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  • Avv. Stefano Paloschi

Spazio vitale minimo in cella: sul reclamo del detenuto per violazione dell’art. 3 C.E.D.U.

Sono diversi gli elementi che il giudice deve prendere in considerazione quando si tratta di concedere il risarcimento: spazio vitale minimo, sufficiente libertà di movimento, svolgimento di adeguate attività all’esterno della cella, adeguatezza della struttura, possibilità di fare esercizio all’aria aperta


L’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rubricato “proibizione della tortura” prevede che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Questo principio riveste fondamentale importanza all’interno degli ordinamenti dell’Unione Europea soprattutto con riferimento alla tutela delle condizioni dei detenuti negli istituti penitenziari.

L’Italia è stata a più riprese condannata (v. sentenze Sulejmanovic del 2009 e Torregiani del 2013) dalla Corte E.D.U. per violazioni ad esso attinenti. In risposta a tali moniti il Legislatore ha adottato il d.l. 146/2013, che ha introdotto nell’Ordinamento Penitenziario gli articoli 35 bis e 35 ter, i quali permettono al condannato che abbia patito periodi di detenzione in violazione dell’art. 3 C.E.D.U. di chiedere ed ottenere un risarcimento del danno subito.


Viene operata una distinzione tra tre tipologie di ricorrenti:


- il ricorrente che sia ancora detenuto (e dunque non ha terminato di espiare la propria pena) ha diritto al risarcimento nella forma di uno sconto di pena pari ad 1 giorno per ogni 10 di pregiudizio subito, disposto dal Magistrato di Sorveglianza del luogo in cui è detenuto;

- il ricorrente che abbia patito un periodo di violazione dell’articolo 3 CEDU inferiore a 15 giorni, o per il quale lo sconto di pena di 1 giorno ogni 10 non sia in grado di portare un risarcimento effettivo (in quanto la pena da scontare è inferiore a quella risultante da tale computo), ha diritto “in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno” ad “una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio”. Anche tale risarcimento è disposto dal Magistrato di Sorveglianza del luogo in cui il ricorrente è detenuto;

- infine, il ricorrente che ha terminato l’esecuzione della pena, ha diritto al risarcimento di una somma di denaro pari a 8,00 euro per ogni giorno di pena scontato in violazione dell’art. 3 CEDU. In questo caso, però, la richiesta va presentata (in sede civile) al tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello in cui il soggetto ha residenza entro 6 mesi dalla cessazione della custodia o dello stato detentivo.


Con Sentenza del 20 ottobre del 2016 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’ambito del caso Marusic, ha poi integrato la disciplina generale con alcuni criterî fondamentali cui giudici di merito sono tenuti ad uniformarsi nell’accertamento:

1) se “lo spazio personale è inferiore a 3 mq in una cella collettiva” o il “detenuto non dispone di un posto letto o di una superficie tale da consentirgli di muoversi tra il mobilio”, vi è una “strong presumption” di violazione della garanzia ex art. 3 CEDU, che l’amministrazione penitenziaria ha l’onere di confutare, dimostrando: “l’esistenza di fattori che cumulativamente siano in grado di compensare tale mancanza di spazio vitale quali la brevità”; “l’occasionalità della riduzione dello spazio personale minimo richiesto”; “la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di adeguate attività all’esterno della cella, l’adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni di privazione della libertà”;

2) se “lo spazio individuale in una cella collettiva si attesta tra i 3 e i 4 mq”, vi è violazione dell’art. 3 CEDU qualora nel caso concreto risultino anche “altri aspetti di inadeguatezza della detenzione”, quali: “l’impossibilità di fare esercizio all’aria aperta, lo scarso accesso alla luce naturale e all’aria, l’insufficiente sistema di riscaldamento, la possibilità di utilizzare la toilette in privato ed il rispetto dei generali requisiti igienico-sanitari”;

3) se il detenuto dispone “di più di 4 mq in una cella collettiva”, pur non essendovi certamente violazioni per quanto concerne lo “spazio personale” a disposizione del condannato, “rimangono comunque rilevanti altri aspetti riguardanti le condizioni di detenzione diversi da quello dello spazio”.


