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Avv. Stefano Paloschi

Opposizione tardiva al decreto penale vs. regolarità formale della notifica

L’imputato può essere rimesso in termini qualora provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento


Come noto, l’imputato condannato con decreto penale ex artt. 459 e ss. può presentare opposizione entro 15 giorni dalla sua notificazione.

L’articolo 175 comma 2 c.p.p., in tema di restituzione nel termine, tutela la posizione di colui che non è stato messo nelle condizioni di interporre l’opposizione stessa: “L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato”. Tale richiesta può essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento.

La Suprema Corte ha avuto modo di fornire alcune precisazioni in merito al contenuto norma, adottando una linea estremamente garantista.

Anzitutto, deve escludersi una presunzione di conoscenza del decreto penale di condanna laddove la notifica dello stesso non sia avvenuta a mani dell’interessato (Cass. Pen., sez. I, n. 7946/2022). Non è di conseguenza sufficiente una mera conoscenza formale: è necessaria una conoscenza effettiva. E sarà onere dell’imputato allegare la data di effettiva conoscenza del provvedimento (Cassazione Penale, Sez. III, 08.06.2021 nr. 34900) ed onere del giudice, “in forza dei poteri di accertamento che gli competono” accertare che “l’interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza” prima di tale data. Con la conseguenza che “qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione” (Cassazione Penale, Sez. III, 13482/2021).

A ciò aggiungasi che non è sufficiente la prova della conoscenza del procedimento: è necessaria la prova della effettiva conoscenza del provvedimento. Sempre la Suprema Corte (Cassazione Penale, Sez. IV, nr. 22509/2018) ha invero affermato che “l’art. 175 c.p.p., comma 2, nella sua più recente formulazione si riferisce […] al solo decreto penale di condanna ed al solo imputato ‘che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento’”; deducendo ciò anche dal fatto che è stata espunta dalla norma la clausola di salvaguardia che si riferiva alla “effettiva conoscenza del procedimento”.

Perciò, è la conoscenza effettiva dello specifico provvedimento (il decreto penale di condanna) ad essere oggetto di accertamento da parte del giudice; accertamento che può avvenire sia in modo diretto che attraverso presunzioni che permettano di escludere qualsiasi dubbio ragionevole in merito. Ad esempio, è stata ritenuta non sufficiente a provare la conoscenza effettiva la notifica effettuata al difensore d’ufficio domiciliatario (Cass. Pen., sez. V, 10443/2019), nel caso in cui essa non emerga da altre circostanze, quale la concreta instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e imputato.



Nel caso oggetto del presente commento, l’imputato era stato condannato con decreto penale, notificato alla sua residenza e ritirato dal convivente. Egli aveva presentato istanza di restituzione nel termine, affermando che non aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento in quanto al momento del perfezionamento della notifica si trovava all’estero. Allegava a prova di ciò i timbri apposti sul proprio passaporto, che consentivano di ricostruire i suoi spostamenti.

Il Giudice ha concesso la restituzione nel termine sulla base del fatto che “sebbene la notifica sia formalmente corretta, deve tuttavia applicarsi nel caso di specie il disposto di cui all’art. 175 c.p.p. che, nel disciplinare l’istituto della restituzione nel termine, si ispira a principi di effettività che prescindono dal dato formale della correttezza dell’iter di notifica, tutelando la posizione dell’imputato che non abbia avuto ‘effettiva conoscenza’”.

Dunque, per negare la remissione in termini per l’opposizione al decreto penale di condanna, è necessario l’accertamento di un quid pluris rispetto alla mera correttezza formale della notificazione: è necessario accertare che l’imputato, indipendentemente da ciò, abbia avuto effettiva conoscenza del decreto, e che dunque sia stato effettivamente e concretamente nelle condizioni di interporre opposizione.


 

N. 285/23 R.G. SIGE


Tribunale Ordinario di Brescia

Sezione GIP-GUP


Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Giulia Costantino,


letta l'istanza avanzata dal difensore di (omissis), volta ad ottenere la remissione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 250/23 del 21 marzo 2023;


esaminati gli atti;


sentite le parti all'udienza del 7 giugno 2023;


preso atto che la notifica a (omissis) del decreto penale di condanna sì è perfezionata in data 5 aprile 2023 mediante consegna dell'atto a (omissis), persona convivente con l'imputato;


evidenziato che, come attestato dai timbri in entrata e in uscita presenti sul passaporto di (omissis) e dai biglietti aerei prodotti agli atti, quest'ultimo si trovava in India dal 17 ottobre 2022 al 22 aprile 2023, sicché ha avuto effettiva conoscenza dell'atto notificatogli solo al suo rientro in Italia;


considerato che, sebbene la notifica sia formalmente corretta, deve tuttavia applicarsi nel caso di specie il disposto di cui all'art. 175 c.p.p. che, nel disciplinare l'istituto della restituzione nel termine, si ispira a principi di effettività che prescindono dal dato formale della correttezza dell'iter di notifica, tutelando la posizione dell'imputato che non abbia avuto "effettiva conoscenza";



ritenuto pertanto che nel caso di specie l'imputato debba essere rimesso in termini, avendo egli fornito prova della mancata conoscenza da parte sua del decretodi condanna emesso nei suoi confronti;


P.Q.M.


Visti gli artt, 671 e 175 c.p.p.,

rimette in termini (omissis) per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 250/23 del 21 marzo 2023.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Brescia, 7 giugno 2023


Il Giudice

Dott.ssa Giulia Costantino


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