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  • Avv. Stefano Paloschi

Sulla correlazione tra imputazione e sentenza in caso di abitualità o professionalità

La dichiarazione di abitualità a delinquere richiede una specifica contestazione, non essendo la fattispecie ex art. 103 c.p. assorbita in quella di cui all’art. 105 c.p.


L’art. 521 c.p.p. disciplina la “correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza”. Si legge in particolare al comma 1: “nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purchè il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica”.

Dunque il giudice, in sede di decisione, non è vincolato ad attenersi pedissequamente alla contestazione mossa dall’accusa, a condizione che si limiti a fornire una qualificazione giuridica diversa al fatto già contestato e non ecceda la propria attribuzione e competenza previste dalla legge. Difettando tali presupposti, ossia laddove il giudice pronunci sentenza per un fatto che è diverso (e non solo diversamente qualificato a livello giuridico) rispetto a quello definito dal capo d'imputazione, la sentenza pronunciata è nulla, ai sensi dell'art. 522 c.p.p.

Nel caso oggetto del presente commento la questione sul punto era sorta in merito alla dichiarazione di abitualità o professionalità del reo.

Tali istituti sono disciplinati dagli articoli 102, 103 e 105 c.p., i quali hanno taluni punti di contatto, ma si fondano anche elementi tra loro differenti.

In particolare:

- per quanto concerne l’abitualità, essa può essere presunta dalla legge oppure ritenuta dal giudice. La prima riguarda il caso in cui un soggetto “dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi al primo dei precedenti” (art. 102 c.p.). La seconda è integrata nel caso dell’imputato che (fuori dei casi di abitualità presunta dalla legge) “dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un’altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto” (art. 103 c.p.);

- l’istituto della professionalità trova applicazione nei confronti di colui che “trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato”, soltanto nel caso in cui “avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133 [c.p.], debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato”.


Tornando al caso di specie, a fronte di una richiesta del Pubblico Ministero, contenuta nel capo d'imputazione, di dichiarazione di professionalità dell’imputato, il giudice di prime cure riconosceva invece la sussistenza dell’abitualità “in parziale accoglimento” della richiesta dell’accusa.

La difesa impugnava il provvedimento di primo grado chiedendo, tra gli altri, la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell’articolo 522 c.p.p.

Il giudice di appello respingeva tuttavia il ricorso e confermava la decisione, ritenendo che questa fosse conforme a quanto previstodall’art. 521 c.p.p., in quanto l’istituto della professionalità ex art. 105 c.p. prevede tra i propri presupposti essenziali proprio le condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità.

Tale impostazione è stata però totalmente ribaltata in sede di legittimità.

La Corte di Cassazione ha invero annullato la sentenza di secondo grado nella parte in cui dichiarava l’imputato delinquente abituale, motivando che “dalla rubrica tanto della sentenza d'appello quanto di quella di primo grado, […] non emerge che vi sia stata contestazione sul punto, neanche in termini di mero fatto, tale da supportare la richiesta del Pubblico Ministero ed il conseguente appello dallo stesso esperito e parzialmente accolto (ciò, sia con riferimento ad una dichiarazione di abitualità quanto ad una dichiarazione di professionalità del reato)”. Sarebbe dunque stata necessaria una “espressa contestazione, in forma chiara e precisa, del fatto e delle circostanze sulle quali l'accusa intende fondare la richiesta” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 49411 del 26/10/2022), che mancava invece nel caso di specie, essendosi il Pubblico Ministero limitato a fare riferimento alla recidiva contestata.



In tale pronuncia la Suprema Corte si è uniformata alla propria costante e solida giurisprudenza, secondo la quale una condanna in applicazione degli artt. 102, 103, 105 c.p. deve seguire ad una specifica contestazione, da parte dell’accusa, con indicazione chiara degli elementi previsti all’interno della fattispecie. A titolo di esempio:

- nella sentenza n. 27765 del 15/04/2010 la V sezione ha affermato che “sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) nel caso in cui il giudice sostituisca la declaratoria di abitualità contestata, ex art. 103 c.p., con quella ex art. 102 c.p., senza il rispetto delle garanzie del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, trattandosi di ipotesi aventi autonome caratteristiche, incompatibili con una automatica fungibilità; ne consegue l'annullamento di detta declaratoria e l'eliminazione della conseguente misura di sicurezza”;

- nella sentenza n. 13016 del 21/02/2006, la I sezione ha affermato che “con riferimento alla dichiarazione di abitualità nel reato, l'applicazione dell'art. 103 c.p., in sostituzione del contestato art. 102 stesso codice, determina mancanza di correlazione tra la contestazione e la pronuncia, che impone l'annullamento della dichiarazione di abitualità con conseguente eliminazione della misura di sicurezza”.


