Avv. Stefano Paloschi
2 mar 20236 min
N. 329/22 mod.17 n. 9517/22 n.r.
TRIBUNALE DI BRESCIA
Terza Sezione Penale e del riesame
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Penale e del riesame, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Giovanni Pagliuca - Presidente rel.
Chiara Desenzani - Giudice
Camilla Gecchele - Giudice
Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di (omissis), imputato in ordine al reato di cui all’art. 385 c.p.;
visto l’atto di appello presentato in data 28.7.2022 dal pubblico ministero contro l’ordinanza emessa in data 26.7.2022 con cui il giudice monocratico del Tribunale di Brescia respingeva istanza cautelare;
a scioglimento della riserva assunta nell’odierna udienza in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il 25 luglio 2022 (omissis) veniva arrestato per evasione in quanto il 29.4.2022 si era allontanato dalla comunità terapeutica ‘Alfaomega’ di Graffignana, ove era in misura di affidamento ex art.94 d.p.r. n.309/90 per espiazione pena e si presentava presso la portineria della casa di reclusione di Verziano per costituirsi.
Risulta dagli atti che a seguito dell’abbandono della comunità da parte del (omissis) - affidato provvisoriamente al servizio sociale ex art.94 d.p.r. n.309/90 -in data 28.4.2022 il Magistrato di Sorveglianza di Milano disponeva la provvisoria sospensione della misura in corso ordinando l'accompagnamento di (omissis) nel più vicino istituto penitenziario.
Condotto avanti al giudice per il processo per direttissima, nel corso dell’interrogatorio (omissis) chiedeva scusa, precisando che si era allontanato dalla comunità in quanto si trovava male e poi, chiedendo consiglio allo psichiatra del Sert, prendeva la decisione di costituirsi per pagare i suoi errori.
Il giudice, a fronte della richiesta del pubblico ministero di applicazione della massima misura cautelare, escludeva la sussistenza di esigenze cautelari in considerazione della spontanea presentazione dell’imputato presso il carcere e ne disponeva la liberazione.
Propone appello il pubblico ministero, osservando che (omissis) era raggiunto da
diversi precedenti penali con condanne a partire dal 1996, anche per evasione (nel 2009, 2011, 2015), indicative della tendenza dell’imputato ad abbandonare i luoghi di detenzione, specificamente le comunità presso le quali veniva collocato.
Anche in considerazione della durata del periodo di libertà dopo l’allontanamento dalla struttura e delle dichiarazioni rese in interrogatorio da cui si desumeva una insofferenza per la restrizione in comunità, il pubblico ministero ricavava un concreto rischio di ripetizione arginabile solo con il massimo presidio preventivo, tenuto conto che la condanna per evasione del 2019 era ostativa alla applicazione della misura cautelare domiciliare.
All’odierna udienza la difesa ha sostenuto l'insussistenza del delitto di evasione con conseguente richiesta di conferma dell'ordinanza impugnata.
* * * *
L’appello presentato dal pubblico ministero non merita accoglimento.
Premesso che, in tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, si ritiene che non sussista la gravità indiziaria del reato di evasione.
Si rammenta che (omissis) non si trovava in regime detentivo, bensì in regime alternativo alla detenzione non equiparabile a quello detentivo sicchè è del tutto pertinente il richiamo della giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale (Casa. Sez. 6, Sentenza n.34713 del 05/07/2006 Rv. 234781) “non integra ipotesi di reato la violazione, da parte del condannato affidato in prova al servizio sociale, delle prescrizioni dettategli all’atto dell'affidamento, anche se essa risulti incompatibile con la prosecuzione della prova”.
L’allontanamento dalla comunità ‘A...’ da parte di (omissis) costituisce una violazione delle prescrizioni, già ‘sanzionata’ dal magistrato di sorveglianza con la sospensione del regime alternativo, l’ordine di cattura del (omissis) e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione sulla revoca della misura, ma non integra gli estremi del reato di cui all'art.385 c. p.
Ne consegue, essendo del tutto superfluo proseguire, la infondatezza dell’appello.
P.Q.M.
Visto l'art.310 c.p.p.
conferma l'ordinanza impugnata.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Brescia, 20.9.2022
Il Presidente rel.
Dott. Giovanni Pagliuca
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