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Patrocinio a spese dello Stato: da quando assumono rilevanza le variazioni di reddito?

Aggiornamento: 15 gen 2021

Con la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente assume anche l'obbligo, nel caso di concessione del beneficio, di comunicare le variazioni rilevanti di reddito intervennute nel corso del procedimento.


Il patrocinio a spese dello Stato, detto comunemente “patrocinio gratuito” rappresenta un istituto di civiltà giuridica mirato a garantire ai cittadini meno abbienti l’accesso alla giustizia, sia agendo a tutela dei proprî diritti, sia difendendosi in sede giudiziaria, sia civile, che penale, amministrativa, contabile e tributaria.

Il soggetto che ne abbia i requisiti e ne faccia richiesta (per limiti di reddito o perché vittima di determinati reati) vedrà le spese relative ai compensi del proprio legale e dei consulenti tecnici pagate dallo Stato, con espresso divieto per l’avvocato di chiedere compensi o rimborsi a qualsiasi titolo da parte del cliente.


L’istituto viene confuso, talvolta, con la “difesa d’ufficio”.

Si tratta di un grave errore, essendo i due istituti del tutto distinti.


La difesa d’ufficio è un istituto previsto in materia penale (o nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni); la sua finalità consiste nel garantire la difesa a ciascun soggetto.

Ogniqualvolta un soggetto indagato (e non, ad esempio, la persona offesa!) non possa o non voglia nominare un difensore, ovvero ne sia rimasto privo (ad esempio per rinuncia al mandato del precedente), l’Autorità Giudiziaria provvederà a nominare un difensore d’ufficio attingendo il nominativo da un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'Ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. L’avvocato d’ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo, ed ha gli stessi doveri e diritti di un avvocato nominato di fiducia; soprattutto, le spese della difesa d’ufficio sono a carico della parte, salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.


Il patrocinio a spese dello Stato è invece un istituto volto a garantire il diritto di difesa per i soggetti economicamente deboli.

Tale diritto è previsto, oltre che dalla Costituzione Italiana all’art. 24 c. 3, anche nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) che all’art. 6 c. 3 lett. C, dispone che «ogni accusato ha diritto difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia».

La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002).

Possono accedere all’istituto i cittadini italiani, i cittadini stranieri o apolidi, gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.


Sono escluse dal beneficio (art. 76, c. 4 bis) le persone già condannate con sentenza definitiva per:

- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

- reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.;

- reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);

- produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990);

- reati commessi in violazione delle norme in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (D. Lgs. 74/2000).

Tali categorie di persone sono attinte da una presunzione di superamento del limite massimo di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: tuttavia la Corte Costituzionale ha stabilito, con sentenza 139/2010, illegittima la norma contenuta nel comma 4 bis dell’art. 76 DPR 115/02 nella parte in cui non ammette che l’interessato possa fornire prova contraria, ossia dimostrare che il proprio reddito sia inferiore ai limiti di legge per ottenere il patrocinio a spese dello Stato.

È altresì escluso dal patrocinio a spese dello Stato il richiedente che sia assistito da più di un difensore e, qualora la nomina di un ulteriore legale oltre al primo subentri successivamente all’ammissione al beneficio, gli effetti cessano da quel momento (fatti eccezione i casi dl tutto particolari disciplinati dalla legge nr. 11/1998 e relativa alla partecipazione al procedimento penale a distanza ed all'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia).


Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (alla data odierna, gennaio 2021; il valore viene aggiornato ogni due anni con decreto ministeriale).


Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi:

- che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento a favore di invalidi parziali, l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge o del genitore, ecc.;

- che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;

- che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).


La Suprema Corte ha precisato che deve considerarsi ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressivo di capacità economica (Cass. Pen. 23223/2016; Cass. Ord. 24378/2019).


