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Avv. Stefano Paloschi

Ammissione al gratuito patrocinio penale: prescinde da qualsiasi valutazione di meritevolezza

In ambito penale, la valutazione circa l’ammissione è subordinata esclusivamente all’accertamento della sussistenza dei presupposti reddituali previsti dall’art. 76 d.p.r. 115/2002


L’istituto del patrocinio a spese dello stato (cosiddetto gratuito patrocinio), disciplinato dal D.P.R. 115/2002 e dall’art. 98 c.p.p., è un istituto di fondamentale importanza, che consente anche ai soggetti meno abbienti di fruire del fondamentale diritto di difesa.

Le condizioni per l’ammissione sono disciplinate all’articolo 76, che prevede al comma 1 che “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68” (tale valore, aggiornato al marzo 2023, è periodicamente rivisto tenendo conto dei dati inflattivi).


I successivi commi aggiungono alcune ulteriori precisazioni:


A) Qualora l’interessato conviva “con il coniuge o con altri familiari”, il reddito è determinato sommando tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. In questo caso però, secondo quanto previsto dall’art. 92 DPR 115/2002, “i limiti di reddito indicati dall’art. 76 comma 1 sono elevati di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi” (comma 2);

B) Nella determinazione dei limiti di reddito occorre calcolare anche i “redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva” (comma 3);

C) Nei casi in cui “sono oggetto della causa diritti della personalità” oppure “gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”, vi è una deroga alla disciplina generale, tenendosi conto del solo reddito personale dell’interessato (comma 4).


I commi 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies prevedono infine discipline speciali, applicabili agli autori o alle persone offese di determinate tipologie di reato:

A) Il comma 4 bis prevede una presunzione di reddito superiore ai limiti delineati dalla legge per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per una serie di reati (quelli di cui agli articoli 416 bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per quelli commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 139 del 16 aprile 2010, ha tuttavia dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma “nella parte in cui […] non ammette prova contraria”. Coloro che sono già stati condannati per i reati indicati hanno dunque diritto ad essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato qualora provino l’inferiorità del proprio reddito ai limiti previsti (non è dunque sufficiente una semplice autocertificazione, ma vi è l’onere di allegare e provare gli elementi che testimoniano la sussistenza dei limiti);

B) Il comma 4 ter prevede che la persona offesa di alcuni reati (in particolare, di quelli previsti agli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609 bis (Violenza sessuale), 609 quater (Atti sessuali con minorenne), 609 octies (Violenza sessuale di gruppo) e 612 bis (Atti persecutorî), nonché, ove commessi in danno di minori, di quelli di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600 bis (Prostituzione minorile), 600 ter (Pornografia minorile), 600 quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609 quinquies (Corruzione di minorenne) e 609 undecies (Adescamento di minorenni) del codice penale), “può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito”;

C) Il comma 4 quater prevede il medesimo diritto (con autorizzazione della spesa di 771.470 euro annui) per “il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale”;

D) Il comma 4 quinquies prevede la possibilità di essere ammessi al patrocinio indipendentemente dai limiti di reddito anche per i “figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”.


L’Ordinanza della Terza Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Verona in commento ha ad oggetto i presupposti che devono necessariamente sussistere per la concessione del patrocinio a spese dello Stato. Essa statuisce (attenendosi alla lettera della norma analizzata) che, nel momento in cui ne valuta l’ammissione in ambito penale, il giudice deve tener conto esclusivamente dei presupposti reddituali menzionati.



Oggetto era un ricorso avverso un provvedimento del G.I.P. di Verona, il quale aveva respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentata dalla parte querelante. Il rigetto del Giudice per le Indagini Preliminari si fondava sul fatto che l’istante aveva dato impulso ad un gran numero di procedimenti penali (31 circa), la schiacciante maggioranza dei quali (27) era sfociata in richieste di archiviazione del Pubblico Ministero.

Il Tribunale osservava che “il provvedimento opposto non si basa su rilievi in ordine al difetto dei presupposti reddituali per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato previsti dall’art. 76 D.P.R. 115/2002, quanto sul rilievo della già intervenuta archiviazione del procedimento penale cui si riferisce la domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato di che trattasi e su considerazioni in ordine alla reiterata proposizione, da parte della (omissis), di esposti e denunce pressoché sempre sfociate in provvedimenti di archiviazione da parte del G.I.P.”; il rigetto del G.I.P. non si fondava dunque sulla carenza dei requisiti reddituali, ma esclusivamente sulle numerose archiviazioni cui i procedimenti avviati dalla ricorrente avevano dato origine.

Il criterio adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari per negare in radice l’ammissione all’istituto era del tutto inconferente, pertenendo semmai all’ammissione in sede civile (che però è compito del locale consiglio dell’ordine degli avvocati e non del giudice) un giudizio delibativo sulla fondatezza o meno del procedimento per cui si chiede l’ammissione.

