Punibilità dei delitti commessi all’estero e non procedibilità ex art. 128, comma 2, c.p.p.
- Avv. Stefano Paloschi
- 27 nov
- Tempo di lettura: 11 min
Ai fini della procedibilità del delitto comune commesso dal cittadino all’estero, il termine ex art. 128, comma 2, c.p.p. decorre per il solo fatto della presenza del cittadino nel territorio dello Stato
Il cd. “principio di territorialità”, indicato nell'art. 6 c.p., sancisce l’elettivo intervento della legge penale italiana contro chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato.
Il secondo comma di tale disposizione chiarisce che, ai fini di tale inquadramento spaziale, rilevano i soli illeciti la cui azione od omissione siano avvenute in tutto o in parte entro il territorio nazionale – o il cui evento tipico, conseguenza delle suddette azioni od omissioni, si sia verificato entro tale territorio.
D’altra parte, perseguendo il fine di tutela di beni giuridici di precipua importanza, l’ordinamento ha inteso porre delle vistose deroghe al suddetto principio. Così, il codice introduce sei disposizioni fondamentali che intendono ampliare i confini spaziali della legge penale italiana.
Da un lato, si dà rilevanza a reati gravi o gravissimi commessi indistintamente dal cittadino o dallo straniero al di fuori del territorio nazionale – artt. 7 e 8 c.p. – e dall’altro si offre una disciplina per i delitti commessi dal cittadino e dallo straniero all’estero – rispettivamente art. 9 ed art. 10 c.p.
In chiusura, gli artt. 11 e 12 c.p. si occupano del rinnovamento del giudizio nel territorio nazionale a seguito di processo già celebratosi all’estero per le ipotesi sopracitate, nonché delle condizioni per il riconoscimento delle sentenze penali straniere.
Si presti attenzione particolare all’art. 9, inerente alle ipotesi di delitto comune commesso dal cittadino all’estero. La norma chiarifica al comma 1 che il cittadino, autore di un “delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato”. Qualora invece il delitto preveda “una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa” ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.p.
E ciò indipendentemente dal fatto che la fattispecie abbia una procedibilità, ove commessa nel territorio dello Stato, d'ufficio.
La disposizione suddetta ha potuto trovare puntuale applicazione nella sentenza in commento. In riferimento al capo d’imputazione – che contestava all'imputato la violazione dellart. 586-bis, comma 1, c.p.p., ossia “utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti” – si può notare come la causa esorbitasse dal campo applicativo dell’art. 6 c.p.
I fatti contestanti erano pacificamente ritenuti dall’accusa quali commessi nel territorio degli Emirati Arabi Uniti nel febbraio 2020. Inoltre, trattandosi di un’ipotesi di reato cd. “istantaneo” – per cui l’offesa del bene giuridico non persiste nel tempo, ma avviene nell’immediatezza dell’azione od omissione tipica – la consumazione si riteneva avvenuta integralmente nel territorio estero, in occasione della competizione sportiva riportata agli atti.
Il fatto che il reato commesso all'estero sia, eventualmente, in continuazione con altro delitto consumato invece in Italia, non dispiega alcun effetto riguardo alla disciplina di cui trattasi, in quando tale casistica non rientra tra quelle espressamente previste dal codice come deroga al principio della territorialità (così Cass. pen., Sez. III, n. 2986 del 10/12/2015, dep. 2016).
Ricondotta la causa in esame all’alveo dell’art. 9 c.p. – rectius, del suo secondo comma – veniva eccepita la mancanza di una condizione di procedibilità di fronte al giudice dell’udienza preliminare, ovvero, si contestava la mancanza di richiesta da parte del Ministero della Giustizia, la quale risultava ancora assente all’epoca della pronuncia.
Ma vi è di più. Tale richiesta del Ministero della Giustizia non sarebbe potuta comunque sopraggiungere validamente, stante la preclusione di cui all’art. 128 c.p.
In tema di termini per la richiesta di procedimento, il comma 2 del menzionato art. 128 sancisce che “quando la punibilità di un reato commesso all’estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato”.
Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, una volta che un soggetto si trova nel territorio nazionale di cui all’art. 4, comma 2, c.p. ("agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera"), il termine decadenziale inizia a decorrere senza che abbia alcuna rilevanza l’eventuale conoscenza del fatto da parte dell’Autorità.

