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  • Avv. Stefano Paloschi

Guida in stato di ebbrezza: la rilevazione dell’etilometro può non essere accurata

La curva di Widmark consente di ricostruire il tasso alcolemico al momento del fermo, che può discostarsi sensibilmente da quello successivamente rilevato attraverso l’etilometro


L’esame del tasso alcolemico attraverso l’etilometro, pur rappresentando l’alternativa meno invasiva e più immediata per l’accertamento del tasso alcolemico nel sangue (rispetto, ad esempio agli esami ematici), non è esente da criticità.

Occorre a tal proposito effettuare una premessa di carattere tecnico-scientifico. Per quanto concerne la risposta dell’organismo all’alcool possono individuarsi due “fasi cinetiche”: quella dell’assorbimento e quella dell’eliminazione. Durante l’assorbimento il tasso alcolemico aumenta progressivamente, mentre diminuisce durante l’eliminazione. Questo processo è rappresentato graficamente attraverso la cosiddetta “curva di Widmark”, crescente nella prima fase menzionata, e decrescente nella seconda.

Ebbene, per quanto concerne l’accertamento del tasso alcolemico nell’ambito (ad esempio) del reato di guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui vi sia uno iato temporale tra il momento del fermo e quello in cui viene effettuato l’esame con l’etilometro, può essere tratta una rilevante conclusione: una volta che vengono effettuati due diversi rilievi a distanza di qualche minuto, in base all’entità del tasso alcolemico (crescente o decrescente), può accertarsi se l’alcool sia in fase di assorbimento (qualora dal secondo rilievo risulti un valore maggiore rispetto al primo) o (in caso contrario) di eliminazione. E, di conseguenza, utilizzando la sopra citata curva di Widmark, è possibile risalire all’entità del tasso presente al momento del fermo iniziale, e dunque di maggior rilievo dal punto di vista giuridico.

Una esorbitante differenza tra i due valori (quello accertato attraverso l’esame con l’etilometro e quello cui si risale ricostruendo la curva di Wildmark) può portare ad una dichiarazione di inutilizzabilità ai fini della decisione dell’esame effettuato dall’etilometro.



A titolo di esempio, nell’ambito della causa in commento veniva contestato all’imputato il reato di cui all’art. 186 commi 2 lett. c) e 2 sexies d.lgs. 285/1992, per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l. In particolare, ad una prima rilevazione, effettuata 10 minuti dopo il fermo, il tasso risultava 1,05 g/l, e ad una seconda, effettuata dopo altri 10 minuti, risultava di ben 2,11 g/l.

Alla luce di quanto osservato in precedenza, ricostruendo la curva di Widmark del tasso dell’imputato, il consulente tecnico di parte ha riferito che “l’alcolemia del medesimo al momento del controllo doveva essere significativamente inferiore a quella stimata dall’etilometro e in tal caso, attese le conoscenze sulla cinetica di assorbimento dell’alcol attraverso la parete gastrointestinale, essa doveva essere con ogni probabilità inferiore alla soglia di 0.5 grammi/litro”.

Il Pubblico Ministero stesso chiedeva l’assoluzione perché il fatto non sussiste o in quanto non è previsto dalla legge come reato e la difesa si associava. Il giudice accoglieva la tesi sostenuta dalla difesa e dalla Pubblica Accusa, dichiarando “l’inutilizzabilità dell’accertamento tecnico eseguito” ed accertando che “gli elementi sintomatici riscontrati sulla persona dell’imputato – alito vinoso e occhi lucidi – non si ritengono tuttavia sufficienti per comprovare il superamento del limite di 0,8 g/l, previsto dalla fattispecie punibile penalmente”, proscioglieva lo stesso dell’imputazione ascritta, riqualificando il fatto nell’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 186 C.d.S.

In conclusione, un’analisi del tasso alcolemico fondata sulla ricostruzione “storica” dello stesso attraverso la curva di Widmark, ha permesso di far fronte ad una rilevazione dell’etilometro fortemente distante rispetto a quello che si poteva stimare essere presente al momento del fermo.


 

n. 1610/2022 R.G.Mod.16 n. 6354/2019 R.G.N.R.


Sentenza n. 213

del 19-01-2023

depositata il 20.3.23


REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione I Penale


In composizione Monocratica:

dott.ssa Raffaella Mendez

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa penale a carico di: (omissis)

Difeso di fiducia dall'avvocato Stefano Paloschi del Foro di Brescia.

LIBERO — PRESENTE

IMPUTATO

del reato p.e.p. dall'art.186, commi 2, lett. c), e 2 sexies, d.lgs n. 285/1992, perché circolava alla guida del veicolo (omissis) in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (h. 23.41 1^ rilevazione g/l 1,05 h.23.51, 2^ rilevazione: 2,11);

con l'aggravante di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7;

In Roncadelle il 19 aprile 2019.


CONCLUSIONI

Il PM chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o in quanto non è previsto dalla legge come reato. Il difensore dell'imputato aderisce alle conclusioni del PM.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


A seguito di un accertamento operato dagli agenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Roncadelle, svolte opportune indagini preliminari, veniva citato avanti a questo Tribunale (omissis), in atti compiutamente generalizzato per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

Il presente procedimento veniva celebrato, in più udienze, alla presenza dell'imputato, nel corso delle quali, su accordo delle parti, veniva acquisito al fascicolo del dibattimento il verbale di CNRredatto dagli agenti in forza alla Polizia Locale di Roncedelle e, all'esito dell'escussione del consulente tecnico richiesto dalla difesa Prof. Aldo Polettini, veniva acquisito la relazione tecnica da quest'ultimo redatta.

