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  • Avv. Stefano Paloschi

Quantitativo di stupefacente inidoneo a modificare l’assetto neuropsichico? Non è spaccio

È ragionevole il dubbio che la cessione di una quantità di marijuana pari a 0,65 D.M.S. ponga in essere una condotta idonea a modificare l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore


Assai ampia è la formulazione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, ove molteplici sono le condotte enumerate costituenti reato.

Tali condotte non sfuggono al controllo del principio di parte generale della offensività, baluardo posto a discernimento delle condotte che rilevano ai fini della penale responsabilità, dalle altre per le quali la punibilità resta esclusa.

Tale principio, corollario del principio di legalità ricavabile dall’art. 25 Cost., opera su due piani: uno astratto, rivolto al legislatore affinché formuli norme incriminatrici che puniscano condotte che in astratto possano ledere beni giuridici meritevoli di particolare tutela, ed uno concreto, quale canone valutativo per il giudice di merito affinché accerti che la condotta concreta offenda il bene giuridico tutelato dalla norma richiamando gli elementi di fatto.

In merito al piano concreto di operatività del principio di offensività, esso trova quale riferimento normativo, oltre al succitato art. 25 Cost., l’art. 49 cpv. c.p., relativo al reato impossibile per inidoneità dell’azione a procurare l’evento dannoso o pericoloso.

Nel caso in esame, l’imputato, pluripregiudicato, veniva tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e cessione di stupefacente di tipo marijuana per essere stato fermato con indosso circa 3 grammi di marijuana e l’aver ceduto circa 0,30 grammi di tale sostanza ad un terzo.

Emergeva poi che la cessione era stata effettuata a titolo gratuito, al fine di “assaggio”, con possibilità di futuri contatti, e che la perquisizione domiciliare aveva avuto esito negativo.





Quanto alla imputazione relativa alla detenzione, il giudice rilevava il difetto degli indici rivelatori della finalità di spaccio, stante il modesto quantitativo di stupefacente rinvenuto (0,29 S.M.G.), la infima purezza dello stesso (4.9 %) nonché il mancato collegamento tra la manifestazione di intenti (assaggio per futuro acquisto) e la modesta quantità rinvenuta, concludendo imputando la marijuana rinvenuta all’uso personale del prevenuto.

In relazione alla cessione a titolo gratuito, da un lato il giudice rilevava come pacificamente tale condotta fosse riconducibile in astratto al reato ascritto; dall’altro riteneva allinearsi alla più recente giurisprudenza di legittimità, relativamente ai casi in cui il quantitativo ceduto sia inferiore alla dose media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006.

La Corte di Cassazione, infatti, più volte si è espressa precisando come non sia sufficiente il rimando alla tipologia di stupefacente ed al dato ponderale lordo a fondare la responsabilità penale del cedente o del detentore (v. ex multis Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 4324 del 27/10/2015) e, con specifico riguardo a casi analoghi a quello in esame, ha chiarito che “il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 209, è configurabile anche in relazione alla cessione di dosi inferiori a quella media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore” (v. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 51600 del 11/12/2019).

Nel caso di specie, stante un quantitativo netto pari a 0,65 dosi medie singole, il giudicante era portato ragionevolmente a dubitare che, attraverso la cessione in oggetto, il prevenuto abbia potuto concretamente porre in essere una condotta idonea a modificare l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore.

Per tale ragione il giudice riteneva di assolvere altresì l’imputato dalla accusa di cessione di stupefacenti perché il fatto non sussiste.



 

n. 2841/2020 R.G. Trib. n. 11514/2020 R.G.N.R.


Sentenza n. 2004

del 28/10/2020

depositata il 3.11.2020


REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione II Penale


In composizione Monocratica:

dott. Marco Vommaro

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Ex artt. 438 e ss. c.p.p.

nella causa penale a carico di:

L.F.C., n. a XXXXX il 00.00.0000, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore fiduciario.

LIBERO — PRESENTE

Difeso di fiducia dall’avv. Stefano Paloschi del foro di Brescia.


IMPUTATO


in ordine al seguente reato:


del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv cp. e 73 commi 1, 4 e 5 D.P.R. 309/1990 perché, mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 del predetto decreto:

- cedeva a D.C.T.C. una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di 0,32 grammi netti e dietro il corrispettivo di euro 20;

- deteneva, occultandola nella tasca destra dei pantaloni indossati, sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso di 3,13 grammi netti.

Con recidiva reiterata e specifica.

Fatti commessi in Brescia il 22 settembre 2020.