A titolo d’esempio, devono considerarsi:

- tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione;

- l’assegno separazione o divorzio a favore del coniuge e dei figli (Cass. 30 settembre 2019 n. 24378);

- gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento;

- gli interessi di BOT, CCT e BTP.


Per la Suprema Corte “si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile”.

La Risoluzione n. 15/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate precisa che il reddito rilevante deve intendersi quello “complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10” del Testo Unico Imposte sul Reddito (TUIR).


Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante (art. 76, comma 2). Contestualmente, il limite di reddito viene elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92).

Si considerano a tale scopo i membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente, ossia i soggetti risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza. Tra i familiari sono compresi il convivente more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano con l’istante in maniera stabile e continuativa.


Si tiene invece conto del solo reddito personale del soggetto, senza sommare il reddito di familiari conviventi:

- quando sono oggetto della causa diritti della personalità (ad esempio, il diritto al nome, all’immagine, all’identità personale, ecc.);

- nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (si pensi ad un processo penale per maltrattamenti, o ad una causa di separazione tra coniugi).

Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza tenere conto di limiti reddituali (art. 76, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies):

- la persona offesa dai seguenti reati: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutorî), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni);

- il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, il quale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale (art. 3 c. 1 legge 184/1983);

- i figlî minori o i figlî maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l’ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

Chi abbia i requisiti, reddituali e soggettivi, può presentare istanza (che non comporta costi per il richiedente) di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

- per i procedimenti civili, amministrativi, tributarî: presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente (art. 124 DPR 115/2002);

- per i procedimenti penali: presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il pende il procedimento; durante la fase delle indagini preliminari è competente il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.).


La domanda è formulata in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità (art. 79 DPR 115/2002):

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, ossia i dati identificativi dello stesso: nome del Giudice o dell’Ufficio giudicante, numeri di registro, data d’udienza ove fissata, ecc.;

b) le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; l’interessato non può limitarsi a dichiarare di avere un reddito inferiore al limite di legge, bensì è onerato di indicare il reddito preciso determinato secondo i criterî sopra illustrati;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e, se già nominato, è autenticata dal difensore (art. 78 DPR 115/02).


Il richiedente ha l’obbligo di dichiarare il vero, in quanto le dichiarazioni false o omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, con aumento di pena se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; alla condanna consegue revoca con efficacia retroattiva del benefizio e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (artt. 95 e 125 DPR 115/2002, rispettivamente per il procedimento penale e civile).


Seppure non sia prevista l’allegazione di documentazione, bastando la semplice autocertificazione, è consigliabile allegare all’istanza copia di documento d’identità e tesserino del codice fiscale del richiedete e dei familiari conviventi; copia della/e dichiarazione/i dei redditi, se possedute; del permesso di soggiorno nel caso di cittadino straniero.

Nel caso il richiedente sia cittadino di stato non facente parte dell’Unione Europea, deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato relativamente ai redditi prodotti all’estero, ovvero alla loro assenza (art. 79 c. 2).

La difficoltà circa l’ottenimento di detta certificazione consolare varia da paese a paese, e seppur non sia in assoluto impossibile da ottenere, l’art. 94 prevede delle deroghe volte superare i casi di impossibilità (spesso nella pratica dovute a mancanza di riscontro da parte dei funzionarî degli sportelli consolari) indicando che “in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione”.

Una volta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’interessato potrà essere assistito da un legale iscritto all’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato, consultabile sul sito del Consiglio dell’Ordine competente o fisicamente presso la Segreteria del COA di riferimento.



Si è detto come al momento della presentazione della domanda di ammissione, il richiedente debba non solo autocertificare la specifica determinazione del reddito, ma assuma altresì uno specifico impegno vincolante a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Si potrebbe pensare che tale disposizione sia volta ad evitare che un soggetto che sia stato ammesso al patrocinio e veda successivamente modificata la propria condizione economica oltre i limiti per cui è possibile godere del beneficio possa tacere la circostanza, continuando a beneficare del patrocinio a spese dei contribuenti in via “tralaticia”.

