Dubbî interpretativi sulla possibilità di appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal Giudice di Pace.
La legge n. 46/2006, rimodulando la disciplina del processo penale innanzi al Giudice di Pace, contenuta nel D. Lgs. 274/00, ha riformulato l'art. 36 di tale ultima disposizione, sottraendo al Pubblico Ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento.
Tale modifica normativa ha indotto taluni commentatori a ritenere che la parte civile non fosse parimenti legittimata a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Giudice di Pace.
In tale particolare rito, la parte civile può costituirsi sia "codicisticamente" (ossia ai sensi degli artt. 78 ss c.p.p., richiamati dall’art. 2 D. Lgs. 274/00), oppure con un unico atto, il ricorso immediato al giudice (art. 21 D. Lgs. 274/00), che ha diversi effetti: ha valore di querela; è presupposto alla vocatio in iudicium; è infine equipollente ad un atto di costituzione di parte civile.
Tale orientamento dottrinario riteneva che, volta che l'art. 38 D. Lgs. 274/00 legittima il ricorrente ex art. 21 ad impugnare anche agli effetti penali, e dal momento che l’appello della parte civile avviene con il mezzo previsto per il pubblico ministero, se ne sarebbe concluso che il ricorrente ex art. 21, in qualità di parte civile, avrebbe potuto impugnare agli effetti penali con ricorso per cassazione, ma non appellare.
A tale orientamento se ne era affiancato un altro, di segno opposto, richiamante la generica facoltà d'impugnazione ai soli effetti civili della parte civile sancita dall'art. 572 c.p.p.
Tali dubbî erano stati affrontati, e risolti, sin nel 2007 dalle Sezioni Unite nella c.d. sentenza “Lista” (29/03/2007, n.27614), che genericamente pronunciandosi circa le possibilità d'appello della parte civile costituita, ha precisato come la stessa possa appellare le sentenze pronunciate nel giudizio di primo grado ai solo fini della responsabilità civile.
In tale solco si è allineata successiva dottrina (V. Rossi, I poteri di impugnazione della parte civile, in Archivio penale; CURTOTTI-NAPPI, Sub art. 336 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda, Spangher, III, Padova, 2010, 9357; TONINI, Manuale di procedura penale, XVII ed., Milano 2016, 783), ed un successivo arresto della Suprema Corte (Cassazione penale sez. V, 19/09/2014, n. 48696) ha ribadito il principio ( “per quanto concerne i procedimenti dinanzi al giudice di pace, la parte civile, in applicazione della regola generale, è legittimata ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti civili”).
A tale - ormai consolidato - orientamento interpretativo si allinea la pronuncia in commento, che a seguito di appello proposto dalla parte civile avverso una pronuncia assolutoria del Giudice di Pace, riforma ai soli fini civili la sentenza dichiarando "la penale responsabilità dell'imputato ai soli fini civilistici e, per l'effetto, condanna[ndolo] al risarcimento dei danni patiti dalla costituita Parte Civile".
R.G.T. Corte d’Appello n. 1/2021 RG. mod. 21 bis n. 1627/2015
Sentenza n. 3/21
del 28.04.2021
depositata il 28.04.2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
I Sezione Penale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona della dott.ssa Lorenza de Nisi, alla pubblica udienza del 28.04.2021, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nei confronti di
C.L., nato a Alfa il 00.00.0000, attualmente detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Beta, PRESENTE
difeso di fiducia dall’avv. Luciano Garatti del Foro di Brescia PRESENTE
IMPUTATO
Del delitto p. e p. dall’art. 582 comma II c.p. perché, nel corso di una discussione, sferrava calci e pugno a P.A., provocandogli così un “contusioni multiple” giudicato guaribile in 7 gg s.c.
In Brescia, il 20.3.2015, querela sporta in data 21.3.2015
Parte civile: P.A., nato a Gamma il 99.99.9999, assistita dall’avv. Stefano Paloschi del Foro di Brescia, presente.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Il P.M. chiede accoglimento dei motivi di appello.
Il difensore della parte civile insiste per l’accoglimento del motivo di appello e deposita nota spese- e conclusioni scritte.
Il difensore dell’imputato chiede che sia dichiarata l’inammissibilità dell’appello trattandosi di ipotesi non prevista dal codice di rito.
MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 379/2020 del 10.11.2020, il Giudice di Pace di Brescia ha assolto C.L. dal reato di lesioni ritenendo non raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Per l’effetto, il Giudice di Pace ha altresì rigettato le pretese risarcitorie della costituita Palte Civile.
Avverso tale decisione, con atto depositato in data 28.12.2020, il difensore della Pane Civile ha proposto appello ai soli effetti della responsabilità civile, lamentando in sostanza la mancata aderenza dell’apparato motivazionale alle emergenze processuali.
In particolare, nell’unico motivo di impugnazione, l’appellante, nel richiedere l’accertamento della responsabilità dell’imputato ai soli fini civilistici, ha evidenziato come, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la PO, nel corso dell’esame svoltosi in sede di istruttoria dibattimentale, abbia ricostruito i fatti di cui all’imputazione, che risulterebbero inoltre riscontrati per tabulas dal referto di P.S. in atti.