CONCLUSIONI


Il Pubblico Ministero: dichiarazione della penale responsabilità dell'imputato e, considerata la recidiva e la riduzione per il rito, condanna dello stesso alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed € 1.700,00 di multa.

La difesa: assoluzione da entrambi gli addebiti perché il fatto non sussiste; minimo pena, attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


In data 23.09.2020, il P.M. sede conduceva L.F.C., tratto in arresto il giorno prima in flagranza dei reati di cui all'imputazione in epigrafe riportata, dinanzi a questo giudice per la convalida dell'arresto ed il susseguente rito direttissimo.

In quella sede il giudice convalidava l'arresto senza emettere alcuna misura cautelare, dopodiché il difensore, ricevuta procura speciale a verbale, chiedeva termine a difesa, nell'attesa altresì delle analisi sullo stupefacente sequestrato.

All'udienza del 28.10.2020, pervenute le analisi tossicologiche, l'imputato presente, assistito dal suo difensore, chiedeva definirsi il procedimento nelle forme del rito abbreviato; il giudice ammetteva il rito ed il P.M. dichiarava la coincidenza dei propri atti con quelli già allegati al fascicolo dibattimentale, trattandosi di giudizio conseguente a rito direttissimo; pertanto il giudice invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni, da queste espresse nei termini riportati nel verbale; dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice si pronunciava dando lettura in udienza del dispositivo della deliberazione adottata, con riserva dei motivi.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Dalla lettura degli atti acquisiti al compendio decisionale emerge la doverosità di pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti di L.F.C., in relazione ad entrambi i fatti a lui ascritti nell'unico capo d'imputazione, perché il fatto non sussiste, dal momento che non risulta provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'ipotizzata responsabilità penale dell'imputato.

Il compendio probatorio posto alla base di questo giudizio liberatorio si compone di tutti gli atti originariamente acclusi al fascicolo d'accusa, transitati al vaglio giudiziale in virtù della scelta del rito abbreviato ritualmente effettuata dall'imputato; in base a tali fonti probatorie, il fatto di causa può essere sintetizzato nei termini che seguono.

Come si evince dal verbale d'arresto redatto dagli agenti della Squadra Mobile di Brescia, durante un servizio di o.c.p. nel quartiere San Polino in Brescia, gli operanti notavano due persone, successivamente identificate in D.C.T.C. e nell'odierno imputato, conversare tra loro; osservavano, in specie, il secondo consegnare al primo un involucro di carta, pertanto intervenivano ed il D. spontaneamente consegnava loro l'involucro in questione, sicché appuravano che esso conteneva sostanza stupefacente di tipo marijuana (come verificato con narcotest) dal peso netto di 0,32 grammi; di conseguenza, gli operanti sottoponevano a perquisizione personale l’imputato e rinvenivano nella tasca anteriore dei pantaloni un altro involucro di cellophane contenente 3,13 grammi di analogo stupefacente (anche qui con verifica narcotest), nonché due banconote da euro 10.

Estendevano la perquisizione all’appartamento in uso a quest’ultimo, ma l’accertamento aveva esito negativo, contestualmente raccoglievano le sommarie informazioni del D., il quale dichiarava di aver incontrato il L.F. all’esterno del negozio “Alfa” di Brescia e questi gli aveva consegnato un involucro di carta contenente marijuana e il suo numero di cellulare, dicendogli che, se gli fosse piaciuta, avrebbe potuto contattarla; inoltre, precisava di non avergli corrisposto denaro perché l’involucro gli era stato dato al solo dine di provare la marijuana e di averla consegnata subito agli operanti (cfr. verbale di s.i.t. in atti).

In sede di interrogatorio di convalida il L.F. confermava il fatto della cessione a titolo gratuito (“ho regalato la canna a lui”) ma al contempo attribuiva l’altro stupefacente detenuto ad uso esclusivamente personale.

Su tutto lo stupefacente sottoposto a sequestro, di tipo marijuana, sono state eseguite le analisi quali-quantitative (cfr. indagine tecnica 11. 181/0617—1/2020) dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti della Legioni Carabinieri “Lombardia” — Comando Provinciale di Brescia.

Nello specifico, il primo reperto corrisponde all’involucro in polietilene trovato nelle tasche del L.F.; esso, avente contenuto del peso lordo di 2,74 grammi, risulta contenere principio attivo Delta/9—Tetraidrocannabinolo proprio della Cannabis pari a1 4,9% circa dell’intero reperto, cioè 0,1468 grammi su 2,74 netti, dal quale sono ricavabili 5,87 dosi medie singole, senza superamento della soglia massima detenibile per legge (valore 0,29); il secondo reperto, corrispondente all’involucro di polietilene regalato dall’imputato al D., avente contenuto del peso lordo di 0,1018 grammi, risulta contenere analogo principio attivo pari al 5,6% dell’intero reperto, cioè 0,0163 grammi su 0,1018 netti, dal quale non si ricava neppure una dose media singola (0,65), senza superamento della soglia massima detenibile per legge (valore 0,03).

