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Reiterazione del sequestro preventivo e limiti del ne bis in idem cautelare

  • 3 giorni fa
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Ai fini della configurabilità del giudicato cautelare e della conseguente operatività del principio del ne bis in idem, il dissequestro di un bene precedentemente sottoposto a sequestro preventivo cd. “impeditivo” non preclude la successiva applicazione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca.


Il sistema delle misure cautelari reali si fonda su una pluralità di strumenti che, pur producendo il comune effetto dell’indisponibilità del bene, si differenziano sensibilmente quanto a funzione, presupposti applicativi e finalità.


Tale distinzione assume particolare rilievo con riguardo alla possibilità di reiterare il vincolo cautelare sul medesimo bene e alla configurabilità di eventuali preclusioni derivanti dal principio del ne bis in idem cautelare e dal cd. “giudicato cautelare”.

In tale prospettiva, assume rilievo centrale la disciplina del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p. La disposizione contempla due differenti ipotesi di vincolo cautelare.

Da un lato, il primo comma disciplina il sequestro preventivo cd. “impeditivo”, ossia finalizzato ad evitare che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o comunque agevolare la commissione di ulteriori illeciti. In tale ipotesi, il fondamento della misura è rappresentato dal periculum in mora, inteso quale situazione di pericolo concreto ed attuale derivante dalla disponibilità della res.

Dall’altro lato, il secondo comma dell’art. 321 c.p.p. disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, misura che risponde ad una diversa ratio, essendo diretta ad assicurare l’effettività della futura ablazione del bene nei casi previsti dalla legge. In tale ipotesi, il vincolo non assolve una funzione impeditiva in senso stretto, ma opera quale strumento di anticipazione cautelare della futura misura ablatoria definitiva.


La distinzione tra le due forme di sequestro assume rilievo decisivo ai fini della configurabilità del giudicato cautelare e della conseguente operatività del principio del ne bis in idem.

La questione si poneva, in particolare, allorché un bene già sottoposto a sequestro preventivo impeditivo veniva successivamente dissequestrato per sopravvenuta cessazione del periculum in mora e, successivamente, nuovamente assoggettato a vincolo cautelare mediante sequestro finalizzato alla confisca.

In relazione a tale problematica, la difesa deduceva la violazione degli artt. 322 e 322-bis c.p.p.

In particolare, si sosteneva che, a fronte del provvedimento di dissequestro emesso dal G.I.P., il Pubblico Ministero avrebbe dovuto esperire il rimedio dell’appello cautelare, anziché avanzare una nuova richiesta di sequestro avente ad oggetto il medesimo bene.

Muovendo da tali considerazioni, la difesa richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la reiterazione dell’azione cautelare reale è consentita soltanto nelle ipotesi in cui il precedente provvedimento sia stato annullato per ragioni meramente formali oppure non vi sia stata alcuna effettiva valutazione dei presupposti sostanziali della misura. Diversamente, laddove il giudice abbia compiutamente esaminato il fumus commissi delicti e il periculum in mora, si determinerebbe la formazione del giudicato cautelare, con conseguente preclusione alla proposizione di una nuova richiesta fondata sui medesimi fatti e sulle stesse esigenze cautelari.

Pertanto, la reiterazione del vincolo cautelare in assenza di nuovi elementi avrebbe determinato un’indebita duplicazione dell’azione cautelare, in contrasto con il principio del ne bis in idem e con la funzione preclusiva del giudicato cautelare.



Sul punto, il Tribunale del riesame riteneva infondate le doglianze difensive, escludendo la configurabilità tanto del giudicato cautelare quanto della violazione del principio de quo.

Richiamando l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite – sentenza n. 7931/2011 – il Collegio osservava come tali principi potessero operare soltanto al ricorrere congiunto di due condizioni: in primo luogo, risulta necessario che la misura cautelare disposta sia la medesima, con riferimento sia al fatto storico sia agli elementi probatori posti a fondamento della valutazione cautelare; in secondo luogo, occorre che il precedente provvedimento abbia carattere decisorio definitivo, nel senso dell’avvenuto esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento.

Muovendo da tali coordinate interpretative, il Tribunale escludeva anzitutto la sussistenza del primo requisito. Si evidenziava infatti come il sequestro preventivo impeditivo e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca costituissero misure ontologicamente differenti, caratterizzate da presupposti e finalità autonome. Il primo trova il proprio fondamento nella necessità di neutralizzare il pericolo derivante dalla disponibilità del bene; il secondo, invece, risulta diretto a garantire l’effettività della futura confisca. Da ciò consegue la non coincidenza tra res iudicata e res iudicanda, con conseguente insussistenza dell’identità cautelare richiesta ai fini del ne bis in idem.

