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Avv. Stefano Paloschi

Omessa dichiarazione: può non sussistere il dolo in caso di mancanza di liquidità

Aggiornamento: 14 nov 2019

Il delitto di "Omessa dichiarazione", previsto e punito dall'art. 5 D. Lgs. 74/2000, punisce "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila". Il comma 1 bis della medesima disposizione di legge sanziona con la medesima pena "chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila".

La norma sanziona un comportamento "proprio" del contribunente, ed è posta a presidio sia della trasparenza fiscale che dell'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo: il reato è c.d. "omissivo proprio ed a consumazione istantanea", essendo necessario e sufficiente, per la consumazione, che decorrano - inutilmente - i novanta giorni (c.d. "periodo di ravvedimento") dalla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi, sul valore aggiunto o di sostituto d'imposta previsti dalla legge tributaria.

Appare evidente l'impronta sostanziale che il legislatore ha voluto dare alla norma, inserendo non solo una soglia di punibilità (modificata nel corso del tempo) al di sotto della quale la condotta è penalmente irrilevante, ma anche fornendo precisazioni che portano ad escludere dal perimetro della sanzione anche le presentazioni di dichiarazioni che possano essere viziate da ritardo (entro certi limiti) e da problemi formali.

Non si considerano omesse, infatti, le dichiarazioni presentate con un ritardo sino a 90 giorni dalla scadenza del termine, ovvero non sottoscritte ovvero ancora redatte su stampato non conforme al modello prescritto.




L'elemento soggettivo che deve caratterizzare la fattispecie è quello del dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi (Irpef e Ires), sul valore aggiunto e le ritenute certificate.

Proprio la marcata sottolineatura del principio di offensività che deve caratterizzare la fattispecie appare valorizzata anche con riferimento all'intensità dell'elemento soggettivo che deve animare il soggetto attivo nel caso di specie, per il quale è stata chiesta, ed accolta, l'archiviazione del procedimento penale.

Il Pubblico Ministero ha ritenuto infatti non sussistente l'elemento soggettivo del reato in capo ad un imprenditore che, pur a fronte della materiale omissione della presentazione della dichiarazione redditi ed I.V.A. per le annualità 2012 e 2013, ha sostenuto e documentato di versare in una cronica fase di illiquidità della propria impresa, posta infatti in liquidazione, e di avere - con riferimento alla prima delle annualità - concordato un piano di rientro con l'Agenzia delle Entrate, parzialmente onorato.

Tale fattiva condotta, collocata nel contesto di difficoltà economica del contribuente, vale ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, così come sopra descritto.



 

n. 276/18 R.G.N.R.


PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Brescia

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

Al Giudice per le Indagini

Preliminari

presso il Tribunale di Brescia


Il Pubblico Ministero dott.ssa Mariacristina Bonomo,

letti gli atti del procedimento in epigrafe, nei confronti di:

M.M., nato a XXXXX (XX) il 00.00.0000

per il reato di cui all’art. 5, D.lgs. n. 74 del 2000

RILEVATO

che la presente indagine scaturisce da una CNR dell’Agenzia delle Entrate di Brescia, a seguito di un accertamento di natura fiscale sulla società ALFA s.r.l. in liquidazione che non ha presentato la dichiarazione dei redditi e IVA per gli anni d'imposta 2012 e 2013;


che appare condivisibile la prospettazione dell’indagato come rappresentata nella memoria difensiva secondo la quale l’omessa presentazione delle dichiarazioni era dovuta a mancanza di liquidità di una società già posta in liquidazione;


che quanto all’anno d’imposta 2012 l’indagato ha ottenuto un piano di rateizzazione dell’obbligazione tributaria, che ha in parte adempiuto;


che, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento egli, tramite il proprio commercialista, ha collaborato con l’Agenzia delle Entrate presentando tutta la documentazione utile a ricostruire l’imponibile tra cui fatture emesse e d’acquisto, estratti conto Valsabbina SCPA, bilancio con stato patrimoniale e conto economico afferente l’anno 2012 ed altri;


che non emergono in definitiva elementi idonei ai fini dell’esercizio dell’azione penale e a sostenere l’accusa in dibattimento soprattutto avuto riguardo all’elemento soggettivo del reato: pur essendosi, infatti, prospettato l’elemento materiale dell'omessa presentazione della dichiarazione e del superamento della soglia prevista per legge, il reato non si è tuttavia perfezionato, mancando il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice che non emerge o per il quale, comunque, non vi sono elementi probatori che univocamente depongano per la sua sussistenza.


P.Q.M.


Visti gli artt. 408/411 c.p.p. e 125 D.Lvo. 271/89;


CHIEDE


che il Giudice per le indagini preliminari voglia disporre l’archiviazione del

procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la notifica a

mezzo pec/posta all’Agenzia delle Entrate di Brescia con avviso che nel termine

di 20 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con

richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Brescia, 5 giugno 2018


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dott.ssa. Mariacristina Bonomo - Sost.)


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO

(Dott. Carlo Nocerino)


Richiesta accoglibile

stante l'insufficienza

degli elementi raccolti.

BS, 10.10.18

IL GIP

(Dott. Paolo Mainardi)


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