In realtà la Giurisprudenza si è spinta oltre, affermando addirittura come sussista l’obbligo di comunicare ogni variazione di reddito, anche se si permane nei limiti di legge (Cass. pen., sez. IV, 11.11.2010, n. 2620), e che spetta anzi al giudice valutare se la variazione sia rilevante o meno, escludendosi qualsivoglia discrezionalità da parte del soggetto beneficiano (Cass. pen., Sez. I, 25.01.2001, n. 14403).

Il termine, entro il quale appunto va assolto l'obbligo di comunicazione, è quello di trenta giorni dalla fine dell'anno fiscale (piuttosto che di quello solare), nel quale si sono verificate le variazioni di reddito rilevanti (Cass. pen., sez. IV, 18.09.2008, n. 40804); eventuali comunicazioni successive alla scadenza di tale termine, ancorché spontaneamente presentate presso l'ufficio del giudice che procede, non impediscono gli effetti retroattivi della revoca a decorrere dalla scadenza del medesimo termine (Tribunale Biella, 15.10.2003) e non impediscono la consumazione dell’illecito di cui agli artt. 95 e 124 DPR 115/02); laddove non si sia verificata alcuna variazione non sussiste alcun obbligo di comunicazione (Cass. pen., sez. I, 04.06.2004, n. 28506; Cass. pen., sez. I, 04.11.2003).


La pronuncia in commento afferisce un ulteriore aspetto d’interesse: il Giudice del Tribunale di Brescia, notiziato tempestivamente della variazione del reddito da parte di soggetto beneficiario, variazione verificatasi nel corso dell’anno 2019 e documentata da CU 2020, aveva inizialmente revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato “a decorrere dal gennaio 2019”.

In realtà il reddito cui la norma si riferisce è quello relativo all’intero anno fiscale precedente quello per cui si usufruisce del beneficio, e le variazioni assumono pertanto rilievo, con riferimento al mantenimento dello stesso, nell’anno successivo rispetto a quello in cui si sono compiute, ragion per cui quelle verificatesi nel corso dell’anno 2019 assumeranno rilievo a decorrere dal 2020.

L’ordinanza in commento recepisce tale principio, correggendo il provvedimento precedentemente emesso, in forza di quanto si “desume dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui individua espressamente "il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione"” e che deve essere inteso a ciascun anno fiscale, interamente considerato.


 

n. 28/2020 R.G. mod. 27

n. 56/2020 R.G.C.C.


TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Prima Penale

DECRETO


Visti gli atti del procedimento.

Vista la comunicazione di variazione reddituale depositata in data 21.9.2020.

Vista l'istanza della difesa del 6.10.2020 di modifica del provvedimento del 25.9.2020.


Rilevato che con provvedimento dei 21.1.2018 il G.i.p. presso il Tribunale di Brescia ammetteva al patrocinio a spese dello Stato G.F.V., persona offesa nell'ambito del procedimento penale n. 7342/2018 R.G. mod. 21.


Rilevato che a seguito di comunicazione del medesimo G. di variazione dei redditi il giudice in data 25.9.2020 revocava l'ammissione ai beneficio a decorrere dal gennaio 2019.


Ritenuto che, come correttameme dedotto dalla difesa del G., il provvedimento abbia erroneamente fissato la decorrenza della revoca del beneficio di legge.


Rilevato infatti che il reddito cui la norma si riferisce è quello relativo all'intero anno fiscale precedente a quello per cui si usufruisce del beneficio, sicché le variazioni assumono rilievo nell'anno successivo rispetto a quello in cui si sono compiute, ciò che si desume dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 nella parte ìn cui individua "il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione"

P.Q.M.

a parziale modifica del decreto del 25.9.2020, revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di G.F.V. con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Si comunichi.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Brescia, 27 ottobre 2020


Il Giudice

Mauroernesto Macca

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