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Continuazione possibile anche tra delitti e contravvenzioni purché commesse con dolo

La natura eterogenea delle fattispecie (delitti e contravvenzioni) non esclude la possibilità di riconoscere la continuazione tra le stesse, purché vi sia dolo


In diritto penale si parla di “reato continuato” (o di “continuazione tra reati”) quando un soggetto “con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”. (art. 81, co. 2 c.p.).

Il legislatore, muovendo dal presupposto che chi commette più reati con uno scopo unico dimostri minore inclinazione criminale di colui che realizza più reati con più scopi diversi (Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, Diritto penale. Parte Generale, settima edizione, Bologna, Zanichelli, 2014) ha ritenuto di applicare un particolare regime sanzionatorio al reato continuato: non già il cumulo materiale delle pene che dovrebbero infliggersi per ciascuna delle violazioni di legge, bensì un “cumulo giuridico”, ovvero della pena determinata ai sensi dell'art. 81 co. 1 c.p., secondo il quale "è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo".

In ogni caso, la pena “non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti”, ossia gli articoli 78 e 79 c.p., che delimitano i limiti massimi di aumento delle pene principali ed accessorie.





Le azioni o omissioni diverse possono essere compiute anche in tempi diversi; le violazioni di legge possono riguardare la stessa norma o più norme diverse; l'espressione medesimo disegno criminoso identifica l'ipotesi in cui il soggetto abbia, prima dell'inizio dell'esecuzione del primo reato, programmato con sufficiente precisione i tipi di reati che è intenzionato a commettere: maggiore è lo iato temporale tra le varie azioni od omissioni, più difficoltoso sarà l’onere probatorio della sussistenza di unicità di disegno criminoso.

L’istituto della continuazione può trovare applicazione, oltre che nella fase di merito (ossia quando il giudice debba giudicare una persona accusata della commissione di più azioni od omissioni e ritenga che l’imputato, oltre che penalmente responsabile, le abbia poste in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso), anche in quella esecutiva.

In questo caso la parte che ritenga che più fatti, giudicati con sentenze ormai divenute definitive, siano avvinti dal vincolo della continuazione, può proporre incidente d’esecuzione ai sensi dell’art. 671 c.p.p., chiedendo al giudice dell’esecuzione l’applicazione dell’istituto con l’onere di indicare le sentenze oggetto di valutazione e sempre che la sussistenza di un unico disegno criminoso non sia già stata esclusa nella fase di merito.

È interessante notare come il “cumulo giuridico”, in questo caso, non sia soggetto al limite massimo indicato dal comma 1 dell’art. 81 c.p. (ossia sino al triplo del reato più grave), bensì al generico e più sfavorevole limite dell’art. 78 c.p., ossia non possa superare “il quintuplo della più grave fra le pene concorrenti”.

La natura stessa di “disegno criminoso” richiama giocoforza la presenza dell’elemento soggettivo dell’intenzionalità, e quindi del dolo (“o secondo l’intenzione, quando l'eventodannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione), con esclusione della colpa (“o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”).

Dalla piana lettura dell’art. 42 c.p., si evince come l’elemento soggettivo proprio dei delitti sia il “dolo”, salvi i casi espressi in cui il legislatore ritenga sufficiente la colpa per la consumazione, ovvero la preterintenzione; al contempo, l’elemento soggettivo sufficiente per la consumazione delle contravvenzioni è la colpa.

Tuttavia, appare pacifico che l’istituto della continuazione possa trovare applicazione anche nel caso di più fatti puniti gli uni a titolo di delitto e gli altri a titolo di contravvenzione, ovvero tra fattispecie contravvenzionali tra di loro, sempreché l’elemento soggettivo di questi ultimi reati sia il dolo e non la colpa (Cassazione penale, sez. III, 01/10/2019, n. 45941; Cassazione penale, sez. III, 11/09/2019, n. 49026; Cassazione penale, sez. III, 22/01/2014, n. 8688).

Del resto, la stessa lettera dell’art. 81 c.p. ammette la possibilità di ravvisare la continuazione tra contravvenzioni e delitti, riferendosi genericamente a "reato" continuato e non solo a “delitto”.

Tal principio – che pare essere consolidato nella giurisprudenza di legittimità, anche se non ricchissima sul punto – è riportato e richiamato nella massima oggetto del presente commento, sia pure a livello di obiter dictum.

È interessante altresì notare come alcune sentenze della Suprema Corte si siano spinte e ritenere astrattamente ammissibile la continuazione anche tra fatti dolosi e fatti colposi: pur precisando che “l'unicità del disegno criminoso tipica del reato continuato mal si concilia con i reati colposi, nei quali l'evento non è voluto dall'agente”, la Cassazione ammette che “l'unica eccezione si verifica allorquando l'agente abbia posto in essere il reato colposo agendo nonostante la previsione dell'evento: ipotesi nella quale, quindi, è contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 3, c.p. (cosiddetta colpa con previsione)” (Cassazione penale sez. IV, 29/11/2006, n. 626; Cassazione penale sez. IV, 02/02/2005, n. 16693).


