Il tema della colpa del datore di lavoro per eventuali lesioni o morte del lavoratore è argomento estremamente complesso e ricco di sfumature.
La sentenza in commento fornisce alcuni spunti interessanti.
Il datore di lavoro era citato di fronte al giudice dell’udienza predibattimentale per il reato di cui all’art. 590 comma 3 c.p. in quanto, in violazione dell’art. 37 comma 1 D.lvo 81/2008, non aveva assicurato al proprio dipendente la formazione professionale adeguata. Il procedimento si è concluso con sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto.
Due sono i principî che possono trarsi da tale sentenza.
Anzitutto, viene fatto riferimento alla attenuazione degli obblighi formativi nel corso della Pandemia da Covid – 19. In particolare, la normativa emergenziale prevedeva:
- la sospensione e l’annullamento degli eventi di formazione professionale (art. 10 bis protocollo del 10.04.2020, allegato 12 al DPCM del 17.05.2020);
- il riconoscimento dei crediti formativi ottenuti qualora il lavoratore fosse andato a “costituire un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo” (accorto tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome per la formazione dei lavoratori).
Dunque, nei procedimenti aventi ad oggetto reati verificatisi durante tale periodo, occorre tenere in debita considerazione il fatto che l’obbligo formativo doveva confrontarsi con la normativa emergenziale vigente.
Ancor più interessante è il secondo principio di diritto. A tal proposito, giova precisare che nel caso di specie risultava agli atti che il datore di lavoro aveva vietato espressamente alla persona offesa di “partecipare alle operazioni di carico”. Operazioni che il lavoratore aveva ugualmente eseguito, procurandosi lesioni personali.
Ebbene, afferma il giudice: “la violazione di tale minimo obbligo di non facere – rispettabile da chiunque, anche non formato al “carico” della merce – integra una condotta eccentrica, idonea a interrompere causalmente la riferibilità dell’evento all’imputato in virtù del principio di auto-responsabilità del lavoratore, qui esigibile nel suo minimo livello”.
In altre parole, il lavoratore che, nonostante l’espresso divieto del datore di lavoro, ponga in essere mansioni esulanti le proprie competenze, compie un atto di per sé eccentrico ed esorbitante, idoneo ad escludere la riconducibilità di eventuali danni patiti alla colpa del datore medesimo.
In conclusione, pur gravando sul datore di lavoro l’obbligo di formare adeguatamente il lavoratore, permane in capo a quest’ultimo il fondamentale principio di auto-responsabilità sul quale il datore deve poter fare affidamento.
N. 581/2024 Reg. Sent.
N. 2574/2023 R.G. Dib
N. 1476/2022 R.G.N.R.
Emessa in data 27.02.2024
Depositata in cancelleria il 6 mar. 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE Dl BERGAMO
II SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Beatrice Punita
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
Z.R.
assente
Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Stefano Paloschi del Foro di Brescia;
presente
IMPUTATA
del seguente reato:
reato previsto e punito dagli arti. 113 e 590, 3 comma, c.p. perché C.A.P. (per il quale si procede separatamente) in qualità rappresentante legale dell'impresa "O.M. DI C.A.", datore di lavoro, Z.R. in qualità di rappresentante legale dell'impresa "A.Z. s.a.s. di Z.R.", datore dì lavoro. con condotte cooperanti cagionavano lesioni personali gravi a F.F. (dipendente dell'impresa "Z.A.", con mansioni di autista), lesioni consistite in trauma addornino-pelvico con frattura del bacino e di processi trasversi da cui derivava una malattia giudicata guaribile in oltre duecentoquaranta giorni; fatto commesso per colpa, consistita in negligenza e nella violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, specificamente:
— quanto a Z.R., nella violazione dell'art.. 37„ 1' comma, del D.L.vo n. 81 del 2008, per non avere assicurato al lavoratore infortunato una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza, con riguardo alle distanze da tenere rispetto ai carichi movimentati e rispetto ai mezzi adoperati per la movimentazione; sicché F.F. si infortunava. aiutando i dipendenti della ditta "O.M." a scaricare un blocco di barre del peso di 467 Kg che stava consegnando e che agganciato con cinghie e funi alle forche di un transpallet, modello "ICEM TE 16/320-, si sganciava e cadeva, colpendo il lavoratore e schiacciandolo a terra in corrispondenza dell'addome e del bacino.
Fatto commesso in data 28/06/2021 in GORLE.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- il P.M. ha chiesto la prosecuzione del giudizio per l'imputata;
- la difesa dell'imputata ha chiesto che fosse emessa sentenza di non luogo a procedere;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Ultimate le indagini il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale nei confronti di R.Z. in relazione al delitto di lesioni colpose aggravato di cui in rubrica.
All'odierna udienza, separata la posizione del co-imputato C.A.P., le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
Ritiene la scrivente che non vi siano elementi sufficienti per sostenere l'accusa in sede dibattimentale.