Sul tema già la Sezione I della Suprema Corte si era potuta esprimere con la sentenza n. 3375/2002: “In tema di richiesta di procedimento, il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, previsto dall'art. 128 comma 1 c.p. per la proposizione della richiesta di procedimento, non è applicabile ai reati per la cui punibilità è necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; per questi reati, invece, è applicabile il comma 2 della stessa norma, che prevede il distinto ed autonomo termine, completamente sganciato dalla notizia del fatto, di tre anni a decorrere dall'inizio di detta presenza”.
Di recente, la Cassazione ha potuto avallare tale principio (cfr. Cass. Pen., sez. VI, n. 18352/2020), per quanto rapportandolo al caso di un delitto comune dello straniero commesso all’estero – la cui disciplina, racchiusa all’art. 10 c.p.p., non diverge dalla fattispecie ora analizzata in quanto è ugualmente applicabile l’art. 128, comma 2, c.p.p. La Sezione VI ha negato la procedibilità in Italia del reato a fronte della mancata presentazione della richiesta entro il termine di 3 anni dalla presenza dell’imputato nello Stato, “la cui decorrenza oggettivamente risale all'inizio della presenza del colpevole sul territorio, a nulla rilevando la data in cui perviene la notizia del fatto che costituisce il reato, poiché il termine inizia a decorrere indipendentemente dal fatto che la competente Autorità abbia o meno conoscenza della presenza dell'autore nel territorio dello Stato, laddove il diverso termine decadenziale di tre mesi dal giorno in cui l'Autorità abbia avuto notizia del fatto di reato, previsto dall'art. 128 c.p., comma 1, si riferisce alla distinta ipotesi in cui il reato sia stato commesso nel nostro territorio”.
In conclusione, per i reati previsti dall’art. 128, comma 2, c.p. l’Autorità ha a disposizione un termine perentorio di tre anni per presentare la richiesta di procedibilità, il cui decorso agisce indipendentemente dalla effettiva conoscenza del fatto e dalla stessa conoscenza della presenza dell’autore del reato sul territorio nazionale.
Nel caso di specie, il requisito della presenza del cittadino nel territorio dello Stato doveva intendersi valevole non solo in relazione al primo comma dell’art. 9, ma anche dell’ipotesi del comma seguente.
S’invocava così l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. e la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per assenza della condizione di procedibilità della richiesta.
Il giudice dell’udienza preliminare ha diversamente giustificato l’adozione della sentenza di nuovo luogo a procedere ex art. 425, comma 1, c.p.p. Difatti, l’assenza della condizione di procedibilità si è ritenuta dipendente unicamente dalla mancata presentazione della richiesta da parte del Ministero della Giustizia entro il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto che costituisce reato – di cui all’art. 128, comma 1, c.p.p.
N.2903/2025 r.g. GIP N.313/2025 Reg. Sent.
(Proviene dal n. 2021/002263 r.g. GIP)
N. 2021/001318 r.g.N.R.
N.313/2025 Reg. Sent.
N. _________ RES
N. _________ Recupero crediti
Redatta Scheda il _____________ Data di Irrevocabilità _____________
TRIBUNALE DI PISTOIA
Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dell'udienza preliminare, Dott.ssa Patrizia Martucci, il giorno 17 novembre 2025 in camera di consiglio ai sensi dell'art. 425, comma 1, c.p.p., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
S. L. nato a *** il ***, residente in ***, Via ***, con domicilio eletto presso avv. Mariani
Libero - già assente ex art. 420 bis c.p.p.
Difeso di fiducia dall'Avv. Mariani Massimiliano del foro di Milano
Difeso di fiducia dall'Avv. Bozzaotre Maurizio del foro di Pistoia,
V. G. nato a *** il ***, residente in ***, Via ***, con domicilio ivi dichiarato
Libero - già assento ex art. 420 bis c.p.p.
Difeso di fiducia dall'Avv. Massaro Francesco del foro di Pistoia,
F. L. nato a *** il ***, residente in ***, Via ***, con domicilio eletto presso avv. Martini
Libero - già assente ex art. 420 bis c.p.p.