Diversamente da quanto avviene in sede esecutiva dinanzi al magistrato di sorveglianza – il quale può dichiarare l'abitualità anche d'ufficio – nel procedimento di cognizione non può prescindersi da una corretta instaurazione del rapporto processuale ed attuazione del diritto al contraddittorio, il che richiede una precisa e corretta contestazione nel capo di imputazione, che non può ritenersi compiuta con una mera indicazione della contestata recidiva, ma deve altresì contenere anche tutti gli ulteriori elementi richiesti dalla norma per l’applicazione dell’istituto invocato, indicati nell’art. 133 c.p.

In conclusione, gli istituti dell’abitualità e della professionalità nel reato richiedono una contestazione in punto di fatto e di diritto degli specifici elementi idonei a fondare la loro applicazione. Elementi che sono diversi per l’abitualità presunta dalla legge, per quella ritenuta dal giudice, e per la professionalità, di talché la contestazione di una fattispecie criminosa più grave non “include” di per sé sola la contestazione delle altre.


 

Cassazione penale sez. IV - 26/10/2022, n. 49411


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. DOVERE Salvatore - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - Consigliere -

Dott. ANTEZZA Fabio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.Y., nato il (Omissis);

H.E., nato il (Omissis);

M.A., nato il (Omissis);

P.M., nato a (Omissis);

V.B., nato il (Omissis);

D.B., nato il (Omissis);

H.H., nato il (Omissis);

D.T., nato il (Omissis);

L.J., nato il (Omissis);

D.A., nato il (Omissis);

B.V., nato il (Omissis);

D.S., nato il (Omissis);

B.S., nato il (Omissis);

S.R., nato il (Omissis);

C.M., nato il (Omissis);

S.E., nato il (Omissis);

B.F., nato a (Omissis);

C.P., nato il (Omissis);

HU.ED., nato il (Omissis);

M.S., nato a (Omissis);


avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTEZZA FABIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa GIORGIO LIDIA, che ha concluso il rigetto dei ricorsi per T.Y., H.E., M.A., D.T., B.V., D.S., B.F., U.ED. (alias H.B.); per l'inammissibilità dei ricorsi per V.B., D.B., H.H., L.J., D.A., B.S., S.R., C.M., S.E. e C.P.; per l'annullamento senza rinvio sulla parte relativa alla declaratoria di abitualità del

reato per P.M. e M.S. e per l'inammissibilità nel resto per i due ultimi citati imputati;

uditi i difensori:

È presente l'avvocato FRAGASSO EMANUELE del foro di PADOVA in difesa di H.E. e H.E. il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato SCALVI GIANBATTISTA LUDOVICO del foro di BRESCIA in difesa di H.E., B.V., D.S., B.S., S.R., C.M., S.E., C.P. e H.E. il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato SCALVI GIANBATTISTA LUDOVICO del foro di BRESCIA è altresì presente in difesa di H.H. D.T. in sostituzione dell'avvocato MONGODI CRISTIAN del foro di BRESCIA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento.

È presente l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di M.A. il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

È presente l'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di M.A. il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'estensione dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p..

È presente l'avvocato PALOSCHI STEFANO del foro di BRESCIA in difesa di P.M. il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

È presente l'avvocato CREA PASQUALE del foro di TREVISO in difesa di V.B. e B.V. il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

È presente l'avvocato PORCELLI ANGELA del foro di ROMA in difesa di D.B. che illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

È presente l'avvocato SPIGARELLI VALERIO del foro di ROMA in difesa di B.V. il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia il 29 giugno 2020, con riferimento prevalentemente a fattispecie in materia di stupefacenti (di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, c.d. "T.U. stup."), confermandola, per quanto ancora di rilievo, in merito alle posizioni di C.P., D.A. (detto (Omissis) e/o "(Omissis)"), D.S., D.T., H.H., P.M., T.Y. e V.B..

1.1. In particolare, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, corretti taluni errori materiali di cui alla sentenza di primo grado circa le posizioni di H.E. (alias H.B.) e di V.B., il giudice d'appello ha accolto le richieste di concordato con rinuncia ai motivi d'appello, ex art. 599-bis c.p.p., con conseguente rideterminazione delle pene, in merito alle posizioni di B.S., C.M., L.J., S.R. e S.E..

1.2. La sentenza impugnata ha altresì rideterminato e ridotto le pene per B.F., previa esclusione della recidiva e ferme restando le già ritenute sussistenti circostanze attenuanti generiche, H.E. (alias H.B.), riqualificata la recidiva contestata in termini di recidiva semplice; H.E. nonché per M.S..

1.3. Sono stati infine assolti in merito a talune contestazioni, per non aver commesso il fatto, con conseguente rideterminazione e riduzione delle relative pene: B.V., in ordine alla fattispecie di cui al capo 42, D.B., dall'episodio del (Omissis) contestato al "capo 23" d'imputazione, e M.A., dal reato allo stesso ascritto al capo 43.

2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi, con articolazione di plurimi motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1), negli interessi degli imputati T.Y., H.E., M.A., P.M., V.B., D.B., H.H., D.T., L.J., D.A., B.V., D.S., B.S., S.R., C.M., S.E., B.F., C.P., H.E. (alias H.B.), M.S..

