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  • Avv. Stefano Paloschi

Istanza ex art. 415 bis c.p.p. respinta erroneamente dal Portale Deposito atti Penali

È nulla la richiesta di rinvio a giudizio presentata a seguito di istanza dell’indagato di essere sottoposto ad interrogatorio ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., erroneamente respinta dal P.D.P. senza colpa della difesa


A mente dell’art. 24 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020 nr. 137, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art 415 bis terzo comma c.p.p. dovrà avvenire esclusivamente mediante accesso al portale del processo penale telematico (PST) – portale deposito atti penali (PDP).


Il Portale dei Depositi Telematici (PDP) è stato previsto da una norma primaria, vale a dire dall’art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28.

Tali norme hanno demandato al Direttore Generale dei Servizi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.), presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, l’emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero.


I provvedimenti di riferimento sono i nn. 5477 dell’11.05.2020 e 10667 del 04.11.2020: quest’ultimo non fa che rimandare al precedente per l’individuazione del portale e delle modalità di deposito delle memorie ex art. 415 bis c.p.p.


Il provvedimento 5477 dell’11.05.2020 prescrive le modalità tecniche “relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale”, fornendo definizioni ufficiali dei servizî dedicati nonché specifiche tecniche cui attenersi affinché il deposito sia valido.


Il deposito dovrà avvenire (art. 3) “attraverso il servizio esposto sul PDP” (comma 1), “accessibile dal PST all’indirizzo http://pst.giustizia.it” (comma 2) da parte di “soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato” (comma 4).

L’art. 4 del provvedimento indica le specifiche di “formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico”, cui attenersi necessariamente.

L’atto dovrà essere in formato PDF; essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.


L’articolo 6 del provvedimento indica quali passaggî debba svolgere il difensore per depositare validamente l’atto, formato secondo le specifiche indicate dall’articolo 4.


Il difensore, una volta acceduto al Portale Deposito atti Penali (PDP) tramite il PST, dovrà inserire i dati richiesti dal sistema, caricare l’atto del procedimento e i documenti allegati, ed infine eseguire il comando di invio.


Al termine della procedura d’invio, il PDP rilascerà una ricevuta di accettazione che, si badi bene, non costituisce (ancora) attestazione di avvenuto deposito dell’atto; deposito che si avrà solo in caso di accettazione dell’atto stesso.


Infatti, dopo l’invio, il difensore (prosegue il comma 4 dell’art. 6) “può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP”: dopo l’invio (“Inviato”) e l’attesa di smistamento da parte del sistema (“In transito”), l’atto verrà verificato dal personale amministrativo dell’ufficio del pubblico ministero destinatario (“In fase di verifica”).

È bene chiarire sin d’ora che, eccezion fatta per problemi di trasmissione (che saranno segnalati con “Errore Tecnico” e l’invito ad effettuare nuovamente il deposito), i quali comportano il mancato recapito tout court dell’atto, la fase di verifica non è caratterizzata da automatismi!

Una volta che l’atto giunge nella segreteria del pubblico ministero destinatario esso viene gestito dal personale amministrativo della stessa, che dovrà attenersi a quanto descritto nell’art. 7 del provvedimento, avvalendosi dell’ausilio dell’esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi (che potrà segnalare eventuali anomalie), ma decidendo personalmente se “accettare o rifiutare il deposito”.


Nel primo caso, l’atto inviato sarà associato al procedimento di riferimento (“Accolto”) e potrà ritenersi depositato; nel secondo caso verrà “Rifiutato” con motivazione riportata sul PDP.


È interessante notare come l’atto ed i relativi allegati, anche se rifiutato dal personale amministrativo della segreteria del pubblico ministero, rimanga conservato nel sistema del Ministero della giustizia nel fascicolo informatico formato con riferimento al procedimento ai sensi dell’art. 41 del CAD (codice dell’amministrazione digitale, ossia il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), a riprova di come il sistema – al netto di problemi tecnologici – non estrometta alcun atto, bensì permetta sempre l’interazione umana al fine di determinare l’accettazione o il respingimento del deposito di un atto depositato dal difensore tramite il PDP.


Distinti dai casi di “rifiuto”, sempre conseguente ad una decisione umana del personale di segreteria del magistrato, sono invece i casi di “errore tecnico”: questi trovano una disciplina, sia pure succinta, nei commi 2-bis e 2-ter del del decreto legge 28 ottobre 2020 nr. 137: in caso di malfunzionamento del PDP “attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia [...] il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale”, mentre “l'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche”.



Fatta tale generale premessa, resta da chiedersi quali siano i rimedî processuali nel caso di un atto depositato regolarmente e tempestivamente dal difensore, ma che sia stato respinto dal personale di segreteria del pubblico ministero.

Nulla quæstio nel caso l’atto depositato non rispetti le specifiche caratteristiche indicate nel provvedimento 5477.

Tuttavia laddove viceversa l’atto abbia le caratteristiche indicate dall’art. 4 del provvedimento, nonché indichi correttamente i dati richiesti dall’art. 6, il futuro erroneo respingimento non può ritenersi legittimo, né costituisce “errore tecnico”, né infine può essere posto a detrimento dei diritti difensivi.