***
R.Z., nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa "A.Z. s.a.s." è accusata di avere cagionato lesioni colpose al dipendente F.F. (trauma addomino pelvico con frattura del bacino), che ella non aveva adeguatamente formato riguardo alle distanze da mantenere rispetto ai carichi movimentati e ai mezzi per la movimentazione.
Segnatamente il F., in data 28.6.2021, si era infortunato nell'aiutare i dipendenti della "O.M." scaricando un blocco di barre del peso di 467 kg che stava consegnando, agganciandolo a delle funi che non avevano retto.
Non è in contestazione che la Z. non avesse autonomamente formato il F..
Tuttavia, volendo ridurre il ragionamento probatorio ai suoi profili essenziali, dagli atti è emerso che:
a) F.F., dal 1° marzo febbraio 2003 al 19 marzo 2020 era stato impiegato presso la società (omissis) con le medesime mansioni, di autista, per le quali era stato assunto dalla (omissis) il 3.6.2020 (v. documentazione inviata dall'imputata all'ATS all'atto dell'assunzione del lavoratore);
b) per stessa ammissione del F., prima di incaricarlo del trasporto del materiale presso la (omissis), la datrice di lavoro gli aveva raccomandato di "fare sempre attenzione e di non partecipare alle operazioni di scarico)", indicazione che però egli non aveva seguito (v. verbale di sommarie informazioni fg. 36);
c) sempre per ammissione del F., egli era a conoscenza di non dovere partecipare alle operazioni di carico, per le quali aveva comunque "ricevuto la formazione dal precedente datore di lavoro";
d) nel periodo in cui si era verificato il sinistro era in vigore la normativa emergenziale volta a prevenire il contagio Covid-19, che prevedeva (v. produzioni difensive udienza del 27.2.2024):
- la sospensione e l'annullamento degli eventi di formazione professionale (art. 10 bis dell'apposito protocollo del 10.4.2020, allegato 12 al DPCM del 17.5.2020, prorogato con DPCM del 6.4.2021, art. 10);
- il riconoscimento, ai sensi dell'art. 37, comma IV, di.gs. 81/2008, dei crediti formativi nel caso in cui il lavoratore fosse andato a "costituire un nuovo rapporto di lavoro con un'azienda dello stesso settore produttivo" (accordo tra Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome per la formazione dei lavoratori).
Tanto premesso, sulla base di tali elementi dev'essere escluso il nesso eziologico tra l'omessa formazione del dipendente da parte dell'imputata e le lesioni patite dal F., sul piano materiale prima ancora che su quello della c.d. “causalità della colpa”.
Infatti, componendo i dati (normativi e fattuali) sopra delineati, risulta che, nel momento storico in cui la Z. aveva assunto il F. (impiegato nelle stesse mansioni di autista rispetto alla precedente esperienza professionale), la stessa era esentata dal sottoporlo al corso sulla sicurezza, ma non le era precluso impiegare il lavoratore, potendo sfruttare il bagaglio formativo da questi già ricevuto nel corso della precedente esperienza professionale, in stretta contiguità temporale con il nuovo contratto.
In altri termini, si può sostenere che l'evento lesivo si sia verificato nonostante la formazione ricevuta dal F., formazione su cui la Z. poteva fare affidamento, essendo esentata — per ragioni contingenti — dall'attuarla autonomamente.
Le attendibili dichiarazioni, contra se, rese dalla stessa persona offesa sul suo aggiornamento professionale, inserite nel quadro legislativo emergenziale anzidetto, consentono di escludere la responsabilità dell'imputata.
Soprattutto però, a prescindere dall'obbligo formativo sulle corrette distanze dal mantenere durante il carico merci, si osserva che il F. avrebbe evitato di incorrere nell'evento lesivo se solo si fosse attenuto al basico divieto postogli dalla datrice di lavoro, volto ad astenersi tout court dal partecipare dalle operazioni di carico, profilo a ben vedere diverso rispetto alla violazione contestata alla Z. e che si colloca a monte di essa.
La violazione di tale minimo obbligo di non facere — rispettabile da chiunque, anche non formato al "carico" della merce — integra una condotta eccentrica, idonea a interrompere causalmente la riferibilità dell'evento all'imputata in virtù del principio di auto-responsabilità del lavoratore, qui esigibile al suo minimo livello, che fa esorbitare l'evento dall'area di rischio della Z.
Ne deriva la pronuncia di cui al dispositivo, essendo superfluo il vaglio dibattimentale.
P.Q.M.
Visto l’art. 554 ter c.p.p.
Dichiara non luogo a procedere nei confronti di Z.R. in ordine al reato ascrittole perché il fatto non sussiste.
Bergamo, 27 febbraio 2024
IL GIUDICE
Beatrice Purita
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