Difeso/a di fiducia dall'Avv. Martini Filippo del foro di Bologna
Difeso/a di fiducia dall'Avv. Bertozzi Alessia del foro di Bologna,
G. A. nato a *** il ***, residente in ***, Via ***, con domicilio ivi dichiarato
Libero - già assente ex art. 420 bis c.p.p.
Difeso di fiducia dall'Avv. Caruna Laura del foro di Brescia
Difeso di fiducia dall'Avv. Paloschi Stefano del foro di Brescia,
M. U. nato a *** il ***, residente in ***, Via ***, con domicilio eletto presso difensore Avv. Giacosa
Libero - già assente ex art. 420 bis c.p.p.
Difeso di fiducia dall'Avv. Pontoni Martina del foro di Torino
Difeso di fiducia dall'Avv. Giacosa Simone del foro di Torino,
T. L. nato a *** il ***, residente in ***, Via ***, con domicilio ivi dichiarato
Libero – già assente ex art. 420 bis c.p.p.
Difeso di fiducia dall'Avv. Degaetano Nicola del foro di Palermo,
B. L. - Omissis
D. S. D. - Omissis
C. A. - Omissis
S. V. – Omissis
IMPUTATI
Capo 1) - omissis
S.
2) In ordine ai delitti p. e p. dagli artt. 81, co.1 e 586 bis co. 1 c.p. poiché, in occasione della competizione ciclistica "XXX" svoltasi a Dubai durante il 2020, procurava, somministrava o comunque ne favoriva l'assunzione ai ciclisti professionisti J. A. M. (che si determinava a non assumerlo ad insaputa dell'agente), G. V., L. F., V. S., A. G., U. M. e L. T., il farmaco NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE contenente 30 g. di pseudoefedrina, sostanza dopante ricompresa nelle classi previste dalla legge, senza che vi fosse giustificazione dovuta da condizioni patologiche, sostanza idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo al fine di alterare la prestazione agonistica degli atleti.
In Dubai (UAE), tra il 23 ed il 27 febbraio 2020.
V. G.
2.1) In ordine ai delitti p. e p. dagli artt. 81, co.1 e 586 bis co. 1 c.p. poiché, nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e di fatto di cui al capo 2) che qui si intende richiamato assumeva il farmaco NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE contenente 30 g. di pseudoefedrina, sostanza dopante ricompresa nelle classi proviste dalla legge, senza che vi fosse giustificazione dovuta da condizioni patologiche, sostanza idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo al fine di alterare la sua prestazione agonistica in occasione della competizione ciclistica "XXX" svoltasi a Dubai durante il 2020.
In Dubai (UAE), tra il 23 ed il 27 febbraio 2020.
F. L.
2.2) In ordine ai delitti p. e p. dagli artt. 81, co.1 e 586 bis co. 1 c.p. poiché, nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e di fatto di cui al capo 2) che qui si intende richiamato assumeva il farmaco NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE contenente 30 g. di pseudoefedrina, sostanza dopante ricompresa nelle classi previste dalla legge, senza che vi fosse giustificazione dovuta da condizioni patologiche, sostanza idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo al fine di alterare la sua prestazione agonistica in occasione della competizione ciclistica "XXX" svoltasi a Dubai durante il 2020.
In Dubai (UAE), tra il 23 ed il 27 febbraio 2020.
S. V. - Omissis
2.3) Omissis
G. A.
2.4) In ordine ai delitti p. e p. dagli artt. 81, co.l e 586 bis co. 1 c.p. poiché, nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e di fatto di cui al capo 2) che qui si intende richiamato assumeva il farmaco NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE contenente 30 g. di pseudoefedrina, sostanza dopante ricompresa nelle classi previste dalla legge, senza che vi fosse giustificazione dovuta da condizioni patologiche, sostanza idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo al fine di alterare la sua prestazione agonistica in occasione della competizione ciclistica "XXX" svoltasi a Dubai durante il 2020.
In Dubai (UAE), tra il 23 ed il 27 febbraio 2020.
M. U.
2.5) In ordine ai delitti p. e p. dagli artt. 81, co.1 e 586 bis co. 1 c.p. poiché, nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e di fatto di cui al capo 2) che qui si intende richiamato assumeva il farmaco NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE contenente 30 g. di pseudoefedrina, sostanza dopunte ricompresa nelle classi previste dalla legge, senza che vi fosse giustificazione dovuta da condizioni patologiche, sostanza idonca a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo al fine di alterare la sua prestazione agonistica in occasione della competizione ciclistica “XXX” svoltasi a Dubai durante il 2020.