 

N. SIGE 2020/160


TRIBUNALE DI PAVIA

in composizione monocratica


Con istanza trasmessa il 24 agosto 2020 L.M., detenuto in espiazione pena definitiva, ha chiesto applicarsi la continuazione tra:

-1) la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 13 marzo 2015, irrevocabile l'8 aprile 2015

2) la sentenza emessa dai Tribunale di Bergamo il 9 ottobre 2015, irrevocabile il 27 novembre 2015.


All'udienza del 12 novembre 2020, dato atto della necessità dell'acquisizione di tali sentenze, il procedimento è stato trattenuto in riserva in attesa deposito all'esito dell'acquisizione delle predette sentenze.


Udite , pertanto, le parti nella camera di consiglio del 12 NOVEMBRE 2020 ( in collegamento Teams IL Difensore ) e sciogliendo la riserva quivi assunta;


OSSERVA


Deve osservarsi che nella predetta istanza il signor M. rappresentava, inoltre, di aver eletto domicilio presso lo studio del Difensore nei predetti processi, ma di non aver rinunciato a comparire, pur tuttavia, deve osservarsi che, tale punto è già stato oggetto di esame in un pregresso procedimento Sige 83/2020, definito con ordinanza del Tribunale di Pavia depositata il 31 luglio 2020


Ebbene, quanto, invece alla richiesta di applicazione della continuazione, sono state acquisite in copia le predette sentenze e deve osservarsi che:

- con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 9 ottobre 2015, irrevocabile il 27 novembre 2015 il signor L.M. è stato condannato per il reato di cui all'articolo 648 C.p., accertato in Bergamo il 27 novembre 2013 alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 200,00 di multa;

- con sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13 marzo 2015, irrevocabile il 2 aprile 2015, il signor L.M. è stato condannato per il reato di cui agli articoli 56, 624 bis C.p. commesso in Bergamo il 26 febbraio 2013, alla pena di mesi 10 di reclusione e € 250,00 di multa.

Ora deve rilevarsi che "L'unicità del disegno criminoso (non è esclusa dalla natura contravvenzionale di alcuni reati sempre che siano posti in essere con dolo) e va desunta di regola da elementi presuntivi e indiziari, tenendo conto, tra l'altro, delle modalità della condotta, della sistematicità e delle abitudini programmate di vita, della tipologia dei reati, del bene protetto, dell'omogeneità, o non, delle violazioni, della causale, delle condizioni di tempo e di luogo, e non trascurando il valore non decisivo, ma comunque sintomatico, della brevità dell'intervallo cronologico, specie se fra alcuni fatti in esso compresi il vincolo della continuazione sia stato già definitivamente riconosciuto dal giudice della cognizione o da quello dell'esecuzione. "Sez. 1, Sentenza n. 5521 del 02/10/1997 Cc. (dep. 28/11/1997)


Deve altresì rilevarsi che , quanto ai presupposti per il riconoscimento della continuazione (Sez. 1, Sentenza n. 50716 del 07/10/2014 Cc. (dep. 03/12/2014) "Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, sin da quando si commette la prima violazione le altre siano già deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.

La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di .più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati."


in conclusione la continuazione sussiste allorquando i reati sono frutto di una deliberazione e programmazione iniziale, sia pure a grandi linee, che conduce ad una trattamento sanzionatorio più benevolo, poiché espressione di una minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, diversamente, più reati, anche della stessa natura, ma espressione di ricaduta consapevole del soggetto agente nello stesso reato, non solo non consente di ritenere la continuazione, ma, anzi, può configurare un trattamento sanzionatorio più grave, in sede di cognizione, con il riconoscimento della delinquenza abituale, poiché espressione di spinte criminose indipendenti e reiterate.


Ebbene,

- vista l'omogeneità delle violazioni e l'arco temporale dei reati commessi può riconoscersi la continuazione tra i reati delle predette sentenze


Per l'effetto si ridetermina la pena di cui alle citate sentenze come segue:


- ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 13 marzo 2015, irrevocabile l'8 aprile 2015 e, quindi pena base mesi 10 di reclusione ed € 250,00 di multa,

- aumentata per la continuazione con i reati oggetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo il 9 ottobre 2015, irrevocabile il 27 novembre 2015, considerata la contestazione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, di mesi 4 di reclusione e € 100,00 di multa,

- si ridetermina !a pena complessiva delle due predette sentenze Tribunale di Bergamo sentenza n.790 del 13 marzo 2015, irrevocabile 1'8 aprile 2015 e sentenza Tribunale di Bergamo n.2652 del 9 ottobre 2015, irrevocabile il 27 novembre 2015 in anni 1 e mesi 2 di reclusione e € 350,00 di multa.


Pertanto, in applicazione del riconoscimento della continuazione tra le due citate sentenze la pena viene rideterminata in anni 1 e mesi 2 di reclusione e € 350,00 di multa.

PQM


visti gli a rtt.666, 671 c.p.p.

1) Accoglie l'istanza della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sopra richiamate sub 1) e sub 2 ), rideterminando a norma dell'art.81 cpv. c.p. la pena da esse derivante in:


- anni uno e mesi due di reclusione ed euro 350,00 di multa


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza e per la trasmissione al Sig. L.M., all'Avv. Stefano Paloschi del Foro di Brescia ed al Pubblico Ministero.

Pavia, 17 dicembre 2020


Il Giudice Raffaella Filoni

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