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  • Avv. Stefano Paloschi

Principio devolutivo: no per l’appello del P.M. contro l’ordinanza di rigetto della misura cautelare

La cognizione del tribunale del riesame “non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura


La vicenda da cui trae origine il presente commento è già stata affrontata con riferimento al tema dell'insussistenza del delitto di evasione in caso di allontanamento dal luogo di svolgimento dell’affidamento in prova terapeutico (consultabile qui), ma propone ulteriori profili di interesse, concernenti il giudizio di fronte al Tribunale della Libertà.

In particolare, a seguito dell’allontanamento del soggetto dalla comunità presso la quale si trovava in affidamento terapeutico, questo si presentava autonomamente alla Casa di Reclusione per costituirsi. Ciononostante, gli agenti della Polizia penitenziaria lo arrestavano in flagranza del reato di evasione. In sede di udienza ex art. 391 c.p.p., il Pubblico Ministero chiedeva la convalida dell’arresto e l’applicazione della massima misura cautelare. Tuttavia, il giudice (pur convalidando l’arresto con ordinanza in seguito annullata, come accennato precedentemente) respingeva la richiesta di applicazione di misura, ritenendo non sussistenti le esigenze cautelari, attesa la spontanea presentazione dell’imputato presso il carcere, e disponendo quindi la liberazione del soggetto.

Il P.M. impugnava tale ordinanza con appello ex art. 310 c.p.p. di fronte al Tribunale della Libertà, ritenendo le esigenze cautelari sussistenti dal momento che l’imputato in questione aveva a carico diversi precedenti penali, anche per evasione, i quali dovevano considerarsi – a detta del rappresentante d’accusa – indicativi della sua tendenza ad abbandonare i luoghi di detenzione, con particolare riferimento alle comunità presso cui veniva collocato.

Il Tribunale adito tuttavia ha respinto l’appello del Pubblico Ministero, ma non con riferimento alla sussistenza o meno delle esigenze cautelari (e dunque al motivo per cui l’ordinanza del giudice era stata impugnata), bensì alla insussistenza della “gravità indiziaria del reato di evasione”. L’imputato si trovava invero non in regime detentivo, bensì “in regime alternativo alla detenzione, non equiparabile a quello detentivo” (anticipando dunque su questo aspetto la sentenza della Suprema Corte precedentemente commentata). Da ciò viene dunque dedotta la carenza di gravi indizî di reato che possano giustificare l’applicazione della misura cautelare.



Questa decisione è stata fondata dal Tribunale sul principio di diritto secondo cui “in tema di appello del pubblico ministero, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l’adozione della misura genetica delineati dall’art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell’impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice”.

Principio di diritto surrogato anche da alcune recenti pronunce della Suprema Corte. Ad esempio, con Sentenza n. 34629 del 26/05/2022, la Terza Sezione ha affermato “anche se, in generale, l'appello cautelare, quale mezzo di impugnazione in senso stretto, è governato dal principio del tantum devolutum quantum appellatum alla stregua del quale il giudice dell'impugnazione è tenuto ad esaminare solo le questioni che gli sono poste, nel caso dell'impugnazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del g.i.p. di rigetto della richiesta cautelare la cognizione del tribunale è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura, spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice”; con Sentenza n. 38212 del 28/09/2022, la Seconda Sezione, con riferimento al profilo della gravità indiziaria (esaminato dal Tribunale del Riesame nel caso di specie) ha previsto: “in tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 c.p.p., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice”.

In conclusione, è pacifico il principio di diritto secondo cui il Tribunale del Riesame, di fronte ad un appello del Pubblico Ministero avverso un’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare, non possa limitarsi ad una valutazione dei motivi d’appello, dovendo invece estendere la propria cognizione a tutti gli elementi previsti dall’art. 292 c.p.p. Questo poiché, in tal caso, (Cass. Pen. Sez. III - 26/05/2022, n. 34629) “il tribunale della libertà funge […] non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M.”, in quanto il potere/dovere del Tribunale del Riesame diviene anche quello di “riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280 e 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare, eventualmente, il provvedimento genetico della misura”.