Parimenti, il Collegio escludeva la ricorrenza della seconda condizione, osservando come il provvedimento di dissequestro adottato per cessazione del periculum proprio della misura impeditiva non integrasse un accertamento definitivo incompatibile con una successiva valutazione cautelare fondata su differente titolo giuridico. In tale prospettiva, si rilevava altresì che l’eventuale proposizione dell’appello cautelare da parte del Pubblico Ministero non avrebbe potuto condurre al mantenimento del vincolo per finalità differenti da quelle originariamente poste a fondamento della misura, attesa la diversità strutturale tra sequestro impeditivo e sequestro finalizzato alla confisca.

Ne consegue che il dissequestro disposto per sopravvenuta carenza del periculum in mora non preclude la successiva adozione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca sul medesimo bene e per il medesimo fatto, ove ne ricorrano i relativi presupposti. In tale ipotesi, infatti, non veniva in rilievo una reiterazione della medesima misura cautelare, bensì l’applicazione di un diverso vincolo reale fondato su autonome esigenze cautelari e su differente titolo normativo.


Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva insussistente la denunciata violazione degli artt. 322 e 322-bis c.p.p., escludendo altresì la configurabilità del ne bis in idem cautelare e confermando il decreto di sequestro preventivo impugnato.



N. 112/26 mod. 18

N. 2160/25 R.G.N.R.

N. 5384/25 R.G. G.I.P.


TRIBUNALE DI BRESCIA

III SEZIONE PENALE E DEL RIESAME


Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Penale e del Riesame, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:


Marina Cavalleri – Presidente

Camilla Gecchele – Giudice

Lorenzo Azzi – Giudice relatore


sulla richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. presentata in data 30.4.2026 nell'interesse di M. L. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Brescia il 23.4.2026 (e notificato il 25.4.2026);

osservato che gli atti sono pervenuti a questo tribunale in data 5.5.2026;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 12.5.2026;

pronuncia la seguente


ORDINANZA


In data 11.2.2025, nell'ambito di un'operazione preventiva e di contrasto ai furti e ricettazione di rame sottratto illegalmente alle infrastrutture ferroviarie, personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Brescia effettuava accertamenti nel comune di ***, dove, all'interno di un capannone sito in ***, di cui era locatario M. L., era riscontrata un'attività di gestione illecita di rifiuti, consistente nello stoccaggio e trattamento di cavi di rame di ignota provenienza.

Al momento dell'intervento di polizia erano all'opera M. L. e un terzo (N. V. D.), intenti a privare della guaina alcuni cavi di rame, servendosi della spelacavi elettrica.

All'esterno del locale si trovava un furgone (marca Iveco Daily, modello 35/S/E4, targato ***) con all'interno guaine di gomma provenienti da operazioni di lavorazione precedenti.

L'impresa individuale di M. L. aveva inoltrato al comune di *** solo una S.C.I.A. per attività di deposito merci e, in particolare, di attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività, escludendo lavorazioni in loco, con smaltimento dei materiali di risulta direttamente dai clienti presso l'isola ecologica (cfr. annotazione dell'11.4.2025).

Gli operanti – ravvisate violazioni in materia di raccolta e trattamento dei rifiuti di cui alla fattispecie ex art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 – procedevano al sequestro probatorio del furgone nei confronti del proprietario M. L. (nonché dell'immobile). In data 13.2.2025, il p.m. convalidava il sequestro. In sede di riesame ex art. 324 c.p.p., questo tribunale, con ordinanza del 17.6.2025, annullava il decreto per la genericità della motivazione in punto di esigenze probatorie.

In data 5.6.2025, il G.I.P. disponeva il sequestro preventivo c.d. impeditivo ex art. 321, co. 1, c.p.p. (anche) dell'autocarro, eseguito il 12.6.2025, ravvisando sia il fumus del delitto citato sia il periculum di aggravamento o protrazione delle condotte illecite e delle conseguenze del reato.

In sede di riesame ex art. 322 c.p.p., questo tribunale, con ordinanza del 24.6.2025, confermava il decreto, superando, in particolare, l'eccezione difensiva di mancanza di motivazione in punto di periculum, posto che il G.I.P. – dopo aver esposto in fatto l'operato della polizia giudiziaria, descritto quanto osservato al momento dell'intervento ed elencato quanto rinvenuto e sequestrato – aveva espressamente osservato che «la libera disponibilità del capannone, dei mezzi, dei macchinari e del materiale ivi presente consentirebbe di protrarre le conseguenze del reato accertato e di agevolare la commissione di nuovi reati connessi alla gestione illecita dei rifiuti».

