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Estinzione del reato per condotta riparatoria e somministrazione di bevande alcoliche a minori

Avv. Stefano Paloschi

Possibile l'estinzione del reato ex art. 35 D. Lgs. 274/00 per la fattispecie sanzionata dall'art. 689 c.p.


Con l’introduzione della competenza del Giudice di Pace in materia penale, è stata prevista una speciale causa di estinzione del reato conseguente alla condotta riparatoria da parte dell’imputato.

L’art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000, ai commi 1) e 2), dispone che il Giudice di Pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il termine per l'adempimento di tale condotta riparatoria, originariamente fissato per la prima udienza di comparizione delle parti, è stato spostato all'avvenuta apertura del dibattimento dalla sentenza n. 45 del 21 marzo 2024 della la Corte Costituzionale.

Il Giudice di Pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Va innanzitutto precisato che non sussiste alcun automatismo fra l’avvenuto risarcimento del danno, in via patrimoniale, e l’estinzione del reato; il comma 2) dell’art. 35 esprime chiaramente il principio della valutazione da parte del Giudice della idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze disposte dalla norma stessa.

La Suprema Corte ha precisato come “la speciale causa di estinzione del reato prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell’imputato, dell’avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all’intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità” (Cass. Pen., sez. IV, 09.12.2003 n. 11522 e, in senso conforme, Cass. Pen. sez. V, 18.01.2007 n. 5581 e Cass. Pen. sez. V, 24.03.2005 n. 14070).

Il Giudice ha l’obbligo di sentire le parti, parte offesa o parte civile costituita, Pubblico Ministero e imputato, ma non è vincolato al loro consenso; soltanto la volontà contraria dell’imputato potrebbe legittimamente impedire l’applicazione della causa di estinzione del reato, in quanto sussiste l’interesse dell’imputato ad una sentenza di eventuale proscioglimento nel merito.

Non è necessario pertanto il consenso della parte offesa: “in tema di procedimento davanti al giudice di pace, l’operatività della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 - fondata sulla condotta riparatoria dell’autore del reato - è subordinata all’audizione della persona offesa dal reato e non al suo consenso” (Cass. Pen., Sez. V, n. 22323 del 21.04.2006).

Infatti tale istituto, come si legge nella Relazione Ministeriale al D.Lgs. 274/00, “abbraccia tutti i reati di competenza del giudice di pace”, perseguibili a querela o d'ufficio; attraverso tale istituto il legislatore delegato ha inteso “configurare un sistema che vuole porsi come mezzo di tutela sostanziale dei beni giuridici lesi, più che come astratto ed indefettibile meccanismo retributivo conseguente alla commissione del reato”, riconoscendo al Giudice “il potere di sindacare la congruità delle attività risarcitorie, rafforzandone anche i poteri conformativi”, diventando così un “mediatore effettivo tra le parti, grazie alla possibilità di valutare la idoneità della condotta riparatoria”; in tale ottica, si legge sempre nella Relazione, l'istituto assolve ad un intento deflattivo del legislatore, che ha così configurato “una "potestà di scavalcamento" da parte del giudice dell’eventuale indebita persistenza della volontà punitiva del querelante/ricorrente in favore del quale siano state efficacemente poste in essere attività risarcitorie e riparatorie”; tale istituto, si ribadisce, “riconosce al giudice [...], nell’ottica di un potenziamento della sue funzioni conciliative, il potere di valutare la congruità e l’effettività delle condotte riparatorie e di pervenire ad una declaratoria di estinzione del reato pur in presenza di un pervicace rifiuto dell'offeso a ritirare la sua domanda di punizione”.

Quanto all’oggetto dell’esame del Giudice occorre rifarsi a principî generali del processo penale ed altresì ai criteri che emergono dal tenore degli artt. 133 e 133 bis c.p., diretti alla valutazione della personalità del reo.

Qualora la condotta posta in essere sia congrua e conforme, il Giudice di Pace è tenuto a pronunciare sentenza estintiva del reato e la persona offesa/parte civile che "non ritenga esaustivo il risarcimento offerto, potrà adire comunque il giudice civile rispetto alla cui decisione, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la pronuncia penale non avrà alcuna incidenza, in quanto la congruità del risarcimento, operata allo stato degli atti ai soli fini dell'estinzione del reato, lascia comunque impregiudicata la possibilità di un nuovo e completo accertamento circa l'esistenza e l'entità del danno in favore della persona offesa" (Cass. pen., SS.UU., 23.04.2015, n. 33864).

L'offerta di somma riparatoria o risarcitoria alla persona offesa può avvenire anche non tramite le (dispendiose) forme di cui all'art. art. 1209 c.c. (ossia tramite offerta reale propriamente detta); tuttavia deve essere formulata con modalità idonee a garantire che la somma offerta sia posta nella libera e incondizionata disposizione dell'avente diritto, in modo tale che questi possa acquisirla senza necessità dell'ulteriore attivazione da parte dell'offerente (Cass. pen., sez. V, 14.02.2024, n. 17975).

