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Conducente ubriaco e rifiuto di soffiare per la seconda volta nell'etilometro

L’art. 379 del D.P.R. 495/1992 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") prevede al comma 1 che “l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza” e al comma 2 che “la concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti”.

Tale norma viene definita da giurisprudenza di legittimità quale “l’indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest” che, pur non introducendo una prova legale “si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà”.





Nel caso in esame, la persona fermata, dopo aver regolarmente soffiato una prima volta nell'etilometro (che aveva dato responso positivo, attestandosi su un tasso etilometrico superiore a 1,5 mg/l), aveva poi opposto un fermo rifiuto alla sottoposizione alla seconda prova del test di accertamento alcolimetrico.

Tale rifiuto, stante il dato letterale della succitata norma, parrebbe lasciar ipotizzare la configurazione del reato di rifiuto (art. 186, comma 7, C.d.S.) piuttosto che del superamento della soglia indicata alla lettera c) dell’art. 186, comnma 2, C.d.S.

La questione par di non poco momento in presenza di un incidente stradale, non potendosi contestare l'aggravante dell'aver provocato un incidente (che preclude la possibilità di accesso alla proceduta definitoria tramite lavoro di pubblica utilità, comma 9 bis sempre dell'art. 186 C.d.S.) in caso di rifiuto.

Tuttavia, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, l’art. 379 del D.P.R. 495/1992 non introduce una prova legale, ma un ulteriore indice attraverso il quale il giudice può, nell’ambito del principio del libero convincimento, supportato da ulteriori elementi sintomatici quali l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, determinare la presenza dell’alterazione alcolica nel prevenuto.

Lo stato di ebbrezza, con attestazione dello stesso in uno degli scaglioni previsti dal secondo comma dell'art. 186 C.d.S., può perciò essere provato anche sulla scorta del risultato fornito da una sola prova etilometrica, quando ricorrano dati sintomatici coerenti con il grado di ebbrezza indicato all'analisi obiettiva.

Tale principio può giungere fino all’estremo del disattendimento del dato del test alcolimetrico da parte del giudice, sempre che del suo convincimento dia una motivazione logica ed esauriente.

Resta il dubbio, in presenza di una normativa che prevede soglie di punibilità differenziate e commisurate a frazionamenti decimali della presenza di grammi di alcol per litro di sangue, in assenza di un rilevamento effettuato con metodo scientifico di tale dato, su quale possa essere il metro utilizzato dal giudicante per far ricadere l’imputato ora nell’uno, ora nell’altro, ora in nessuno scaglione di punibilità.



 

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione IV Penale



Num. 9210 Anno 2020

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: DOVERE SALVATORE

Data Udienza: 05/02/2020


La Corte

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da: L.Y. nato a B.( UCRAINA) il 04/04/1977

avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA


visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS

che ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso.


È presente l'avvocato PALOSCHI STEFANO del foro di BRESCIA in difesa di L.Y., che chiede l'accoglimento del ricorso.


RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Y.L., giudicata responsabile di essersi posta alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica in ora notturna e in tale stato causato un incidente stradale [artt. 186, co. 2 lett. c) e co. 2-bis e 2-sexies Cod. str.] e pertanto condannata alla pena ritenuta equa.

In particolare, il giudice di secondo grado ha rigettato il motivo di appello con il quale si chiedeva di ritenere sussistente il reato di rifiuto di cui all'art. 186, co. 7 Cod. str.

2. Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore, avv. Stefano Palochi, lamentando che la Corte di Appello è incorsa nella violazione degli artt. 186, co. 2 lett. c) Cod. str. e 379 d.p.r. n. 495/1992, avendo ritenuto il reato sulla scorta dell'esito di una sola prova eseguita con l'etilometro, diversamente da quanto previsto dal menzionato art. 379.

Risulta quindi integrato il reato di rifiuto, essendosi l'imputata rifiutata di sottoporsi ad una seconda prova; di conseguenza non può essere ritenuta l'aggravante di aver causato un incidente stradale.

Con un secondo motivo si censura il vizio della motivazione, perché la Corte di appello ha ritenuto che concretino indizi dello stato di ebbrezza elementi che non sono idonei a dimostrare il superamento della soglia di cui alla lettera c) dell'art. 186 ma, al più, il reato di rifiuto.


CONSIDERATO IN DIRITTO


3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che la previsione di cui all'art. 379 d.p.r. n. 495/1992 non dà luogo ad una prova legale e che lo stato di ebbrezza può essere provato anche sulla scorta del risultato fornito da una sola prova, quando ricorrano dati sintomatici coerenti con il grado di ebbrezza indicato dall'analisi obiettiva. Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una "prova legale", il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza come l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente (Sez. 4, n. 38438 del 27/06/2006 - dep. 22/11/2006, Comi, Rv. 23503901).

Pertanto, è manifestamente infondato il primo motivo, con il quale si vorrebbe far discendere dall'art. 379 cit. una nozione di ebbrezza alcolica legata alle risultanze di due prove con il previsto apparecchio.

3.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, siccome concretantesi in una censura della valutazione operata dalla Corte di appello, la quale, lungi dal rendere una motivazione manifestamente illogica, come solo asserisce la ricorrente senza riuscire ad indicarne i contenuti, ha tratto da una pluralità di indici l'esistenza dello stato di ebbrezza in una misura che, indicata dalla prova esperita mediante il deputato apparecchio, ha trovato conferma nel comportamento tenuto dall'imputata nel frangente del controllo: per due volte la donna non era riuscita ad eseguire correttamente la prova, dopo di essa aveva assunto un atteggiamento aggressivo, aveva cercato di afferrare i propri documenti consegnati agli operanti, aveva avuto non altrimenti spiegabili mutamenti di umore, alternando riso sfrenato a pianto disperato. Il ricorso non si confronta con tale analitica motivazione e si limita ad esprimere una diversa valutazione, peraltro focalizzato sul mero rifiuto.

Sicché, va ribadita anche in questa occasione la giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017 - dep. 09/05/2017, Mendoza Roque, Rv. 26997901).

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/2/2019.

Il Consigl.e estensore

Salvatore Dovere


Il Presidente

Giacomo Fumu


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