A quanto indicato, la Grande Camera aggiunge che:

- “il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili”;

- “è importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella, rimanendo escluso lo spazio occupato dal bagno”.



Ad ampliare questo ricco e dettagliato strumentario a disposizione del giudice di merito hanno contribuito anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 24 settembre 2020, n. 6551), differenziando (nell’ambito del computo dello spazio disponibile) tra gli arredi che possono e quelli che non possono essere spostati: “nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadri si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra i quali rientrano i letti a castello”.

Giungendo a trattare il caso concreto da cui il presente commento trae ispirazione, il Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Milano ha riconosciuto ad un detenuto la detrazione di giorni 22 della pena residua da scontare, con riferimento alla detenzione in violazione dell’art. 3 C.E.D.U., sofferta in periodi precedenti nelle Case Circondariali di Brescia e di Bergamo. Ai fini della valutazione dello spazio a disposizione del condannato, vengono prese in considerazione le note fornite al Magistrato di Sorveglianza dai due istituti, le quali vengono indicate come descriventi “in termini particolareggiati e per nulla ambigui le dimensioni, la tipologia e le metrature delle celle ove il reclamante è stato recluso” ed indicanti “con precisione e puntualità la presenza di letti a castello”.

In osservanza dei parametri forniti dalla Grande Camera, vengono al detenuto detratti i periodi di detenzione nei quali ha avuto a disposizione uno spazio inferiore ai 3 mq.

Il ricorso è invece rigettato per i periodi di detenzione nei quali:

- lo spazio a disposizione era superiore ai 3 mq;

- il soggetto ha avuto a disposizione uno spazio individuale di 3,6 mq.


In questo caso il Magistrato di Sorveglianza compie un’ulteriore valutazione in merito alle complessive condizioni in cui il detenuto viveva, osservando che “vi è stata una tipologia di custodia aperta”, la quale è idonea bilanciare il ridotto spazio individuale di cui il soggetto poteva godere.

Si può in conclusione notare come, grazie agli interventi della Corte E.D.U. e delle Sezioni Unite della Cassazione, in un ambito estremamente delicato e soggetto ad ampia interpretazione quale quello violazione dell’articolo 3 CEDU negli istituti penitenziari, i giudici di merito possano disporre (ai fini dell’accertamento) di un importante e dettagliato corredo di parametri da seguire; con conseguente vantaggio anche per i diritti del detenuto, il quale non vedrà violate le garanzie che gli spettano. Cosa che accadrebbe qualora venisse giudicato semplicemente sulla scorta di una soggettiva (e dunque imprevedibile) valutazione del Magistrato di Sorveglianza.


 

N. 5330/2020 SIUS

N. 2023/1883 ORD.



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO


Ufficio di Sorveglianza

Il Magistrato

Dott. Giovanni Gerosa


ORDINANZA IN MA TERZA DI RECLAMO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CEDU - arit. 35 bis e 35 ter O.P. -


visti ed esaminati gli atti relativi al reclamo proposto in data 14 febbraio 2020 (e successivamente sollecitato) da (omissis), nato a Pavia il 20 novembre 1971, attualmente detenuto presso la C.R. di Milano Opera in esecuzione del titolo PM Pavia nr. 631/2016 SIEP


OSSERVA


Il reclamante deduce di essere stato detenuto in condizioni disumane e degradanti, in contrasto con l'art. 3 CEDU nei seguenti periodi:

  1. in svariati periodi indicati nel reclamo, tutti antecedenti al 31 maggio 2012;

  2. dal 23 marzo 2013 al 11 settembre 2017 presso la Casa Circondariale di Bergamo;

  3. dal 2 ottobre 2019 al 15 novembre 2019 presso la Casa Circondariale di Brescia;

  4. dai 15 novembre 2019 al 2 dicembre 2020 presso la Casa Circondariale di Bergamo.