In Dubai (UAE), tra il 23 ed il 27 febbraio 2020.
T. L.
2.6) In ordine ai delitti p. e p. dagli artt. 81, co.1 e 586 bis co. I c.p. poiché, nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e di fatto di cui al capo 2) che qui si intende richiamato assumeva il farmaco NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE contenente 30 g. di pseudoefedrina, sostanza dopante ricompresa nelle classi previste dalla legge, senza che vi fosse giustificazione dovuta da condizioni patologiche, sostanza idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo al fine di alterare la sua prestazione agonistica in occasione della competizione ciclistica "XXX” svoltasi a Dubai durante il 2020.
In Dubai (UAT), tra il 23 ed il 27 febbraio 2020.
Capi da 3 a 7 - omissis
CONCLUSIONI
Le difese recepiscono difetto assoluto di giurisdizione e incompetenza per territorio
II PM si associa alle eccezione difensive
MOTIVAZIONE
Con richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di S. L., V. G., F. L., G. A., M. U. e T. L. venivano chiamati a rispondere (insieme ad altri la cui posizione non è oggetto della presente sentenza) del reato previsto e punito dall'art. 586 bis c.p., commesso durante una competizione sportiva tenutasi a Dubai.
All'udienza del 29/9/2025, le difese di G. A. e di M. U. eccepivano la mancanza della condizione di procedibilità relativa alla richiesta del Ministro della Giustizia; le altre difese si associavano. Su richiesta del Pubblico ministero, il Giudice rinviava l'udienza per consentire al medesimo di meglio esaminare la questione concedendogli un termine di almeno 7 giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito di osservazioni scritte. II Pubblico ministero provvedeva tempestivamente all'incombente, dichiarandosi remissivo sul punto. All'odierna udienza, previo stralcio delle posizioni dei suddetti, relativamente al capo di imputazione sub n. 2), il Giudice dichiarava non luogo a procedere.
Gli imputati sono chiamati a rispondere del reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ai sensi dell'art. 586 bis c.p. commesso durante una competizione sportiva tenutasi a Dubai. Per tale reato è prevista la pena detentiva compresa in una forbice da tre mesi a tre anni.
Ai sensi dell'art. 9, secondo comma, c.p. il cittadino che commette un delitto comune all'estero per il quale sia prevista una pena restrittiva della libertà personale inferiore ai tre anni è punito a richiesta del Ministero della Giustizia (ovvero ma ciò riguarda diverse categorie di reati istanza o a querela della persona offesa).
Dunque, nel caso di specie, stante la ricordata cornice edittale prevista, si tratta di reato che laddove commesso da cittadini italiani all'estero - necessita della richiesta del Ministro della Giustizia quale condizione di procedibilità.
Orbene, come correttamente sottolineato dalle difese di parte, manca in atti tale richiesta e risulta scaduto il termine entro il quale il Ministro avrebbe potuto formulare la richiesta, stante il termine di tre mesi dall'avvenuta conoscenza del fatto che costituisce reato previsto dall'art. 128 c.p., termine ampiamente superato.
Né potrebbe essere invocata la sussistenza di connessione con altri reati in contestazione atteso il dettato della Suprema Corte "Il reato commesso all'estero non può rientrare nella giurisdizione del giudice italiano per il solo fatto che sia legato dal vincolo della continuazione con altro reato commesso in Italia, trattandosi di ipotesi non compresa tra quelle che, ai sensi degli artt. da 7 a 10 del cod. pen., comportano deroga al principio di territorialità sul quale si basa la giurisdizione dello Stato italiano. (Sez. 3, n. 2986 del 10/12/2015, dep. 2016, M, Rv. 266087 - 01).
P.Q.M.
Visto l'art. 425 comma 1 c.p.p.
Dichiara
non luogo a procedere nei confronti di S. L., V. G., F. L., G. A., M. U. e T. L. per mancanza della condizione di procedibilità.
Pistoia,
Il Giudice
Patrizia Martucci




Commenti