[omissis]

6. Nell'interesse dell'imputato P.M. è stato proposto ricorso dall'avvocato Paloschi Stefano fondato su due motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di P.M. si deduce la violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità per aver la Corte territoriale, rigettando specifico motivo d'appello, ritenuto non violato dal giudice di primo grado il principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.) laddove, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha dichiarato l'imputato non delinquente professionale (art. 105 c.p.) bensì delinquente abituale (ex art. 103 c.p.), con conseguente assegnazione dello stesso ad una colonia agricola. Ciò, peraltro, prosegue sul punto il ricorrente, in una ipotesi nella quale, per come formulata, l'imputazione non sarebbe stata neanche tale da instaurare un corretto rapporto processuale con riferimento alla dichiarazione di professionalità richiesta dal Pubblico Ministero.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di P.M. si deducono vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena per aver ritenuto congruo, solo in ragione della gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato, l'aumento di sette mesi di reclusione per la continuazione, per ciascuna delle due fattispecie ascritte all'imputato nel presente processo (capo 24), con i reati per i quali P. è già stato condannato con sentenza (n. 793/16) emessa dal G.up. del Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2016 (modificata quoad poenam dalla Corte d'appello di Brescia in data 16 ottobre 2019).


CONSIDERATO IN DIRITTO


[omissis]


18. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di P.M. e con il primo motivo di ricorso esperito nell'interesse di M.S. le difese sostanzialmente deducono la violazione del principio di necessaria correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.) nella parte in cui la Corte territoriale, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, avrebbe dichiarato gli imputati delinquenti abituali ex art. 103 c.p. e conseguentemente applicato agli stessi la misura di sicurezza della colonia agricola.

Le censure in esame sono fondate, con conseguente assorbimento, circa la posizione di M., del secondo motivo di ricorso, in quanto deducente vizi motivazionali in merito alla detta dichiarazione.

Dalla rubrica tanto della sentenza d'appello quanto di quella di primo grado, difatti, non emerge che vi sia stata contestazione sul punto, neanche in termini di mero fatto, tale da supportare la richiesta del Pubblico Ministero ed il conseguente appello dallo stesso esperito e parzialmente accolto (ciò, sia con riferimento ad una dichiarazione di abitualità quanto ad una dichiarazione di professionalità del reato). A nulla valendo, peraltro, la mera contestazione in rubrica della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale in assenza di espressa contestazione, in forma chiara e precisa, del fatto e delle circostanze sulle quali l'accusa intende fondare la richiesta (sul punto si veda Sez. 2, n. 34033 del 09/10/2020, Gangai, Rv. 280302).


[omissis]


Conclusivamente:


25. Deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di H.E. relativamente ai capi 35 e 48, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p., in relazione al capo 38, e all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. stup., in relazione al capo 42, aggravanti che devono essere eliminate, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

25.1. Deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di M.A., B.V. e di H.E. (alias H.B.) limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p., in relazione al capo 38, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rigetta nel resto i ricorsi di M.A., B.V. e di H.E. (alias H.B.).

25.2. Deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.M. e di M.S., limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato e alla disposta colonia agricola, statuizioni che sono eliminate, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi di P.M. e di M.S..

25.3. Devono essere rigettati i ricorsi di C.P., L.J., D.A. e D.B., con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.

25.4. Deve essere disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove si legge "assolve D.B. dall'episodio del (Omissis), contestato al capo 23" deve leggersi "assolve D.B. dall'episodio del (Omissis), contestato al capo 24", mandando alla cancelleria per le annotazioni.

25.5. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di T.Y., V.B., H.H., D.T., D.S., B.S., S.R., S.E., C.M. e B.F. con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro ciascuno alla Cassa delle Ammende, ex art. 616 c.p.p. misura ritenuta equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di H.E. relativamente ai capi 35 e 48, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Annulla la medesima sentenza nei confronti di H.E. limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61bis c.p., in relazione al capo 38, e all'aggravante di cui alD.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, in relazione al capo 42, aggravanti che elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso di H.E..

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di M.A., B.V. e di H.E. (alias H.B.) limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61bis c.p., in relazione al capo 38, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto i ricorsi di M.A., B.V. e di H.E. (alias H.B.).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.M. e di M.S., limitatamente alla dichiarazione di abitualità del reato e alla disposta colonia agricola, statuizioni che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di P.M. e di M.S..

Rigettati i ricorsi di C.P., L.J., D.A. e D.B. e condanna i medesimi al pagamento delle spese processuali.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove si legge "assolve D.B. dall'episodio del (Omissis), contestato al capo 23" deve leggersi "assolve D.B. dall'episodio del (Omissis), contestato al capo 24". Manda alla cancelleria per le annotazioni.

Dichiara inammissibili i ricorsi di T.Y., V.B., H.H., D.T., D.S., B.S., S.R., S.E., C.M. e B.F. e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2022



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