 

N. 329/22 mod.17 n. 9517/22 n.r.


TRIBUNALE DI BRESCIA

Terza Sezione Penale e del riesame


Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Penale e del riesame, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:


Giovanni Pagliuca - Presidente rel.

Chiara Desenzani - Giudice

Camilla Gecchele - Giudice


Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di (omissis), imputato in ordine al reato di cui all’art. 385 c.p.;


visto l’atto di appello presentato in data 28.7.2022 dal pubblico ministero contro l’ordinanza emessa in data 26.7.2022 con cui il giudice monocratico del Tribunale di Brescia respingeva istanza cautelare;


a scioglimento della riserva assunta nell’odierna udienza in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


Il 25 luglio 2022 (omissis) veniva arrestato per evasione in quanto il 29.4.2022 si era allontanato dalla comunità terapeutica ‘Alfaomega’ di Graffignana, ove era in misura di affidamento ex art.94 d.p.r. n.309/90 per espiazione pena e si presentava presso la portineria della casa di reclusione di Verziano per costituirsi.


Risulta dagli atti che a seguito dell’abbandono della comunità da parte del (omissis) - affidato provvisoriamente al servizio sociale ex art.94 d.p.r. n.309/90 -in data 28.4.2022 il Magistrato di Sorveglianza di Milano disponeva la provvisoria sospensione della misura in corso ordinando l'accompagnamento di (omissis) nel più vicino istituto penitenziario.


Condotto avanti al giudice per il processo per direttissima, nel corso dell’interrogatorio (omissis) chiedeva scusa, precisando che si era allontanato dalla comunità in quanto si trovava male e poi, chiedendo consiglio allo psichiatra del Sert, prendeva la decisione di costituirsi per pagare i suoi errori.


Il giudice, a fronte della richiesta del pubblico ministero di applicazione della massima misura cautelare, escludeva la sussistenza di esigenze cautelari in considerazione della spontanea presentazione dell’imputato presso il carcere e ne disponeva la liberazione.


Propone appello il pubblico ministero, osservando che (omissis) era raggiunto da diversi precedenti penali con condanne a partire dal 1996, anche per evasione (nel 2009, 2011, 2015), indicative della tendenza dell’imputato ad abbandonare i luoghi di detenzione, specificamente le comunità presso le quali veniva collocato.

Anche in considerazione della durata del periodo di libertà dopo l’allontanamento dalla struttura e delle dichiarazioni rese in interrogatorio da cui si desumeva una insofferenza per la restrizione in comunità, il pubblico ministero ricavava un concreto rischio di ripetizione arginabile solo con il massimo presidio preventivo, tenuto conto che la condanna per evasione del 2019 era ostativa alla applicazione della misura cautelare domiciliare.


All’odierna udienza la difesa ha sostenuto l'insussistenza del delitto di evasione con conseguente richiesta di conferma dell'ordinanza impugnata.


* * * *


L’appello presentato dal pubblico ministero non merita accoglimento.


Premesso che, in tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, si ritiene che non sussista la gravità indiziaria del reato di evasione.


Si rammenta che (omissis) non si trovava in regime detentivo, bensì in regime alternativo alla detenzione non equiparabile a quello detentivo sicchè è del tutto pertinente il richiamo della giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale (Casa. Sez. 6, Sentenza n.34713 del 05/07/2006 Rv. 234781) “non integra ipotesi di reato la violazione, da parte del condannato affidato in prova al servizio sociale, delle prescrizioni dettategli all’atto dell'affidamento, anche se essa risulti incompatibile con la prosecuzione della prova”.


L’allontanamento dalla comunità ‘A...’ da parte di (omissis) costituisce una violazione delle prescrizioni, già ‘sanzionata’ dal magistrato di sorveglianza con la sospensione del regime alternativo, l’ordine di cattura del (omissis) e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione sulla revoca della misura, ma non integra gli estremi del reato di cui all'art.385 c. p.


Ne consegue, essendo del tutto superfluo proseguire, la infondatezza dell’appello.


P.Q.M.


Visto l'art.310 c.p.p.

conferma l'ordinanza impugnata.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, 20.9.2022


Il Presidente rel.

Dott. Giovanni Pagliuca


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