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  • Avv. Stefano Paloschi

Il foglio di via obbligatorio richiede l’ordine di rientro nel luogo di residenza

Perché il provvedimento sia valido non è sufficiente l’ordine di allontanamento, ma è altresì necessaria la “prescrizione di far rientro nel luogo di residenza”


Il foglio di via obbligatorio è disciplinato all’articolo 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159. Si tratta di una “misura di prevenzione personale” applicata dal Questore nei confronti di specifici soggetti (indicati dall’articolo 1):

- coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi” (lett. a);

- “coloro che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività criminose” (lett. b);

- “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (lett. c).

L’articolo 2 prevede che qualora queste persone “siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.



La sentenza in commento ha ad oggetto la violazione della richiesta di allontanamento da parte di due soggetti, che erano stati identificati dalla Polizia Giudiziaria nell’area che il foglio di via obbligatorio impediva loro di frequentare. Tuttavia, nonostante fosse pacifico sia il fatto che gli imputati si trovassero in quel momento all’interno del Comune oggetto del divieto di ritorno, sia il fatto che in tal modo gli imputati avessero disatteso il provvedimento, il Tribunale Ordinario di Brescia (Sent. 4159 del 12/12/2022, III Sez. Penale e del Riesame), ha assolto i due soggetti per insussistenza del fatto.

Il giudice ha invero sottolineato che il provvedimento, pur prevedendo correttamente un ordine di allontanamento con indicazione del luogo in cui gli imputati non potevano circolare, ha omesso “la prescrizione del luogo in cui recarsi e quindi l’ordine di rientro nel comune di residenza per gli imputati”.

Viene anche citata a tal proposito la sentenza della Prima Sezione Penale della Suprema Corte, n. 30950/2019, la quale afferma che “in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni […], determina l’illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159”.

Sottolinea dunque nel caso di specie il giudice di merito che “le due prescrizioni indicate dalla norma sono tra di loro intimamente collegate e complementari e quindi entrambe costituiscono elementi essenziali del provvedimento”. L’assenza anche di una sola delle due prescrizioni comporta la nullità dell’atto amministrativo del Questore (come accaduto nella causa in commento) per contrarietà a previsione di legge, dalla quale è conseguita la disapplicazione dell’atto.

Ciò ha comportato la carenza “dell’elemento essenziale del reato contestato” (la violazione delle prescrizioni contenute nel foglio di allontanamento), che ha portato all’assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto.


 

n. 2211/2022 R.G.Mod.16

n. 15637/2019 R.G.N.R.

Sentenza n. 4159

del 12.12.2022

depositata il 09 GEN. 2023

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione III Penale e del Riesame

In composizione Monocratica

Dott. Matteo Sette

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p.

nella causa penale a carico di:

R.O., nato a T. il 30.05.1979, domicilio dichiarato presso la residenza sita in M. (BS), via E.C. 37, difeso di fiducia dall'Avv. Stefano Paloschi del foro di Brescia

LIBERO — ASSENTE


I.F., nata a B. il 30.12.1981, domicilio dichiarato presso la residenza sita in M. (BS), via E.C. 37, difeso di fiducia dall'Avv. Stefano Paloschi del foro di Brescia

LIBERO — ASSENTE

IMPUTATI

in ordine al seguente reato:

art. 110 e.p. e art. 76 cornuta 3 in relazione all'art. 2 D.1vo 6 settembre 2011, n. 159, perché, in concorso tra loro, nonostante fossero stati attinti dal provvedimento di divieto, valido tre anni., di fare rientro nel Comune di Brescia (BS) emesso, in data 27.02.2019, dal Questore di Brescia e notificata a mani interessati in data 4.3.2019, venivano trovati alle ore 04.45 dell’11.11.2019 in via Roncadelle del Comune di Brescia.

Commesso In Brescia (BS), il 11.11.2019


CONCLUSIONI


Il Pubblico Ministero chiede la condanna all'arresto per mesi tre per entrambi gli imputati.

La difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine perché il fatto non costituisce reato; in ulteriore subordine minimo pena ed attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio, gli imputati venivano chiamati a rispondere del reato di cui in epigrafe all'udienza del 04.07.2022; alla prima udienza, assenti gli imputati, il difensore munito di procura speciale chiedeva procedersi con rito abbreviato condizionato all'acquisizione di cartina geografica indicante i luoghi di commesso reato; il P.M. non si opponeva ed il Tribunale ammetteva il rito, rinviando per la discussione ed il versamento degli atti del RM. all'udienza 12.12.2022.

All'odierna udienza il P.M. versava gli atti e le parti concludevano come da verbale. La causa veniva quindi decisa come da dispositivo, con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.

* * *

Alla luce delle evidenze emerse gli imputati devono entrambi essere assolti perché il fatto non sussiste.

Non v'è dubbio alcuno che gli imputati si trovassero in via Roncadelle nel Comune di Brescia in data 11.11.2019, come risulta dall'annotazione di P.G. redatta in pari data.

Non v'è inoltre dubbio che in tal modo gli imputati avessero disatteso quanto disposto dal Questore della Provincia di Brescia con provvedimenti di divieto di ritorno per anni tre nel territorio del Comune di Brescia, ai sensi del D.Lgs 159/2011, emessi il 27.02.2019 e notificati il 04.03.2019 (nr. X1/39/2019 Div.Anticr./M.P. per R. e nr. X1/40/2019 Div.Anticr./M.P. per I.).

Risulta tuttavia che detto provvedimento amministrativo non disponesse, contestualmente al divieto di ritornare nel Comune di Brescia, la prescrizione del luogo in cui recarsi e quindi l'ordine di rientro nel comune di residenza per gli imputati.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che "in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159" — Cass. Pen. Sez. I 30950 del 16.04.2019.

Tale principio pare assolutamente condivisibile posto che le due prescrizioni indicate dalla norma sono tra di loro intimamente collegate e complementari e quindi entrambe costituiscono elementi essenziali del provvedimento.

Deve quindi rigettarsi la tesi del P.M. il relazione all'illogicità di detta giurisprudenza di legittimità con conseguente completezza dei provvedimenti emessi dal Questore.

Peraltro nel caso in esame, entrambi i provvedimenti, pur indicando la residenza degli imputati in Montirone (BS), via Capriolo 37, descrivevano il R. e la I. quali "di fatto senza fissa dimora", rendendo incomprensibile per gli stessi il luogo in cui fosse (implicitamente) imposto loro di tornare.

In assenza di una delle prescrizioni, l’ordine del Questore, atto amministrativo, era quindi nullo in quanto contrario a esplicita previsione di legge e, pertanto, deve necessariamente essere disapplicato.

Ne consegue la carenza dell'elemento essenziale del reato contestato, con necessaria assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

Risulta superfluo l'esame di ogni ulteriore eccezione difensiva, ivi compresa quella relativa all'errore in cui sarebbero incorsi gli imputati, introdottisi solo minimamente nel territorio comunale di Brescia e pertanto non consapevoli della violazione dei provvedimenti, in quanto relativa all'eventuale carenza di elemento soggettivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

R.O. e I.F. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Fissa in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.

Brescia, 12.12.2022


Il Giudice

Dott. Matteo Sette

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