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Sequestro probatorio convalidato con timbro? Nullo per mancanza di idonea motivazione.

La motivazione che deve caratterizzare il sequestro probatorio, a differenza del sequestro preventivo, per come disciplinata dall'art. 253 c.p.p., deve riguardare non solo l'indicazione della fattispecie concreta (nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e di azione), della norma penale che si assume violata e della qualifica di corpo del reato o di cosa allo stesso pertinente, ma anche la compiuta descrizione delle finalità probatorie che il vincolo reale è destinato a soddisfare.

È pertanto necessario che il pubblico ministero espliciti le ragioni del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, non solo per legittimare l'apprensione del bene, ma anche per consentire un successivo controllo sulla sussistenza dei relativi presupposti.

La convalida da parte del pubblico ministero del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria mediante l'apposizione di un timbro che si limiti ad indicare la generica necessità di acquisire i beni in quanto “... relativo a corpo di reato o a cose pertinenti l'indagine preliminare e mezzo di prova" costituisce motivazione apodittica ed insufficiente, in quanto meramente apparente ed inidonea a consentire un controllo circa la concreta sussistenza dei presupposti normativi che legittimano la sua adozione.

A tale carenza non può supplire il Tribunale del Riesame, vertendosi in caso di motivazione meramente apparente e pertanto totalmente assente.



 

n. 122/ 19 mod.18

n.18980/19 nr


TRIBUNALE DI BRESCIA

Terza Sezione Penale e del riesame


Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Penale e del riesame, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:


Giovanni Pagliuca - Presidente rel.

Cesare Bonamartini - Giudice

Luigi Andrea Patroni Griffi - Giudice


Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di C.P., sottoposto ad indagine per il reato di cui all'art.590 c.p.

letta l'istanza presentata dai difensori dell'indagato in data 30.8.2019 con la quale si domandava il riesame del decreto in data 17.8.2019 con cui il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale convalidava il sequestro di un natante;

a scioglimento della riserva assunta nell'odierna udienza camerale, ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


Il 16 agosto 2019 nelle acque antistanti la spiaggia denominata 'Lido delle Bionde' in Sirmione un bagnante veniva ferito dall'elica di una barca. Il ferito era identificato in F.X. e si accertava che il predetto si era calato in acqua dall'imbarcazione per fare un bagno, aveva avuto difficoltà a stare a galla, sicché la moglie (Y.X.) aveva avvicinato la barca colpendolo alle gambe con l'elica.

L'imbarcazione risultava di proprietà della società “Alfa di C. srl” che l'aveva noleggiata al figlio del ferito, F.A., pure presente al fatto.

Il natante era sottoposto a sequestro dalla polizia giudiziaria ed il pubblico ministero convalidava il sequestro con apposizione di timbro in calce al. verbale con la dicitura 'convalida il sequestro perché relativo a corpo di reato o a cose pertinenti l'indagine preliminare e mezzo di prova".

Propone riesame il difensore dell'indagato chiedendo la restituzione del bene per mancanza di esigenze probatorie.

******

Ritiene il Tribunale che il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero debba essere dichiarato nullo per difetto di motivazione con riguardo alle finalità perseguite dall'autorità requirente con lo strumento processuale adottato.

Invero, trattandosi di sequestro probatorio (e non preventivo), la motivazione che ai sensi dell'art.253 c.p.p. deve caratterizzare il decreto di sequestro involge non solo l'indicazione della fattispecie concreta (nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e di azione), della norma penale che si assume violata e della qualifica di corpo del reato o di cosa allo stesso pertinente, ma anche la compiuta descrizione delle finalità probatorie che il vincolo reale è destinato a soddisfare, indicazione che, secondo il più recente e rigoroso orientamento della Suprema Corte, si rende necessaria anche quando oggetto del vincolo sia una res qualificabile come corpo del reato (cfr. Cass. Sez. Unite n. 5876 del 28/1/04, Ferrazzi; in senso conforme cfr. da ultimo Cass. Pen., sent. n. 260 del 24.11.2017).

Invero, la qualifica di corpo del reato o cosa pertinente al reato non è di per sé sufficiente a giustificare l'apprensione del bene in funzione probatoria posto che da essa non discende un'implicita idoneità dimostrativa della res in ordine al reato cui è pertinente, tanto è vero che è prevista, all'art.262 c.p.p., la restituzione delle cose sequestrate quando non sia più necessario il mantenimento del vincolo a fini di prova.

Ciò implica, in accordo con il suddetto orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo Collegio - che le ragioni del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti debbano essere esplicitate dall'autorità giudiziaria disponente così da legittimare l'apprensione del bene e, quanto meno, consentire un successivo controllo sulla sussistenza dei relativi presupposti.

Ciò premesso, il decreto in questa sede impugnato difetta di idonea motivazione in relazione alle finalità probatorie che, attraverso l'apposizione del vincolo reale, la procedura cautelare era destinata a soddisfare.

Il provvedimento gravato, infatti, si limita ad enunciare la generica necessità di acquisire i beni in quanto “... relativo a corpo di reato o a cose pertinenti l'indagine preliminare e mezzo di prova", motivazione evidentemente apodittica e come tale insufficiente per legittimare l'ablazione del bene. Tutto ciò considerato, la mancanza di idonea motivazione rende il decreto radicalmente nullo, non consentendo alcuna forma di controllo circa la concreta sussistenza dei presupposti normativi che legittimano la sua adozione.

Né a sanare il vizio in parola può concorrere il Tribunale del riesame in applicazione dei pur ampi poteri integrativi che a questo giudice l'ordinamento riserva laddove, come nel caso che ci occupa, la motivazione sia sotto tale profilo apparente e totalmente assente.

Stante quanto precede, è del tutto superfluo affrontare i profili ulteriori di gravame, sebbene - a tutto concedere - non si vede quali siano le esigenze probatorie sottese al mantenimento in sequestro del bene, attesa la chiarezza della dinamica ed il difetto, allo stato, di querela in quanto non presentata dal ferito nei confronti dell'autore del fatto.

Segue alla decisione la restituzione del bene in sequestro all'avente diritto.


P.Q.M.


Visto l'art. 324 c.p.p.,

annulla il decreto di convalida di sequestro probatorio nei confronti di C.P. ed ordina la restituzione al predetto, quale legale rappresentante della società “Alfa di C.P. sas”, del natante da diporto Mod. Caio matr.0XX00000.

Delega per l'esecuzione del presente provvedimento il Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera del Lago di Garda. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Brescia, 10.9.2019


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