In data 10.3.2026, la difesa avanzava istanza di dissequestro dell'autocarro (tra gli altri beni). Il p.m. esprimeva parere negativo, ritenendolo futuro oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 260-ter, co. 5, d.lgs. 152/20061. Il G.I.P. di Brescia, con provvedimento del 20.4.2026, accoglieva l'istanza: precisato che il sequestro era stato disposto come impeditivo (e non come finalizzato alla confisca) e che il veicolo non rientrava tra i beni che non possono essere restituiti (ossia, tra quelli di cui all'art. 240, comma 2, c.p., richiamato dall'art. 324, comma 7, c.p.p.), riteneva venuto meno il periculum in mora, in ragione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti da parte dell'indagato.

In data 21.4.2026, il p.m. avanzava nuova richiesta di sequestro preventivo del furgone, stavolta ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. Con il decreto gravato, il G.I.P. sottoponeva nuovamente a sequestro (stavolta, finalizzato alla confisca) il furgone, ribadendo la sussistenza del fumus del reato contestato, osservando che, per il veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, è prevista la confisca obbligatoria e ritenendo sussistente il periculum in mora, stante il rischio di alienazione del bene.

La difesa ha proposto riesame avverso tale decreto, eccependo la violazione degli artt. 322 e 322-bis c.p.p. e del principio del ne bis in idem, posto che il p.m., anziché reiterare la propria richiesta di sequestro, avrebbe dovuto appellare il provvedimento di dissequestro del 20.4.2026. In udienza, ha insistito nell'accoglimento del gravame.


***


Il riesame non merita accoglimento.

In punto (comunque, non contestato dalla difesa) di fumus commissi delicti dell'esercizio illecito di attività di stoccaggio e di trasformazione di rifiuti, anche con utilizzo del muletto elettrico e dell'autocarro Iveco, questo tribunale, nella sopra richiamata ordinanza del 24.6.2025, ha già condiviso la valutazione del G.I.P. di cui al decreto del 5.6.2025, poi rinnovata in sede di decreto qui gravato.

Ciò premesso, l'unica doglianza avanzata dalla difesa è infondata.

Di giudicato cautelare e conseguente (violazione del principio del) ne bis in idem, infatti, potrebbe discorrersi solo al sussistere di due concorrenti condizioni: 1) che la misura cautelare disposta sia la medesima, per lo stesso fatto e in base agli stessi elementi probatori; 2) che ricorra un provvedimento decisorio in relazione al quale siano stati esauriti i previsti mezzi di impugnazione (cfr. Cass. SS.UU. 7931/2011).

Ebbene, nel caso in esame, nessuna delle due sussiste.

Non la prima: il sequestro disposto il 23.4.2026, infatti, è da reputarsi misura cautelare diversa da quella disposta il 5.6.2025, essendo il primo impeditivo (art. 321, comma 1, c.p.p.) e il secondo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.). Due sequestri, dunque, con presupposti e finalità differenti, da cui consegue, di necessità, la non coincidenza tra res iudicata e res iudicanda.

Ad ogni modo, neppure sussiste la seconda: sul punto, è appena il caso di rilevare che, se il P.M. si fosse determinato nel modo indicato dalla difesa – ossia, se avesse proposto appello cautelare avverso il decreto di dissequestro del 20.4.2026 chiedendo il mantenimento del vincolo ablativo per finalità diverse da quelle per cui era stato disposto (ossia, come finalizzato alla confisca anziché come impeditivo) –, questo tribunale non avrebbe potuto accogliere l'impugnazione (cfr. Cass. 15852/2023).

In conclusione, l'avvenuto dissequestro di un bene sottoposto a sequestro c.d. impeditivo per la sopravvenuta cessazione del periculum in mora proprio di tale tipologia di misura cautelare reale non osta a che il p.m. possa chiedere la sottoposizione del medesimo bene, per lo stesso fatto, a sequestro c.d. finalizzato alla confisca e il G.I.P. – ricorrendone i relativi presupposti, com'è nel caso di specie – disporla.


P.Q.M.


Visto l'art. 322 c.p.p.;

conferma il decreto di sequestro preventivo impugnato e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Brescia, 12.5.2026



Il Giudice estensore

Lorenzo Azzi


La Presidente

Marina Cavalleri


1 «4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato.

Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma I dell'articolo 256».



©2019 by STUDIO LEGALE BRESCIA - Avvocato Stefano Paloschi.

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