Sì all’affidamento in prova all’estero
- Avv. Stefano Paloschi
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Consentito lo svolgimento dell’affidamento in prova in paesi che abbiano dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI
È noto che la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio d'Europa, recepita in Italia con d.lgs. n. 38 del 15 febbraio 2016, ha ad oggetto il reciproco riconoscimento delle sentenze e del loro contenuto, tra cui l’applicazione di “sanzioni sostitutive” (cfr. art. 2 lett. e) del decreto).
In tal senso, la Corte di Cassazione ha a più riprese (Cfr., ad esempio: Cass. Pen., sez. I, n. 14799/2022; Cass. Pen., sez. I, n. 16942/2020) riconosciuto, ai fini dell’applicazione della decisione quadro, la qualifica di “sanzione sostitutiva” alla misura dell’affidamento in prova ex art. 47 O.P.
La medesima Suprema Corte ha altresì individuato specifici limiti entro i quali l’affidamento in prova all’estero può essere concesso al condannato non residente in Italia.
Anzitutto, deve trattarsi di un Paese Europeo che abbia pienamente recepito e dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio.
L’elenco aggiornato dei paesi che hanno recepito la decisione è rinvenibile qui, e si tratta – in estrema sintesi, di tutti i paesi dell’Unione con eccezione di Cipro, Irlanda e Danimarca.

In secondo luogo, in ragione delle maggiori difficoltà che possono giocoforza incontrarsi nello svolgimento dell’attività istruttoria richiesta, deve esservi una collaborazione ancor più diligente da parte dell’interessato, sia con le autorità estere che con quelle italiane.
La Cassazione (Cass. Pen., sez. I, n. 14799/2022) non manca in ogni caso di sottolineare che tale collaborazione “può tradursi in un onere informativo caratterizzato da particolare diligenza, che però rimane estraneo all'ambito dell'individuazione delle condizioni, in sede di esecuzione, dei controlli e delle relative competenze”. Resta invero fermo il dovere dell’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna di coordinarsi con le autorità straniere al fine realizzare un programma idoneo all’esecuzione della misura alternativa all’estero, in conformità ai dettami della decisione quadro.
Nell’ordinanza oggetto del presente commento, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha fatto proprio il citato orientamento, ammettendo all’affidamento in prova ex art. 47 O.P. un soggetto attualmente residente in Spagna. Spagna che, come sottolineato dal Tribunale, si trova inclusa nell’elenco dei Paesi europei che hanno adeguato il proprio ordinamento interno alla decisione quadro 2008/947.
N. SIUS 2021 / 3572 - TDS BRESCIA
N. SIEP 20241 1653 - PM BRESCIA
Ordinanza N. 2025/2247
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA
IL TRIBUNALE
Il giorno 20-05-2025 in BRESCIA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:
Dott. PONSERO ANNA Presidente
GANGI ROSSELLA Giudice relatore
RANIERI CINZIA Esperto
TERRAGNOLI SILVIA Esperto
con la partecipazione del Dott. CERAVONE ENRICO BENVENUTO SALVATORE Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BRESCIA per deliberare in ordine al procedimento di:
- Affidamento al Servizio Sociale
- Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis O.P.
relativo a [omissis], nato a [omissis] il [omissis], destinatario di provvedimento di pene concorrenti e ordine per la carcerazione sospeso emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia per la pena di anni 2, mesi 8 e giorni 24 di reclusione,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L'istante, attualmente libero, deve espiare, in forza dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione del medesimo emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia, la pena di anni 2, mesi 8 e giorni 24 di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (ff.cc. nel 2013) e 387 bis, c.p. (f.c. nel 2019).
La persona fa istanza della misura di cui all'art. 47 o.p., da eseguirsi in Spagna, ove risiede, ai sensi del d.lgs. 38/2016, il quale dà attuazione, nell'ordinamento interno, alle disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive, ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea.
Tanto premesso, osserva il Collegio come ricorrano le condizioni di legittimità e merito per l'accoglimento dell'istanza avanzata.
Ed invero, a carico dell'istante, non emergono ulteriori pendenze giudiziarie.
Oltre a ciò, dagli atti dell'istruttoria emerge come la persona abbia intrapreso un processo di revisione in chiave critica in merito alle condotte devianti, palesando la propria intenzione di non sottrarsi all'esecuzione della pena inflittale, rimarcando la necessità di espiarla in Spagna, ove dispone delle risorse sociali, familiari ed economiche, necessarie a realizzare un positivo percorso di risocializzazione. Invero, la persona lavora con contratto a tempo indeterminato presso [omissis] e di un domicilio in [omissis].
Si osserva come, nel caso in esame, sussistano tutti i presupposti prescritti ai fini dell'esecuzione della misura richiesta nel Paese di residenza, per quanto di ragione.
La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, prevede il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Il nostro ordinamento ha recepito tale provvedimento con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, definendo all'art. 2 lett e) la sanzione sostitutiva quale "una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni". Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere." (Sez. 1, Sentenza n. 16942 del 25/05/2020 Cc. (dep. 04/06/2020) Rv. 279144 — 01).
Si osserva come la Spagna sia inclusa nell'elenco dei Paesi europei che hanno adeguato il proprio ordinamento interno alla decisione quadro 2008/947.
Inoltre, si evidenzia come l'odierno interessato si sia proficuamente adoperato al fine di ottemperare all'onere informativo caratterizzato da particolare diligenza' (Corte di cassazione, sez.1, sentenza n.14799/2022), relativo alla propria situazione personale e professionale, allegando autocertificazione del proprio domicilio e il contratto di lavoro.
Pertanto, sulla scorta di quanto finora esposto, si ritiene che la concessione l'affidamento in prova al Servizio Sociale - la cui esecuzione si svolgerà in Spagna, ove l'istante abitualmente risiede - sia efficace in prospettiva special-preventiva, idonea a favorire un percorso rieducativo e di reinserimento sociale del condannato e sufficiente al fine di contenere il rischio di commissione di ulteriori reati.
P. Q. M.
Visto l'art. 47 o.p. e il d.lgs. 88/2016;
Sentito il parere conforme del Proc. Generale presso la Corte di Appello di BRESCIA;
Affida in prova al Servizio Sociale ai sensi dell'art. 47 G.P. il condannato per il rimanente periodo di esecuzione della pena e precisamente quello che sarà determinato dalla competente Procura della Repubblica;
IMPONE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
1)manterrà il proprio domicilio in [omissis];
3)comunicherà ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro all'Autorità preposta alla sorveglianza;
4)non potrà lasciare il territorio dello Stato di esecuzione nel periodo di espiazione della misura alternativa;
5)si dedicherà all'attività lavorativa citata in ordinanza;
6) comparirà personalmente una volta al mese dinanzi agli uffici di polizia competenti per riferire sulle proprie attività e giustificarle.
Manda alla cancelleria per la comunicazione, oltre che all'interessato ed al difensore, all'ufficio del Procuratore Generale presso la locale Corte di Appello ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p. e al P.M. competente per l'esecuzione per quanto di competenza a norma dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.38 del 15.2.2016.
Brescia, 20.5.2025
IL MAGISTRATO ESTENSORE
ROSSELLA GANGI
LA PRESIDENTE
ANNA PONSERO
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