Confisca del conto corrente: la mera delega ad operare (anche illimitata) non è sufficiente
- Avv. Stefano Paloschi
- 18 giu
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Ai fini della legittimità del provvedimento ablatorio sono necessarî ulteriori elementi che dimostrino la piena disponibilità del denaro
La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato rinvenuto nel patrimonio dell’autore va qualificata come confisca diretta e non per equivalente, in ragione della fungibilità del bene (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., n. 42415/2021). Con la conseguenza che non si rende necessario provare l’origine (lecita o illecita) della specifica somma oggetto del provvedimento.
Tuttavia, soprattutto qualora la “situazione di diritto” sia parzialmente diversa dalla “situazione di fatto” e manchi un diritto formale dell’indagato o imputato (come ad esempio accade in caso di intestazione ad altri di un conto corrente), si rende necessaria la prova in concreto della piena disponibilità del denaro da parte del reo. Prova di piena disponibilità che non può desumersi soltanto da una delega ad operare (anche illimitata) rilasciata all’autore del reato dal titolare di un conto corrente.
Si è espressa in tal senso anche la Suprema Corte, la quale ha sottolineato che “in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche se non caratterizzata da limitazioni, non è sufficiente "ex se" a dimostrare la piena disponibilità, da parte di quest'ultimo, delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato” (Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 19081/2022).

Nell’ordinanza oggetto del presente commento, la Corte d’Appello di Brescia ha fatto proprio il citato orientamento della Cassazione. In particolare, in tale circostanza veniva disposta la confisca del conto corrente dell’istante, terzo non indagato né imputato, in ragione della delega illimitata ad operare rilasciata al reo.
La Corte d’Appello sottolinea tuttavia che nel caso concreto “non vi è prova della riconducibilità delle somme oggetto di confisca alla disponibilità dell’imputato”. Si osserva invero che dalla documentazione allegata dall’istante emerge chiaramente che le somme di denaro versate sul conto corrente del terzo sono da ricondursi all’esecuzione di un contratto di locazione in essere all’epoca dei fatti tra il soggetto terzo e altra persona giuridica.
Documentazione dalla quale è emersa altresì, evidenzia ancora la Corte d’Appello, l’assenza di qualsivoglia atto dispositivo da parte dell’imputato, essendo le movimentazioni documentate interamente riconducibili al terzo titolare “di diritto”.
In conclusione, è stata accolta l’istanza di restituzione della difesa del terzo in quanto le somme di denaro confiscate, pur facendo parte di un conto sul quale l’imputato aveva delega illimitata ad operare, non erano in concreto nella piena disponibilità di quest’ultimo.
N. 160/2025 RG MOD. 32
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
Sezione Prima Penale
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione Penale, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.
Dott. Silvia Milesi Presidente
Dott. Roberto Gurini Consigliere rel
Dott. Maria Lamberti Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
C.P., quale amministratrice unica e legale rappresentante della società A.I. S.r.l., con sede in [omissis] a mezzo del difensore, ha avanzato richiesta alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia, che ha sollevato incidente di esecuzione, di annullamento del provvedimento di confisca della somma di € 10.098,90 operata sul conto [omissis] e la restituzione di tale somma al proprietario avente diritto.
Preliminarmente, la difesa ricostruisce la "storia processuale" dell'istante, terza non indagata né imputata, proprietaria di beni sottoposti a confisca nel procedimento penale [omissis] a carico del condannato A.P.L.
In particolare, a seguito di sentenza di condanna emessa nei confronti dell'A., divenuta definitiva in data 25.04.2023, venivano disposti dalla Procura Generale di Brescia il sequestro e la confisca di beni riconducibili al prevenuto, tra i quali il conto [omissis], intestato alla società A.I. S.r.l., sul quale lo stesso aveva potere dispositivo nonostante la cessione dalla carica di amministratore sin dal 19.10.2020.
Tale conto veniva dapprima, in data 30.01.2025, bloccato per le sole operazioni in uscita e, il giorno 13.03.2025, successivamente alla dismissione dal potere di firma da parte dell'A. in data 19.02.2025, sbloccato per tutte le operazioni e restituito nella disponibilità della legale rappresentante della società intestataria.
Tuttavia, prima del blocco, sul conto era presente la somma di € 1.107,40, alla quale si aggiungeva la somma di € 9.000,00 giunta tramite bonifico in data 11.02.2025, antecedentemente alla dismissione dell'A. dal potere dispositivo, appunto confiscate poiché ritenute presuntivamente riconducibili al condannato.
La difesa ricorda, quindi, come, in tema di confisca, sia necessaria, al di là del carattere puramente formale delle intestazioni, l'effettiva ed autonoma disponibilità di fatto dei beni oggetto di sequestro da parte del reo e pone in luce come, nel caso di specie, il conto [omissis], sul quale l'A. aveva mera delega ad operare, non essendone né intestatario né cointestatario, risultasse di proprietà della sola A.I. S.r.l.