Dichiarati gli atti utilizzabili, le parti discutevano, rassegnando le conclusioni riportate a verbale.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Osserva il Giudice che l'istruttoria dibattimentale impone una pronuncia di improcedibilità in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186, comma II, lett. b), e II sexies, C.d.S. previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma II, lett. a), C.d.S., perché lo stesso non è previsto dalla legge come reato.


In merito valgano le seguenti considerazioni;


Dalla CNR in atti emerge che, in data 19.04.2019, in Roncadelle (BS) in via Vittorio Emanuele II, una pattuglia della Polizia locale del Comune, durante l'espletamento del servizio ordinario, fermava l'autovettura (omissis), condotta dall'odierno imputato, identificato a mezzo di patente di guida n. (omissis).


Il prevenuto, il quale dimostrava i classici sintomi dell'ebrezza alcolica: alito vinoso e occhi lucidi, non faceva mistero di aver consumato una birra pochi minuti prima di essere fermato.


L'imputato acconsentiva a sottoposi ad accertamento qualitativo a mezzo di precursore risultando positivo all'alcol. Previa somministrazione degli avvisi di legge, il prevenuto

si sottoponeva quindi all'accertamento tecnico a mezzo Etilometro marca Drager, modello alcoltest 7110, matricola ARSM0025, revisionato per l'anno in corso.


Le due misurazioni effettuate, a dieci minuti di distanza l'una dall'altra, davano i seguenti esiti: prima misurazione effettuata alle ore 23.41 dava esito pari a 1,05 G/1 e la seconda misurazione effettuata alle ore 23.51 dava esito paria a 2.11 g/I.


Visto il risultato dell'accertamento si procedeva a contestare al nominato in oggetto la violazione per la guida in stato di ebbrezza alcolica di cui in rubrica.


L'imputato dal canto proprio, ammetteva con franchezza che la sera del controllo, pochi minuti prima di essere stato fermato dalla pattuglia di polizia, aveva bevuto una birra presso il bar sito in via Corsica in Brescia.


L'imputato precisava che il tragitto dal Bar in cui aveva consumato la birra e la propria abitazione si percorre mediamente in 5 minuti e che lo stesso dopo aver bevuto la consumazione si era posto subito alla guida per raggiungere la sua abitazione. Riferiva di sentirsi assolutamente sobrio e lucido.


Il Prof. Aldo Polettini riferiva che dalla documentazione analizzata, confermava che l'accertamento svolto a breve distanza dalla consumazione determina che il soggetto si trovi nella fase di assorbimento durante le rilevazioni etilometriche è che la sua alcolemia al momento del controllo doveva essere inferiore a quella stimata.


Orbene, dal momento che tra il fermo e la prima rilevazione nel caso in esame il tempo trascorso era di soli 10 minuti (ora del fermo 23.30 circa; e ora della prima rilevazione 23.40) durante i quali la stima etilometrica era praticamente raddoppiata (da 1,05 gli a 2,11 g/l), indicando un assorbimento particolarmente rapido, al momento del fermo l'alcolemia doveva essere significativamente inferiore a quella stimata alle olle ore 23.40, ed invero a parere del consulente della difesa poteva essere inferiore anche alla soglia di 0.5 gli (cfr. grafico a pag. 9 elaborato tecnico in atti).


Si tratta, in particolare, della situazione come è accaduto nel caso in oggetto, che si verifica a seguito dell'ingestione di bevande alcoliche a stomaco vuoto, l'assorbimento attraverso la parete gastrointestinale si realizza in tempi particolarmente rapidi.


In conclusione, il Prof. Aldo Polettini sostiene che gli elementi a disposizione relativi all'accertamento etilometrico eseguito sulla persona dell'odierno imputato, consentono

di affermare che l'alcolemia al momento del controllo doveva essere significativamente inferiore a quella stimata dall'etilometro e, attese le conoscenze sulla cinetica dell'assorbimento dell'alcol attraverso la parete gastrointestinale, essa doveva essere con ogni probabilità inferiore alla soglia di 0,50 g/l.

Inoltre, a causa dell'errore elevato che l'etilometro può commettere nella fase di assorbimento, la stima eseguita dallo strumento nel corso delle rilevazioni effettuate all'imputato sia stata largamente imprecisa, generando, come nel caso di specie due valori non concordanti.


Tutto ciò premesso ritenete questo giudice che meriti accoglimento la tesi sostenuta dalla difesa a cui anche la Pubblica Accusa ha aderito.


Ritenuta, quindi, l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico eseguito e, atteso che gli elementi sintomatici riscontrati sulla persona dell'imputato - alito vinoso e occhi lucidi -non si ritengono tuttavia sufficienti per comprovare il superamento del limite di 0,8 gli, previsto dalla fattispecie punibile penalmente, l'imputato deve essere prosciolto dall'imputazione così ascritta, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 186 C.d.S., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, avendo rilevanza meramente amministrativa.

Il carico di lavoro di quest'ufficio giustifica il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.


P.Q.M.


Visti gli artt. 521 e 530 c.p.p.,

previa riqualificazione del reato contestato in lettera a) art. 186 CDS;

ASSOLVE

(omissis) dal reato a lui ascritto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Motivazione in giorni 60.

Brescia, 19.01.2023.

Il GIUDICE monocratico

Raffaella Mendez


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