La somma deve provenire, direttamente o indirettamente, dall'imputato, non essendo bastevoli a tali finalità somme erogate dall'INAIL (Cass. pen., sez. IV, 04.11.2021, n. 44959) o dalla compagnia assicuratrice dell'auto che non sia di proprietà dell'imputato ma di un terzo estraneo al processo (Cassazione penale sez. IV, 06.12.2022, n. 48651), mentre è stata ritenuta idonea la somma corrisposta dalla compagnia assicuratrice dell'auto dell'imputato (Cass. pen., Sez. IV, 14.06.2017, n. 34888).

Le Sezioni Unite hanno badato di precisare come sia necessaria la ricorrenza di entrambi i presupposti evocati dall'art. 35 affinché si pervenga alla causa estintiva del reato, ossia "la riparazione del danno cagionato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato"; sul punto: "l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dal D.Lgs. 28 agosto, n. 274, art. 35, presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi alternatività tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte" (Cass. pen., SS.UU., n. 33864 del 23/04/2015).

Si è, in tal senso, precisato come tra le due condotte previste nel testo della disposizione non ricorra un rapporto di alternatività, come dimostrato dalla presenza della congiunzione "e", dovendo tali esigenze essere entrambe soddisfatte ai fini dell'operatività del meccanismo estintivo, ovviamente sempre che si siano verificate concrete conseguenze dannose o pericolose da eliminare ed essendovi danni da risarcire, dovendosi ammettere la sufficienza di una sola delle due nell'ipotesi in cui l'altra sia concretamente ed oggettivamente insussistente (Cass. pen., sez. V, 14.02.2020, n. 12926).

A tale proposito, l'istituto è applicabile - per espressa previsione normativa che fa ben due volte riferimento all'«eventuale» persona offesa - a “tutti i reati di competenza del giudice di pace” (come precisa la Relazione Ministeriale) e non necessariamente ai soli reati costruiti in chiave di aggressione ad una specifica persona offesa; ciononostante la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sfavorevolmente alla sua applicabilità per il reato di guida in stato d'ebrezza, espressamente sottolineando come "il meccanismo di estinzione dell'illecito che, secondo quanto previsto dall'art. 35 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, può conseguire a condotte riparatorie consistenti nel risarcimento del danno o nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose" (Cass. pen., sez. IV, 02/07/2004, n. 41665).

Ancor più tranchant è Cass. pen., Sez. IV,, 4 maggio 2004, n. 34343, secondo la quale vi sarebbe incompatibilità tra la natura di reato di pericolo astratto rivestita dalla contravvenzione di guida in stato d'ebrezza e il meccanismo di definizione alternativa del processo introdotto dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000.

Nel caso oggetto di commento si è invocata invece con successo l'estinzione del reato per effetto di condotta riparatoria con riferimento alla diversa fattispecie contravvenzionale p. e p. dall'art. 689 c.p., ossia "Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente", identificato solitamente dalla dottrina quale reato di pericolo "presunto".

Trattasi di fattispecie che sanziona con l'arresto fino ad un anno "l' esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità".

Si è di fronte ad un reato proprio, in quanto commissibile solo da soggetto qualificato, e che si sostanzia nella condotta di chi, in qualità di gestore di un bar, di un osteria o di altro luogo di commercio di cibi e bevande, somministri (con ciò intendendosi l'effettiva cessione materiale o dazione, anche in un'unica soluzione) bevande alcoliche a soggetti aventi le caratteristiche specificamente indicate.



La tesi difensiva è stata quella di valorizzare, sulla scorta di rilievi dottrinarî, da un lato la natura di soggetti passivi del reato rivestita dalle persone che, per ragioni di età, infermità o deficienza psichica non sono in grado di regolarsi da sé stessi, il che conderrebbe a ritenere la contravvenzione in parola come reato di pericolo concreto, le cui "conseguenze pericolose" possono essere oggetto di eliminazione da parte del reo; dall'altro, la condotta posta in essere dagli imputati non si è tradotta solamente in un ristoro monetario alle persone offese, ma altresì si è concretizzata in una fattiva offerta in favore di ente pubblico preposto al contrasto dell'abuso da sostanze alcoliche.

Il che costituisce senz'altro una condotta tesa ad eliminare "le conseguenze dannose o pericolose del reato".