A sostegno della tesi difensiva, l'istante cita alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, ai fini dell'applicabilità della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, una delega ad operare (anche illimitata), rilasciata all'imputato dal titolare di un conto corrente, non sarebbe sufficiente "ex se" a dimostrare la piena disponibilità del delegato delle somme ivi depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme da parte dello stesso (cfr. Cass., Sez. III, n. 39195/2014; Cass., Sez. III, n. 34551/2023; Cass., Sez. II, n. 2704/2004; Cass., Sez. I, n. 19081/2022).
Tornando al caso di specie, il difensore evidenzia che l'Autorità Giudiziaria non abbia fornito prova rigorosa della riconducibilità o della proprietà dell'A. delle somme depositate sul conto, sul quale il prevenuto aveva delega operativa.
Viceversa, a dimostrazione del contrario, la difesa allega all'istanza varia documentazione (fra cui gli estratti conto dei mesi di gennaio e febbraio 2025, un contratto di locazione di immobile strumentale con il relativo preliminare e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate) attestante l'effettuazione di operazioni bancarie sul conto [omissis] solo da parte dell'attuale amministratrice C.P. e la riferibilità totale della provvista di tale conto a versamenti effettuati in favore della società da parte di A. SRL L.I., con sede in [omissis], in forza del contratto stipulato tra le parti.
Pertanto, dalla documentazione allegata emergerebbe, a detta dell'istante, l'assenza di qualsiasi atto dispositivo da parte dell'A., tale da non poter affermare l'effettiva ed autonoma disponibilità di fatto dei beni oggetto di sequestro da parte del condannato, il quale, dalla cessazione dalla carica di amministratore, non avrebbe esercitato alcun potere uti dominus sulle somme di cui ai summenzionati rapporti bancari.
Quindi, in conclusione, si chiede l'annullamento il provvedimento dì confisca della somma di € 10.098,90 operata sul conto [omissis] intestato ad A.I. S.r.l. e la restituzione di tale somma al proprietario avente diritto.
Il Procuratore Generale all'udienza del 29 maggio 2025 chiedeva l'accoglimento del ricorso con restituzione della somma di denaro. Il difensore dell'interessata si riportava al contenuto dell'istanza. La difesa precisa che la somma di € 9.000 accreditata l'11.02.2025 sul conto provengono dalla per acconto acquisto.
***
In conformità alle conclusioni formulate da entrambe le parti, l'istanza va ritenuta fondata e meritevole di accoglimento.
Si premette che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e rappresentante l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene. Ne consegue che non rileva, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo, l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021).
Va altresì ricordato che la confisca ex articolo 12-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica, anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha natura di confisca diretta, in quanto tali somme costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (cfr. Cass. Sez. III, n. 42616/2022). Nel caso di specie, si ricorda che la confisca è stata disposta a fini di recupero dell'imposta evasa ai fini IVA, pari ad euro 109.342, da parte della ditta individuale “L. di A.P.L.”, con sede legale in [omissis], mentre l'esecuzione ha riguardato la somma di € 10.098,90, prelevata dal conto [omissis], intestato ad A.I. S.r.l.
Va osservato che, con riferimento a tale società, l'imputato non riveste alcun incarico formale, avendo cessato dalla carica di amministratore già a decorrere dal 19 ottobre 2020, né risulta attualmente titolare di delega ad operare sul predetto conto.
Sotto un secondo profilo, non vi è prova della riconducibilità delle somme oggetto di confisca alla persona dell'imputato. In proposito, dalla documentazione in atti (in particolare il contratto di locazione di immobile strumentale tra la società A.I. S.r.l. e la società A. SRL L.I.) emerge chiaramente che le somme versate sul conto corrente della società sono da ricondurre all'esecuzione di detto contratto di locazione e sono pertanto di spettanza della società locatrice.
Ne consegue che l'esecuzione della confisca diretta sul conto corrente intestato ad A.I. S.r.l. è stata effettuata in assenza dei presupposti normativi.
Pertanto, in accoglimento dell'istanza, va disposto l'annullamento del provvedimento di esecuzione della confisca della somma di € 10.098,90 operata sul conto n. [omissis], intestato ad A.I. S.r.l., con restituzione della medesima in favore dell'avente diritto.
P.Q.M.
In accoglimento dell'istanza di restituzione delle somme proposta dal terzo interessato, annulla il provvedimento di esecuzione della confisca sulla somma di € 10.098,90 operata sul conto n. [omissis] intestato ad A.I. S.r.l.
Per l'effetto, dispone la restituzione della somma € 10.098,90 ad A.I. S.r.l.
Si comunichi alle parti.
Brescia, 29 maggio 2025
Il Consigliere est.
Il Presidente
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