Il reclamo deve ritenersi inammissibile con riguardo ai periodi di detenzione sub A) in quanto non riguardano il titolo in esecuzione e il soggetto non può invocare la riduzione pena per risarcimento danno in riferimento a detenzioni afferenti a titoli diversi da quello in esecuzione ed ormai espiati, visto che la riduzione pena non può incidere sulla sua attuale posizione restrittiva;


Quanto al resto, va premesso sul tema quanto segue.


Il d.l. n 146/2013, convertito nella legge 10/2014, ha introdotto nell'ordinamento penitenziario due nuovi rimedi previsti rispettivamente dagli articoli 35 bis e 35 ter che consentono al detenuto che affermi di patire o di aver patito una condizione detentiva contraria all'articolo 3 CEDU di rivolgersi al MDS al fine di ottenere l'immediato ripristino della legalità e, nel contempo, di ottenere una riduzione della pena da espiare nella misura di un giorno per ogni 10 giorni di pregiudizio subito ovvero, in via subordinata, un risarcimento in forma monetaria nella misura di otto euro per ogni giorno di pregiudizio patito. La disposizione del legislatore nazionale si adegua ai principi normativi della Convenzione CEDU e alle pronunce della Corte di Strasburgo, dandone per certo il valore vincolante nel sistema delle fonti definito dall'art. 117 della Costituzione (sul quale vedasi Corte Cost. n. 80 del 2011), riconoscendo il ruolo della Corte CEDU nell'applicazione ed interpretazione di tale normativa ai sensi dell'art. 32, § 1, della Convenzione.

Deve pertanto farsi diretto riferimento alla giurisprudenza della Corte CEDU nella materia, e del resto lo stesso art. 35 ter, introdotto dal dl 92/2014, fa espresso riferimento alle violazioni del

divieto di trattamenti inumani di cui all'art. 3 della Convenzione "come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo".

Il 20 ottobre 2016 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, riesaminando la decisione di primo grado del caso Mursic, ha affermato i seguenti principi:


A) quando lo spazio personale scende sotto i 3 m2 in una cella collettiva (cosi come quando il detenuto non dispone di un posto letto o di una superficie tale da consentirgli di muoversi tra il mobilio), la mancanza di spazio è considerata talmente grave che sussiste una "stronfi presumption" di violazione dell'art. 3 Cedu che l'amministrazione ha l'onere di confutare, dimostrando:

1) l'esistenza di fattori che cumulativamente siano in grado di compensare tale mancanza di spazio vitale quali la brevità;

b loccasionalità della riduzione dello spazio personale minimo richiesto;

c) la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di adeguate attività all'esterno della cella, l'adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni di privazione della libertà.

B) Quando lo spazio individuale in una cella collettiva si attesta tra i 3 ei 4 m2, sussiste una violazione dell'articolo 3 CEDU se tale condizione risulta combinata ad altri aspetti di inadeguatezza della detenzione. Tali aspetti riguardano, in particolare, l'impossibilità di fare esercizio all'aria aperta, lo scarso accesso alla luce naturale e all'aria, l'insufficiente sistema di riscaldamento, la possibilità di utilizzare la toilette in privato ed il rispetto dei generali requisiti igienico-sanitari.

C) Nei casi in cui un detenuto disponga di più di 4 m2 in una cella collettiva e, quindi, non si pongano problemi per quanto riguarda la mancanza di spazio personale, rimangono comunque rilevanti altri aspetti riguardanti le condizioni di detenzione diversi da quello dello spazio. Ciò premesso, l'applicazione concreta di tali regole comporta la definizione del concetto di spazio personale minimo disponibile per ciascun detenuto.


Sotto tale profilo la Corte EDU al par. 114 della pronuncia della Grande Camera, afferma che:

  1. il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili e che

  2. è importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella, rimanendo escluso lo spazio occupato dal bagno.

