristiche della coltivazione e la destinazione esclusiva all'uso personale. Quanto al primo elemento, ossia le "minime dimensioni svolte in forma domestica" , significa, a detta di condivisibile dottrina formatasi in commento alla sentenza Caruso delle Sezioni Unite, che la coltivazione debba essere personale, svolta in luoghi di disponibilità del coltivatore, di dimensioni minime, in via approssimativa e rudimentale e i cui frutti sarebbero funzionali ad un utilizzo meramente personale, con semina e governo della coltivazione di carattere prevalentemente manuale e non automatizzato, senza la disponibilità di attrezzi, strutture e sostanze da cui desumere un approccio tecnico-agrario, cioè imprenditoriale, alla coltivazione.

Calando questi principi al caso concreto, occorre rilevare come l'attività di coltivazione sia avvenuta personalmente da parte degli imputati, su un terreno nella disponibilità personale di uno di loro, con tecniche approssimative (basti pensare che una parte delle sementi è stata piantata nel terreno ed una parte in una cisterna di plastica), con governo manuale e "rudimentale" eseguito tramite attrezzi certamente non "imprenditoriali" (due taniche d'acqua, una vanga ed un tridente di piccole dimensioni). La rudimentalità delle tecniche di coltivazione si evince non solo dalle modalità eterogenee (parte in vaso, parte nel terreno), ma anche dall'assenza di prova di preparazione specifica del terreno, dalla semina con modalità manuali e non meccaniche, dal governo delle piante a livello meramente intuitivo e senza macchina agricole, senza strumenti professionali di misurazione (dell'umidità del terreno, della composizione chimica...) e senza pianificazione di interventi (concimazioni, disinfestazioni...), ed in assenza di locali destinati alla raccolta e conservazione dei prodotti.

Lo scarso numero di piante, che la sentenza delle Sezioni Unite indica quale indice sintomatico della destinazione ad uso personale evoca subito il problema del numero delle piante stesse. La casistica sul numero delle piante considerate dalla giurisprudenza è assai vasta e variabile; tuttavia si può ragionevolmente concludere che, in materia di coltivazione, un numero di piante non superiore a dieci può essere considerato minimo, o scarso, per cui nel caso che qui occupa anche rapportato al numero pro capite esso si attesta a tre piante per imputato. Passando ora all'esame dell'ulteriore requisito, ossia la destinazione esclusiva all'uso personale, occorre soffermarsi sulle condizioni personali dei singoli imputati.

Sul punto, può affermarsi che le dichiarazioni rilasciate dagli imputati, che evidenziano una pregressa assunzione di marijuana; le condizioni sociali e famigliari degli stessi (trattasi di soggetti molto giovani, tutti incensurati, ben inseriti dal punto di vista sociale con impieghi lavorativi ovvero titolari di diplomi di studi superiori ed in taluni casi con studi universitari in corso); il possesso di un modestissimo quantitativo di hashish; l'assenza di ulteriori elementi, quali la disponibilità di strumenti per la preparazione ed il confezionamento di dosi da cedere a terzi, o di qualsivoglia circostanza da cui poter desumere un'attività di spaccio, il mancato rinvenimento di alcuna quantità sospetta o ingiustificata di denaro: ebbene, si tratta di elementi che complessivamente considerati costituiscono indici di una detenzione per un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente rinvenuta.

Peraltro, con specifico riferimento agli imputati, può anche parlarsi di “coltivazione di gruppo destinata all'uso personale”, ricorrendo nel caso concreto gli indici richiesti dalla giurisprudenza e dalla dottrina formatasi a seguito delle più volte citate SS.UU. Caruso, ossia che i coltivatori o una parte di essi siano fra gli assuntori del prodotto finito, con la volontà manifestata fin dall'inizio da parte degli stessi di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente alle spese occorrenti per la coltivazione.

In definitiva, ed in adesione ai principi da ultimo affermati dal recente arresto n. 12348/20 della Corte di Cassazione (imp. Caruso), può concludersi che la coltivazione posta in essere dagli imputati debba considerarsi svolta in forma domestica o rudimentale, con uno scarso numero di piante dal modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, destinato poi al consumo personale ed esclusivo degli stessi, in assenza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti.

Infine, una specifica considerazione merita la posizione di M.P..

In sede di udienza di convalida d'arresto, tutti gli imputati hanno reso spontanee dichiarazioni dal contenuto liberatorio nei confronti del predetto, ritenendolo del tutto estraneo ai fatti, pur essendo egli presente insieme ad essi presso il luogo ove è avvenuto l'arresto. Pertanto, anche in questa sede si ritiene di dover ribadire quanto già evidenziato nell'ordinanza di convalida dell'arresto dove si è argomentato che "la sola circostanza che M.P. fosse presente sul luogo dove è stata rinvenuta la rudimentale piantagione non è sufficiente ad affermare che lo stesso vi abbia materialmente contribuito, in assenza di ulteriori riscontri e tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dagli altri imputati che hanno affermato la totale estraneità di quest'ultimo ai fatti."

La circostanza per cui il Mi., nella sua qualità di perito agrario, abbia messo verosimilmente a disposizione dei coimputati le proprie specifiche competenze per la realizzazione della rudimentale piantagione, così concorrendo con essi nel reato, come adombrato dal PM in sede di discussione, non appare di per sé argomento ragionevolmente idoneo a poter fondare la penale responsabilità del medesimo.

Tale conclusione si basa, come detto, sia sulle dichiarazioni dal contenuto liberatorio nei confronti del predetto rilasciate dagli altri imputai sia dall'assenza di ulteriori significativi riscontri a suffragio della tesi accusatoria, essendo peraltro, unico tra gli imputati, a non essere stato trovato in possesso di alcun quantitativo di sostanza stupefacente.

Ebbene, le emergenze istruttorie sopra illustrate non consentono di ritenere provata la penale responsabilità degli imputati. Ciò premesso, gli elementi di prova acquisiti non appaiono idonei a dimostrare, con ragionevole certezza, che la sostanza detenuta fosse destinata ad un uso non esclusivamente personale. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni che precedono, tutti gli imputati devono essere assolti dal reato loro ascritto sub capo A) perché il fatto non sussiste.

Quanto alle ulteriori contestazioni sub capi C) e D) — rispettivamente addebitate a M.E. e T.G. — la detenzione del modesto quantitativo deve ritenersi compatibile con un uso personale nei termini sopra evidenziati e pertanto la stessa integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. 309/90, con la conseguenza che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ne consegue che deve essere disposta trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa per le determinazioni di competenza.

Va ordinata, infine, la confisca e la distruzione dì quanto in sequestro.

La natura delle questioni trattate ed i concorrenti impegni professionali hanno suggerito di riservare il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.


P.Q.M.


Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.,


ASSOLVE


M.E. dal reato ascrittogli sub capo A) perché il fatto non sussiste e dal reato ascrittogli sub capo C) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa per le determinazioni di competenza.


ASSOLVE


M.P. dal reato ascrittogli sub capo A) perché il fatto non sussiste


ASSOLVE


T.G. dal reato ascrittogli sub capo A) perché il fatto non sussiste e dal reato sub capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa per le determinazioni di competenza.

Ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Visto l'art. 300 c.p.p. dichiara cessazione e revoca della misura applicata agli imputati T.G. e M.E..

Visto l'art. 544 c.p.. indica il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.

Brescia, 14 novembre 2020


IL GIUDICE

dott. Mauro Liberti


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