Di conseguenza, fondandosi il rigetto esclusivamente su una “valutazione di non meritevolezza” ed essendo che “in ambito penale, l’ammissione al beneficio al Patrocinio a Spese dello Stato non risulta subordinata a filtri di meritevolezza (a differenza di quanto previsto per i processi diversi da quello penale dall’art. 74 co 2 e dall’art. 136 D.P.R. 115/2002 ove assume rilievo la non manifesta infondatezza della domanda), non avendo peraltro il legislatore operato alcuna distinzione tra i diversi soggetti del processo penale”, il Tribunale di Verona accoglieva l’opposizione presentata contro il provvedimento di rigetto.

In conclusione, con l’Ordinanza commentata viene delineata in modo netto la natura dell’istituto del gratuito del gratuito patrocinio in ambito penale, la cui concessione non può fondarsi su valutazioni ulteriori rispetto alle quelle di carattere quantitativo espressamente previste dalla legge.


 

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

TERZA SEZIONE CIVILE


Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi,

nel procedimento iscritto al n. r.g. 3868/2020,

promosso da


(omissis),

rappresentata e difesa dall’avv. BUFFOLI CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico

RICORRENTE


contro


MINISTERO ECONOMIA E FINANZA (C.F. 80415740580),

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in Venezia, San Marco n. 63

RESISTENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE

RESISTENTE CONTUMACE


a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 04/10/2022, ha pronunciato la seguente


ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.


Rilevato che parte ricorrente ha proposto ricorso avanti a questo Tribunale avverso il provvedimento adottato dal GIP di Verona in data 28.04.2020 sull’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato depositata dalla medesima ricorrente in riferimento al procedimento penale n. 11403/17 RGNR, ricorso da intendersi qui recettiziamente richiamato;

vista la comparsa di costituzione e risposta depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo comunque, nel merito, la correttezza del provvedimento impugnato;

osservato che con ordinanza in data 26.10.2020 è stato assegnato termine per la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate, quale parte passivamente legittimata, rimasta poi contumace in giudizio;

osservato che il provvedimento di rigetto risulta essere stato comunicato al legale della parte istante in data 28.04.2020 (v: doc. 4 ric.) e che il ricorso in esame risulta essere stato depositato in data 01.06.2020 (con successiva iscrizione a ruolo della causa in data 05.06.2020);

considerato che l’opposizione – tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza COVID ex art. 83 DL 18/20 e 36 co 1 DL 23/20 – risulta dunque essere stata tempestivamente proposta nel termine di 20 giorni previsto dall’art. 99 DPR 115/2002 (v: Cass. pen. 25/07/22, n. 29385);

osservato, nel merito, che il provvedimento opposto non si basa su rilievi in ordine al difetto dei presupposti reddituali per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato previsti dall’art. 76 DPR 115/2002, quanto sul rilievo della già intervenuta archiviazione del procedimento penale cui si riferisce la domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato di che trattasi e su considerazioni in ordine alla reiterata proposizione, da parte della (omissis), di esposti e denunce pressoché sempre sfociate in provvedimenti di archiviazione da parte del G.I.P.;

ritenuto dunque che il suddetto provvedimento fondi sostanzialmente il diniego di ammissione su una valutazione di non meritevolezza dell’ammissione della (omissis) al chiesto beneficio a fronte della presentazione di plurimi esposti/denunce sfociati in decreti di archiviazione (secondo quanto incontestatamente affermato nel provvedimento opposto sarebbero stati già archiviati ben 27 procedimenti promossi dalla ricorrente e nei quali la medesima risultava persona offesa e degli altri 4 procedimenti ancora pendenti altri tre erano stati già oggetto di archiviazione ed erano in attesa di comunicazione);

osservato tuttavia che, in ambito penale, l’ammissione al beneficio al Patrocinio a Spese dello Stato non risulta subordinata a filtri di meritevolezza (a differenza di quanto previsto per i processi diversi da quello penale dall’art. 74 co 2 e dall’art. 136 DPR 115/2002 ove assume rilievo la non manifesta infondatezza della domanda), non avendo peraltro il legislatore operato alcuna distinzione tra i diversi soggetti del processo penale (v: Corte Costituzionale n. 47/20);

ritenuto pertanto che debba trovare accoglimento l’opposizione in esame, non risultando necessaria, ai fini della decisione, l’acquisizione di ulteriore documentazione;

ritenuta altresì la sussistenza, alla luce di quanto depositato in atti da parte ricorrente (v: docc. 1-3 ric.), dei presupposti per l’ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato in relazione al procedimento di che trattasi;

ritenuto infine che non si renda necessaria alcuna pronuncia di condanna in punto spese di lite, configurando il procedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, ivi compresa la fase di impugnazione, procedimento collaterale ed accessorio a quello principale (v: Cass. SSUU 12.07.2004, n. 30181) e non essendo ravvisabile soccombenza in capo alla parte resistente necessaria – da individuarsi nell’Agenzia delle Entrate


P.Q.M.


In riforma del decreto n. 280/2018 Grat. Pat. – N. 17/11403 R.G.N.R., emesso dal G.I.P. del Tribunale di Verona in data 28.04.2020, ammette la ricorrente (omissis) al Patrocinio a Spese dello Stato in relazione al procedimento in oggetto.

Manda al giudice a quo per la liquidazione del compenso una volta passata in giudicato la presente decisione.

Nulla per le spese.

Si comunichi.

Verona 01/02/2023

Il Giudice

dott.ssa Lara Ghermandi


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