Così ricostruito l’accaduto del 22/09/2020 e sintetizzate le risultanze documentali, è pacificamente confermata la detenzione dello stupefacente da parte dell’imputato, ma non è provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che detta detenzione fosse finalizzata a cessione ad altri e non ad un uso esclusivamente personale, emergendo in tal senso soltanto dati indiziari, tuttavia non confortati dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza ex art. 192, co. 2, c.p.p.

Come detto, risulta non controversa la detenzione della droga da parte del L.F.; a tale conclusione induce la acclarata circostanza del rinvenimento dello stupefacente nella tasca anteriore dei pantaloni, oltre alle dichiarazioni confitenti sul punto rese dallo stesso imputato nel corso del suo esame.

Non vi è, invece, alcuna prova che la stessa fosse detenuta con finalità di cessione.

Per vero, difettano quegli elementi che, secondo il comune insegnamento giurisprudenziale, possono essere considerati indizi confermativi della detenzione con finalità di spaccio; le analisi tossicologiche, infatti, restituiscono un valore quali—quantitativo dello stupefacente davvero irrisorio, di gran lunga inferiore al massimo detenibile per legge e di purezza infima (4,9%); l’unico indizio si rinviene nel fatto che, secondo il D., il L.F. gli aveva preannunciato — nel regalargli la “canna”, di cui si dirà a breve — che avrebbe potuto in futuro contattarlo per altro stupefacente, dandogli il suo numero di cellulare.

Epperò, a ben guardare, trattasi di una manifestazione di intenti volta ad un eventuale futuro accordo per la cessione di stupefacente, non ricollegabile pacificamente a quel limitato quantitativo in quel momento presente nelle sue tasche, assolutamente compatibile con una altrettanto credibile ipotesi, ossia la detenzione ai fini di uso personale.

Pertanto, L.F.C. va assolto dalla contestata condotta di detenzione ai fini di spaccio, difettando la prova della destinazione ad uso non esclusivamente personale.

Quanto alla cessione a titolo gratuito operata nei confronti del D., tradottasi in imputazione dell’addebito di cessione di stupefacenti, in linea con la giurisprudenza di legittimità ormai pacifica quanto alla configurabilità astratta del reato; tuttavia, ritiene lo scrivente necessario allinearsi ai più recenti approdi dei giudici della nomofilachia relativamente ai casi - come quello che qui occupa - in cui il quantitativo ceduto sia inferiore alla dose media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006.

In particolare, più volte la Corte di Cassazione ha precisato come non basti a fondare la responsabilità penale del cedente o del detentore il rimando alla tipologia di stupefacente ed al dato ponderale lordo (v. ex multis Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 4324 del 27/10/2015) e, con specifico riguardo a casi analoghi a quello ivi in giudizio, ha chiarito che “il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 209, è configurabile anche in relazione alla cessione di dosi inferiori a quella media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore” (v. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 51600 del 11/12/2019).

Di conseguenza, il delitto in parola è astrattamente configurabile, a meno che la condotta non abbia ad oggetto un quantitativo di droga talmente basso da far dubitare della sua efficacia drogante; nel caso di specie, si tratta di un quantitativo netto inferiore al grammo (5,6% — 0,0163), pari a poco più della metà di una dose media singola (0,65), di talché è ragionevole il dubbio che, attraverso la cessione (peraltro gratuita) della canna, il L.F. abbia posto in essere una condotta inidonea a modificare l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore.

Ciò impone, a norma dell’art. 530 cpp, pronuncia liberatoria nei confronti dell’imputato anche in merito alla contestata condotta di cessione della “canna”, perché il fatto non sussiste.

Essendosi già provveduto separatamente a restituire all’imputato il denaro sequestrato, a norma degli artt. 240 c.p. e 87 T.U. Stup. che rispettivamente impongono la confisca delle cose la cui detenzione costituisce reato e in specie di ogni sostanza stupefacente, si dispone la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.


P.Q.M.


Letti gli artt. 438 e ss., 530, co. 2, c.p.p.,

assolve L.F.C. dai reati a lui ascritti in imputazione perché il fatto non sussiste.

Letti gli artt. 240 c.p. e 87 T.U. Stup.,

dispone la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.

Così deciso in Brescia, all’udienza del 28.10.2020.


Il Giudice

Dott. Marco Vommaro


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