Il Giudice, aderendo seppur succintamente a tale tesi, ha pronunciato sentenza estintiva del reato con effetto liberatorio per i prevenuti.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI CREMA


Sent. n° 56,/24

R.G.N.R. n° 325/21

Reg. Gen. n° 59/24


Il Giudice di Pace di Crema, nella persona della Dott.ssa Beatrice Ghillani, alla pubblica udienza del 10 dicembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. 325/21 R.N.R. P.M. (n. 59/24 Reg. Gen. G.d.P.), contro Z.A., nato a S. (CR) il ***, ivi residente in via C.P.M. n. 11, elettivamente domiciliato in Orzinuovi (BS), Via Cavour n. 35, c/o lo Studio del difensore di fiducia, Avv. A. Cicognini Pavoni. Libero, assente avvisato,

e

Z.L., nato a O. (BS) il ***, residente a S. (CR), via B. n. 27, elettivamente domiciliato in Orzinuovi (BS), Via Cavour n. 35, c/o lo Studio del difensore di fiducia, Avv. A. Cicognini Pavoni. Libero, assente avvisato.

IMPUTATI

del reato p. e p. dall'art. 689 C.P. per aver somministrato bevande alcoliche a minori di sedici anni, nello specifico alla signorina Z.J. (15.10.2006) un long Island alcolico e al ragazzo P.C. (10.02.2006) un Campari con il bianco alcolico, presso il proprio esercizio pubblico il chiosco "***" durante la serata denominata "***" presso il "Parco ***" in Via B. civico n. 29, nella loro qualità rispettivamente di Organizzatore dell'evento "***" il Z.L. e titolare della concessione del Parco *** e del chiosco "***" il Z.A..

In S. (CR), il 07.09.2021.


Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona della Dott.ssa S. Rossoni V.P.O. —, degli Avv.ti A. Cicognini Pavoni e S. Paloschi, del Foro di Brescia, difensori di fiducia di entrambi gli imputati.

Le parti hanno concluso come segue. Il P.M.: "Non doversi procedere per intervenuta condotta riparatoria del danno ex art. 35 D. Lgs. 274/00". I difensori degli imputati: "Si associano alle richieste formulate dal P.M."

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio del 23.11.2021, gli imputati venivano chiamati a rispondere del reato in rubrica loro ascrittó.

All'udienza del 10 dicembre 2024, i loro difensori rappresentavano l'intervenuta riparazione del danno ad opera dei Sigg. Z., con eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose della contravvenzione agli stessi attribuita.

A dimostrazione della condotta riparatoria posta in essere dagli imputati, i Legali producevano copie di n. 02 assegni circolari, dell'importo pari ad Euro 250,00= ciascuno, consegnati rispettivamente a P.C. e Z.J. e da questi accettati a titolo risarcitorio, come attestato dalle relative firme rispettivamente apposte per ricevuta. Versavano, altresì, in atti l'attestazione, sottoscritta dalla Responsabile degli Affari generali di ASST di Crema, della ricezione del contributo pari ad Euro 500,00=-- erogato, a titolo di liberalità, da Z.A. a favore della SC Riabilitazione delle Dipendenze, da destinarsi allo svolgimento di attività di prevenzione e recupero dall'alcolismo. Fornivano, infine, prova, mediante copia delle relative ricevute, dell'avvenuto pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate agli imputati per violazioni amministrative delle misure adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19, rilevate contestualmente all'accertamento del reato contestato.

I difensori degli imputati, sulla scorta delle sopra descritte produzioni documentali, invocavano, quindi, la pronuncia da parte di questo Giudice di Pace di sentenza di intervenuta estinzione del reato de quo, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 274/00.

A tale proposito, ritiene questo Giudice che l'importo offerto ai soggetti minori menzionati in capo d'imputazione e da questi accettato, e l'ammontare erogato in beneficenza ad ASST Crema da parte degli imputati costituiscano somme eque e proporzionate all'entità della condotta contestata, sia ai fini del ristoro del danno subito che dell'eliminazione delle conseguenze riprovevoli e pericolose del reato consumato dagli imputati.

Alla luce di quanto sopra, gli effetti dannosi della contravvenzione possono dirsi neutralizzati dalla collaborativa condotta posta in essere dai Sigg. Z. nel corso del procedimento a loro carico.

Gli stessi risultano, inoltre, incensurati ed il fatto contestato pare rivestire carattere assolutamente episodico ed isolato nell'esercizio della professione lavorativa da loro svolta.

Stanti i presupposti sopra indicati, si appalesa, dunque, fondata la richiesta promossa dal Pubblico Ministero, nonché dai difensori, di pronuncia, in favore degli imputati, di sentenza declaratoria, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/00, di intervenuta estinzione del reato, in conseguenza di condotta riparatoria.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Crema, visti gli artt. 469 cpp e 35, comma 1, D. Lgs. 274/00,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di Z.A. e Z.L. per il reato loro ascritto, essendo lo stesso estinto, per intervenuta condotta riparatotia del danno.

Crema, lì 10 dicembre 2024.

Il Giudice di Pace Avv. Beatrice Ghillani

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria il 23/12/24




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