Trattandosi in concreto di un accertamento suscettibile di apprezzamento discrezionale da parte del Giudice, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale che sui era creato tra la giurisprudenza di merito di legittimità sulla detraibilità o meno della superficie occupata dagli arredi fissi e dai letti, è recentemente intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 6551/2021, CC del 24.9.2020). I Giudici hanno rilevato che, al fine di valutare la possibilità di spostamento in una stanza chiusa, le due citate proposizioni, permettono di attribuire rilievo alla presenza di un letto a castello o di un armadio fisso e a tutti gli arredi che non si possono in alcun modo spostare; non comportano, limite alla libertà di movimento il tavolino, le sedie, i letti singoli che possono essere invece, agevolmente spostati e che per ciò sono per definizione "mobili".

E' stato quindi affermato il principio secondo cui:"Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadri si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra i quali rientrano i letti a castello".


Venendo al caso concreto in esame, dall'istruttoria risulta quanto segue.


PERIODI SUB B e D) -- Casa Circondariale di Bergamo


La nota 5 settembre 2022 nr. 16184 di prot. della Direzione della Casa Circondariale di Bergamo descrive in termini particolareggiati e per nulla ambigui le dimensioni, la tipologia e le metrature delle celle ove il reclamante è stato recluso ed indica altresì con precisione e puntualità la presenza di letti a castello. Nel rimandare per il dettaglio alla tabella contenuta nella nota sopraindicata, va rilevato che nell'arco temporale in disamina il reclamante è stato recluso in stanze con spazio individuale disponibile inferiore a 3 mq, detratti i bagni ed i letti a castello, per complessivi 184 giorni.


Nei rimanenti giorni compresi nel periodo in disamina il reclamante ha sempre avuto a disposizione uno spazio individuale superiore ai 3 mq, onde nessuna violazione dell'art. 3 CEDU è ravvisabile rispetto ad essi ed il reclamo con riguardo ad essi deve essere rigettato (risultano tra l'altro 1450 giorni in cui il condannato ha avuto uno spazio individuale di mq. 3,6, detratti il bagno, il letto a castello ed anche gli arredi fissi: in tale periodo vi è stata una tipologia di custodia aperta).

Complessivamente, deve ritenersi che il condannato abbia subito una detenzione in contrasto con Part. 3 CEDU per 184 giorni, onde spetterà allo stesso una riduzione di pena pari a 18 giorni ex art. 35 ter O.P. in relazione ai periodi sopraindicati.


PERIODO SUB C) — Casa Circondariale di Brescia


La nota 30 marzo 2021 nr. 4550 della Direzione della Casa Circondariale di Brescia descrive in termini particolareggiati e per nulla ambigui le dimensioni, la tipologia e le metrature delle celle ove il reclamante è stato recluso ed indica altresì con precisione e puntualità la presenza di letti a castello.

Nel rimandare per il dettaglio alla tabella contenuta nella nota sopraindicata, va rilevato che nell'arco temporale in disamina il reclamante è stato recluso in stanze con spazio individuale disponibile inferiore a 3 mq, detratti i bagni ed i letti a castello, per complessivi 43 giorni


Nei rimanenti giorni compresi nel periodo in disamina il reclamante ha sempre avuto a disposizione uno spazio individuale superiore ai 3 mq, onde nessuna violazione dell'art. 3 CEDU è ravvisabile rispetto ad essi ed il reclamo con riguardo ad essi deve essere rigettato.

Complessivamente, deve ritenersi che il condannato abbia subito una detenzione in contrasto con l'art. 3 CEDU per 43 giorni, onde spetterà allo stesso una riduzione di pena pari a 4 giorni ex art. 35 ter C.P. in relazione al periodo sopraindicato.


P.Q.M.


visti gli att. 35 ter e segg. legge 26 luglio 1975 n. 354, 666 c.p.p.


DICHIARA INAMMISSIBILE


il reclamo con riferimento ai periodi sub A);


in parziale accoglimento del reclamo


RIDUCE


di giorni 22 (18+4) la pena residua espianda da (omissis) in relazione ai periodi sub B), D) e C) indicati in narrativa e nei limiti ivi indicati.


RIGETTA


nel resto il reclamo.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Milano, lì 13 marzo 2023.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

dott. Giovanni GEROSA



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