All’odierna udienza, assegnato il procedimento a questo Giudice in composizione monocratica, verificata la regolare costituzione del rapporto processuale, il P.M. e i difensori delle parti private hanno formulato le loro conclusioni, così come in epigrafe riportate. Assunto il processo in decisione, è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
***
Ritiene il Tribunale che l’appello sia ammissibile e fondato e pertanto meriti accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
Quanto alla rilevata inammissibilità si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con continuità, che “per quanto concerne i procedimenti dinanzi al giudice di pace, la parte civile, in applicazione della regola generale, è legittimata ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti civili” (cfr. tra le altre Cassazione penale sez. V, 19/09/2014, n.48696).
Quanto al merito, va invece rilevato che dalla lettura del provvedimento oggetto di impugnazione, è emerso che i fatti per cui e processo sono stati ricostruiti sulla base della prova dichiarativa assunta dalla P.O. nonché sulla base della prova documentale costituita dalla documentazione medica agli atti e nella quale sono attestate lesioni in danno della PO, e nella specie “contusioni multiple”, giudicate guaribili in 7 giorni.
Tale essendo la piattaforma probatoria che ha condotto alla decisione del Giudice di prime cure, non si ritengono condividibili le valutazioni espresse in merito al mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione.
Ed infatti, il Giudice di primo grado, pur non esprimendo alcuna perplessità in ordine all’attendibilità intrinseca del racconto offerto dalla P.O., ha tuttavia rilevato che la PO avrebbe raccontato "di un litigio con l’imputato ma non specificamente di lesioni che solo successivamente al PS venivano rilevate come “contusioni multiple”, facendo da ciò discendere, in considerazione anche “delle scarne testimonianze raccolte”, la mancata prova, secondo i canoni penalistici, circa la sussistenza in capo all’imputato della volontà di “causare un danno ingiusto alla parte offesa come contusioni multiple con uno specifico agire a ciò indirizzato”.
Come noto, per costante giurisprudenza di legittimità, alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell‘attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr., tra le altre, Cassazione penale sez. V, 08/06/2020, (ud. 08/06/2020, dep. 15/07/2020), n.21030).
Ciò posto, nel caso di specie, in mancanza di rilievi circa l’inattendibilità intrinseca del racconto reso dalla P.O. e tenuto conto dell’oggettivo riscontro estrinseco emergente dalla documentazione medica in atti che attesta lesioni personali compatibili con la natura dell’aggressione riferita, deve ritenersi ampiamente raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato ascritto all’imputato.
Ed invero, quanto all’elemento materiale del reato in analisi, il fatto è stato confermato e chiaramente descritto dalla parte offesa e le lesioni sono state refertate (cfr. referto del pronto soccorso datato 20.3.2015).
In relazione, invece, all’elemento soggettivo del reato di lesioni, da individuarsi nella coscienza e volontà di ledere l'integrità fisica del soggetto passivo, va rilevato che, nella fattispecie in esame, le circostanze in cui sono state cagionate le lesioni personali, come emerse dall'istruttoria dibattimentale svolta avanti al Giudice di prime cure, dimostrano chiaramente l'intenzione del C. di ledere l'integrità fisica del P., ancorché il fatto sia avvenuto in un contesto connotato da reciproca aggressività.
Tutto ciò premesso, va ricordato che è preclusa in questa sede ogni ipotesi di riforma del verdetto di assoluzione, essendo consentito a questo giudicante esclusivamente pronunciare condanna agli effetti civili (cfr. Cassazione penale sez. V, 19/09/2014, (ud. 19/09/2014, dep. 24/11/2014), n.48696).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata decisione viene quindi riformata ai soli effetti civilistici, con condanna dell’imputato al risarcimento dei danni patiti dalla Parte Civile costituita, che equitativamente si liquidano in Euro 200,00 (somma equitativamente determinata, nei limiti del danno morale e materiale subito dalla parte offesa in ragione delle lesioni patite, non essendo stati offerti chiari elementi cui ancorare la quantificazione di un maggior danno nella misura richiesta).
Segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte Civile, che si liquidano in complessive euro 1560,00 (già operata la riduzione di cui all’art.106 bis DPR 115/2002), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dello Stato anticipatario, attesa l’ammissione della persona offesa al gratuito patrocinio a spese dello Stato (cfr. provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio del 10.7.2019).
Quanto alla richiesta di provvisoria esecutività delle disposizioni civili, si ricorda che a norma dell’art. 605, comma 2, c.p.p. le pronunce del Giudice d’Appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive.
Motivazione contestuale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.. e 39 D.Lgs. 274/2000,
in riforma della sentenza n. 379/2020, emessa dal Giudice di Pace di Brescia in data 10.11.2020 nei confronti di C.L. dichiara la penale responsabilità dell'imputato ai soli fini civilistici e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni patiti dalla costituita Parte Civile, P.A., che equitativamente si liquidano in Euro 200,00, nonché al pagamento delle spese processuali e di difesa sostenute dalla costituita Parte Civile, quantificate in complessivi Euro 1560,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge da versarsi in favore dello Stato anticipatario.
Motivazione contestuale.
Brescia, 28.4.2021
Il giudice
Dott.ssa Lorenza de Nisi
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