Il caso oggetto del presente commento riguarda un procedimento nel quale l’indagato, attraverso il difensore, aveva richiesto al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., lo svolgimento di atti di indagine nonché di essere sottoposto ad interrogatorio; il mancato espletamento di tale incombente, come noto, comporta la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio.

L’istanza in questione, nonostante fosse stata tempestivamente depositata al portale PDP, veniva respinta con motivazione “Nomi non coerenti”.

Infatti l’indagato era stato erroneamente registrato, nel sistema della Procura, con una lettera del secondo nome differente rispetto a quello effettivo.

Nonostante la coincidenza di tutte le altre informazioni (numero di registro generale, data di nascita, cognome e primo e terzo nome correttamente indicati), tale (minima) divergenza induceva il personale di segreteria a respingere l’atto, peraltro dopo oltre dieci giorni e dopo la decorrenza del termine ultimo per riproporre l’istanza.

All’udienza preliminare la difesa eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, documentando la presentazione dell’istanza (che in quanto “Respinta” non era stata versata negli atti a disposizione di pubblico ministero e g.i.p.) ed il fatto che questa fosse rispettosa dei dettami normativi e regolamentari, nonché la circostanza che il nominativo dell’indagato (ora imputato) fosse stato correttamente indicato dalla difesa, mentre erroneo era quello con cui era stato registrato a sistema.

L’istanza, a giudizio della difesa, era pertanto da considerarsi come tempestivamente depositata, essendo stata erroneamente e illegittimamente “respinta”.

Il pubblico ministero, chiesto termine per esaminare la documentazione prodotta, depositava successivamente una memoria, considerando che “l’errata, a monte ed incolpevole, indicazione del nominativo dell’imputato ha generato il respingimento dell’istanza difensiva e l’impossibilità per questo Ufficio di dare corso all’interrogatorio dello stesso ex art. 415 bis c. 3 c.p.p.”, e ritenendo “pertanto, la fondatezza dell’eccezione difensiva e la conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio già avanzata nei confronti dell’imputato”, ha chiesto di voler dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, sostanzialmente associandosi alla difesa.


Non può non notarsi come la posizione adottata dalla Pubblica Accusa paia confinare in un problema tecnico quella che in realtà è stata una decisione umana, sia pure condizionata dall’erronea identificazione a sistema dell’indagato.

L’ordinanza adottata dal G.U.P. in udienza e che sotto si riporta, non sopisce i dubbî in merito, aderendo in toto alla (erronea) prospettazione che identifica in un “errore tecnico” la causa del respingimento dell’istanza caricata a portale PDP dalla difesa.


Il provvedimento appare comunque apprezzabile, volta che rappresenta una prima emanazione del principio per cui non può porsi a carico della difesa dell’indagato o imputato il mancato “accoglimento” di un atto che sia stato caricato a portale PDP nel rispetto delle specifiche indicate nel provvedimento 5477.


 

N. 2579/21 RG. NR. N. 6504/21 RG. GIP.


TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

(art. 420 e segg. c.p.p.)


L’anno 2022 il mese di MARZO il giorno 25 alle ore 10.48 in Brescia, in Camera di Consiglio, avanti al Giudice per l’udienza preliminare dr.ssa Gaia SORRENTINO, assistita per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell’art. 140/2 c.p.p. dal cancelliere esperto dott.ssa Maria Iadarola, sono comparsi:

  • Il Pubblico Ministero - Sost. Proc. dott.ssa Federica CESCHI

  • L’imputato

F.T.N.A. assente

assistito dal difensore di fiducia avv. Stefano PALOSCHI del Foro di Brescia,

presente

  • Le persone offese

F.A., minore non presente

A.A., presente

entrambe difese di fiducia dall’avv. Massimo GILARDONI del Foro di Brescia,

presente

La difesa insiste nell’eccezione formulata la scorsa udineza.

Il Pm si riporta alla richiesta del Pm titolare del fascicolo.

Il giudice letta la documentazone prodotta dalla difesa nonché la richiesta del pm pervenuta il 16.3.2022, rilevato che i1 problema tecnico evidenziato dalla difesa ha comportato l’impossibilità per l’ufficio di procura di dare corso all’interrogatorio dell’imputato ai sensi dell’art. 415 bis comma 3 cpp tempestivamente richiesto dalla difesa, rilevata pertanto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 416 cpp e ritenuto non di meno che la dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio per l’omessa assunzione dell’interrogatorio tempestivamente richiesto dall’indagato non inficia gli atti procedimentali precedenti e non richiede il rinnovo degli atti procediemntali precedenti e pertanto non richiede il rinnovo dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari (Cfr. Cass sez III n. 19120/16)

PQM

Dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio depositata l’11.01.2022 e trasmette gli atti al Pm per quanto di competenza.

Il presente verbale viene chiuso nel suindicato giorno, mese ed anno alle ore 10.55


Il cancelliere esperto

Dott.ssa Maria Iadarola


Il Giudice per l’Udienza Preliminare

dr.ssa Gaia Sorrentino


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